Privacy

PRIVACY - Geolocalizzazione, il gps dell'istituto investigativo va notificato al Garante anche se l'uso è fraudolento.

gps

Un marito ha pedinato la moglie usando la tecnologia del g.p.s., che consente di rilevare la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica. L'utilizzo del g.p.s. sarebbe avvenuto a insaputa del detective privato, un cui dipendente avrebbe consegnato al marito sospettoso sia l'apparecchio satellitare sia, in un secondo tempo, la stampata dei tracciati del veicolo della donna, oggetto dei controlli "da remoto". Il Garante ha sanzionato l'investigatore privato, perché il trattamento dei dati personali della signora è stato effettuato illecitamente, atteso il difetto di notificazione al Garante, prescritta dagli artt. 37 e 38 del T.U. Privacy.  

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Ordinanza di ingiunzione di E.I. s.r.l - 18.02.2016
Registro dei provvedimenti n° 66 del 18 febbraio 2016 [doc. web n. 5436298]


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 11727/84128 del 9 maggio 2013 formulata da questa Autorità, ha svolto presso E.I. s.r.l., p.i. (omissis), già con sede in (omissis) e attualmente con sede in Varese(omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli accertamenti, anche con riferimento a una segnalazione, di cui al verbale di operazioni compiute datato 29 maggio 2013, dal quale, a scioglimento delle riserve formulate di cui alla nota del 10 giugno 2013, è risultato che la società a fronte di un trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica relativamente alla segnalante, ha omesso di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) e 38 del Codice;

VISTO il verbale nr. 33/2013 del 27 giugno 2013 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a E.I. s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall'art. 163 del Codice, in relazione all'art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 31 luglio 2013 ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società ha evidenziato come i fatti oggetto della contestazione, con specifico riferimento alle vicende di cui alla segnalazione facente parte integrante della richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice, siano avvenuti "(…) a sua totale insaputa (…)", atteso che "Il sig. (omissis), marito della sig.ra (omissis), con cui ha in corso una causa di separazione, carpendo la buona fede del sig. (omissis) (dipendente presso E.I. s.r.l.), si è fatto da lui consegnare il prototipo di antifurto (…)" e specificando come il sig. (omissis), marito della sig.ra (omissis) "Perseverando nel suo inganno si è fatto stampare (…) i tracciati (…)". Ne discende che la società "(…) non ha disatteso alcun precetto di cui al D.Lgs n. 196/2003, art. 37 c. 1 lett. a, non dovendo nulla da notificare al Garante (…), poiché non era in possesso di alcun dato personale di persona terza, in quanto non stava minimamente utilizzando il rilevatore antifurto in prova in suo possesso era il sig. (omissis), in verità, che, ad insaputa del sig. (omissis) legale rappresentante pro-tempore della società e del sig. (omissis) (dipendente presso E.I. s.r.l.), lo utilizzava, fraudolentemente, a danno di sua moglie";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 13 gennaio 2014 nel quale E.I. s.r.l., nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato come "(…) non aveva mai iniziato l'effettivo trattamento dei dati con l'apparecchiatura ricevuta in comodato esclusivamente per attività sperimentali";

RITENUTO che le argomentazioni addotte da E.I. s.r.l. risultano idonee solo parzialmente ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato.
Il trasgressore ritiene erroneamente di non essere assoggettato all'obbligo di notificazione di cui all'art. 37, comma 1 lett. a) del Codice.
Risulta pacifico che la società, quale titolare ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. f) del Codice, abbia trattato, ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del Codice, dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti, atteso che risulta accertato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, anche alla luce di quanto dichiarato nella memoria difensiva, che il sig. (omissis), marito della sig.ra (omissis) "Perseverando nel suo inganno si è fatto stampare (…) i tracciati (…)" dal sig. (omissis) (dipendente presso E.I. s.r.l.)-. Peraltro, giova rilevare come nel verbale di operazioni compiute del 27 giugno 2013, sia accertato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, come "(…) il rilevatore antifurto (…)" venga utilizzato per l'attività societaria in genere, oltre che per il caso riconducibile alla segnalante.
Posto quanto sopra, risulta chiaro come la circostanza secondo la quale i dati relativi alla posizione geografica della segnalante sarebbero stati trattati all'insaputa del titolare del trattamento dei medesimi dati, oltre a non essere sorretta da alcun elemento di prova, risulta priva di pregio anche alla luce della disciplina della buona fede di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che risulta essere avvenuto presso E.I. s.r.l. un trattamento di dati personali che indicano, con specifico riferimento alla segnalante, la sua posizione geografica (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del Codice;

VISTO l'art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 163 del Codice deve essere determinato nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a E.I. s.r.l., p.i. (omissis), con sede in Varese, via (omissis), in persona del titolare, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 163 del Codice, per l'omissione della notificazione al Garante prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del Codice medesimo;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE, Iannini

IL RELATORE, Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE, Busia

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