Resp. sanitaria

RESPONSABILITÀ SANITARIA - ObiettivoSalute, "Se l'odontoiatra causa un danno".

igiene dentale

(da Obiettivo Salute, rubrica: L'Avvocato risponde, ed. del 05.11.2016)

Mi sono sottoposto a delicate cure odontoiatriche, estrazione di un premolare e installazione di un ponte, che però non hanno risolti i miei problemi perché mi è comparsa una fistola oro-antrale. Posso chiedere indietro i soldi pagati al dentista e vedermi risarcito un danno per il dolore al volto, la cefalea e le secrezioni nasali?

Risponde l’Avv. Salvatore Frattallone del Foro di Padova e con Studio anche a Roma e a Modena (www.frattallone.it)

«Sì, puoi chiedere la condanna dell’odontoiatra a restituirti le somme che gli hai versato, così come a risarcirti i danni conseguenti all’insoddisfacente prestazione professionale. In tema di responsabilità professionale sanitaria, il paziente può fare causa all’odontoiatra se le cure non sono state “risolutive” rispetto alla patologia lamentata (ad esempio, la comparsa di una via di comunicazione tra bocca e naso, nella zona dell’estrazione dentale)», spiega l’Avvocato Salvatore Frattallone, del Foro di Padova. «Nel giudizio devi fornire prova che c’è stato un contratto (o che ti sei rivolto a lui: il cosiddetto “contatto sociale”)

e che si sono verificati l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, bastando che dichiari che l’inadempimento del professionista è stato astrattamente idoneo a provocare il danno. Resta a carico del sanitario, invece, l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione (artt. 1218 e 2697 c.c.): perciò deve dimostrare che non è dipesa da lui la cattiva riuscita dell’intervento odontoiatrico e ciò vale anche per gli interventi che denotano una certa complessità. Il dentista non può, insomma, pretendere che ricada su di te la prova che fu sbagliato l’intervento di estrazione, l’impianto della protesi fissa e il rialzo del seno mascellare. La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, di cui all’art. 2236 c.c., non modifica la ripartizione dell’onere della prova, tra paziente e sanitario, ma incide solo sulla valutazione del grado di diligenza (e quindi del grado di colpa) del sanitario (Cass. civ., Sez. III, n° 18307/2015). Al medico spetta dare la prova di aver fatto bene l’intervento o che, pur esistendo un suo errore, la colpa non é stata causa del danno nonché dell’eventuale particolare difficoltà della prestazione. Puoi dunque domandare che il giudice ordini al dentista la restituzione di quanto gli hai pagato a titolo di corrispettivo per le cure dentistiche, ma anche di risarcirti i danni derivati, persino nell’ipotesi in cui l’intervento non sia stato routinario, cioè di agevole esecuzione».

Tags: Padova, Monte Titano, EcoTechno Park, la piroga, tra gli affreschi del 500, Corte d’assise d’appello di Palermo, canale italia, notizie oggi

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