Resp. sanitaria

MINORI - Affido condiviso e conflittualità tra genitori.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO, Ordinanza 19.01/05.02.2011

Stop all'affido condiviso se la conflittualità tra i genitori è così elevata da rendere incompatibili rapporti minimali fra loro, anche solo verbali, ancorché limitati alla "gestione" del figlio minore.
Il Tribunale per i Minorenni di Torino così ha stabilito in un caso in cui ambedue i genitori avevano
riconosciuto che la prole potesse di fatto continuare a vivere con il padre, nonostante le reciproche denunce penali rivoltesi dagli adulti.
Superato l'orientamento secondo cui la forte conflittualità tra i genitori non era motivo ostativo all'affidamento condiviso. Se la madre ha dichiarato che non intende più avere alcun tipo di relazione con l'ex convivente, la prole può essere affidata in via esclusiva al padre.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO, Ordinanza 19.01/05.02.2011

REG. VOL. GIUR. N° 2494/2010

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. FULVIO VILLA, Presidente Rel.
Dott. CARLO GNOCCHI, Giudice
Dott. MARCO VINARDI, Componente privato
Dott. LAURA FRERI, Componente privato

Letti gli atti relativi alla minore (omissis) a seguito del ricorso proposto dal padre ex art. 317-bis C.P.C. con l'Avv. Maria Paola Mastropieri del Foro di Ivrea;
Viste le difese delle parti Sigg. M.A. e G.C.; visti gli esiti della udienza del 20.12.2010; conformemente al parere espresso dal Pubblico Ministero;

rilevato che in passato la tensione fra i genitori è stata elevatissima e che attualmente fra loro - che vivono in diverse regioni - non vi sono contatti;
rilevato che le parti si sono accordate nel senso che la figlia minore (omissis) resti a vivere con il padre, che ella possa trascorrere con la madre fine settimana alternati (a condizione che sia accompagnata nel viaggio o dalla madre o da uno dei fratelli maggiorenni) e che il padre mantenga per intero la figlia minorenne, mentre la madre manterrà per intero la figlia maggiorenne (omissis), studentessa;
ritenuto che la mancanza di qualunque tipo di rapporto fra i genitori e la dichiarazione della madre di non voler avere alcun tipo di relazione con l'ex convivente, neppure verbale, rende impossibile la gestione dell'affidamento condiviso di (omissis), che quindi dovrebbe essere affidata in via esclusiva al padre (come richiesto dal P.M.);
visti i pregressi espisodi di forte tensione e di reciproche denunce, che talvolta hanno coinvolto la prole, si ritiene di disporre la vigilanza sulla minore da parte del Servizio Sociale competente per il Comune di (omissis);

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, affida in via esclusiva la figlia minorenne (omissis) al padre, che provvederà per intero al suo mantenimento.
La figlia potrà stare con la madre a fine settimana alternati a condizione che sia accompagnata durante il viaggio dalla madre stessa o da uno dei fratelli maggiorenni.
Dispone che sulla minore vigili il Servizio Sociale competente il Comune di (omissis).
Si comunichi ai difensori e al competente Servizio Sociale.
Il Presidente.
Torino, 19.01.2011
Depositato in Cancelleria il 05.02.2011

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