INVESTIGAZIONE PRIV. - Vigilanza, pericolo d’infiltrazioni mafiose e revoca della licenza prefettizia.
Che succede se a gestire, di fatto, l'attività di vigilanza privata è un condannato per gravi delitti contro il patrimonio? A quali condizioni è legittima la revoca dell'autorizzazione prefettizia, con la quale erano stati autorizzati piantonamento armato, guardie particolari giurate, sorveglianza notturna e diurna ed altro ancora?
L'autorizzazione prefettizia deve venir meno qualora la p.a. ritenga che difetti il requisito della buona condotta, di cui all’art. 11, co. 2, T.U.L.P.S., che costituisce la condizione per il mantenimento dell’autorizzazione di polizia. Parimenti, “la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”, come stabilito dagli artt. 257-quater RD n° 635/40 e 136 RD n° 773/31, nel caso in cui sia accertata, dalla polizia amministrativa, la violazione dell'obbligo di cui all’art. 8 T.U.L.P.S. di esercitare personalmente l'attività autorizzata. L'art. 257-quater, lett. c), del Regolamento d’esecuzione, invero, dispone che la licenza è revocabile per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto di vigilanza.