Ord. forense

INTERNATIONAL TRADE - No freezing clauses in international contract law by virtue of Parliament and the Eu Council "Roma I" Rule (Regulation no. 593/2008).

Nei contratti internazionali che interessano imprenditori europei non è consentito stabilire che il rapporto commerciale sia disciplinato in modo statico da una determinata normativa statale. Piuttosto, occorre sempre rifarsi dinamicamente ai cambiamenti legislativi che dovessero intervenire nel corso del tempo (contract can specify

the governing law that will apply to disputes involving the written agreement and, in general, courts respect the choice of law agreed to by the parties in their contract. but parties cannot agree that the laws that will govern their relationship, with respect to a fixed, absolute framework of space and time, shall be not dynamic). Il Regolamento (CE) Roma I (del 17.06.2008 n° 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - che ha sostituito la Convenzione di Roma del 19.06.1980 (80/934/CEE) - concerne tutti i contratti successivi alla data del 17.12.2009 e ha sancito la regola secondo cui le parti del contratto possono scegliere liberamente da quale legge nazionale debba venire disciplinata la sostanza del loro rapporto commerciale (art. 3) (the European Rome I Regulation (EC) No. 593/2008 regulates conflicts-of-laws in contractual obligations and concerns contracts agreeded upon 17 December 2009, when courts sitting in a Member State of the European Union have to sentence a civil disagreement). Ma le parti contrattuali possono cristallizzare la legge applicabile facendo riferimento a quella vigente in una data epoca? No (within the body of a trade agreement, a «choice of law» provision is usually very apt and to the point, because specifying the governing law that will apply to disputes involving the agreement is more suitable for international trade, but there are some prohibitions. And, for freezing clauses, the answer in European jurisdictions is “no”. Obviously, the law applied to a dispute will often have a decisive impact on the outcome). Ci sono innanzitutto dei limiti all'autonomia della parti. Deve trattarsi di una scelta effettuata in modo chiaro, esplicito e inequivoco (parties are generally free to choose the law applicable to their contract, with widely autonomy). Inoltre, la scelta non intacca l’efficacia cogente delle norme di applicazione necessaria e di quelle c.d. imperative semplici, e non può comportare l'applicazione delle regole di diritto internazionale privato stabilite dai vari ordinamenti. Né è consentito che la scelta sia eseguita in frode alla legge o all’ordinamento comunitario. Per contro, è consentito optare per la legge d’uno Stato terzo, cioè non membro dell’EU, come pure che vengano preferite dalle parti più legislazioni nazionali, da applicarsi a porzioni diverse del contratto - fenomeno definito depecage - purché la frammentazione che ne deriva non risulti contraddittoria. È però in ogni caso assolutamente proibito alle parti stabilizzare la scelta della legge applicabile (la lex contractus) attraverso le c.d. freezing clauses (thus parties can not introduce freezing clause, which fixes the term of domestic legislation).
In astratto, ci possono essere molti esempi di pattuizioni di choice-of-law.
Ad esempio clausole del seguente tenore saranno consentite: e.g. «this contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of The Dutch, excluding such State’s conflict of law principles», or «the law of Italy State shall govern, construe and enforce all of the rights and duties of the parties arising from or relating in any way to the subject matter of this contract», rather than «this Agreement shall be governed, construed, and enforced in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam, without regard to its conflict of laws rules». Ma non si potrà utilmente scrivere nel contratto: «resolution of disputes shall be conducted in accordance with the laws of the France State in the year 2014».
Ove le parti, infatti, pattuiscano di sottoporre il loro accordo alla legge d’un certo ordinamento così come esattamente vigente in un dato periodo storico, il giudice del Foro europeo dovrà considerare quella clausola come mai apposta e, quindi, applicare i criteri di collegamento dettati dal regolamento Roma I per l’ipotesi di una «non scelta» (art. 4).
Le clausole di congelamento sono perciò quelle che sarebbero volte a provocare un «rinvio fisso», a prescindere dai mutamenti della legislazione (modifiche, integrazioni, abrogazioni). Pertanto, la legge applicabile è sempre e soltanto quella «in vigore» al momento della domanda giudiziale, secondo il principio «tempus regit actum», anche perciò se non nota alle parti al momento della stipula; capita sovente che le parti scelgano proprio una legge "estranea" ad entrambe, proprio per evitare che ciascuna possa ritenere che l'altra risulti avvantaggiata dalla applicazione della sua specifica legge nazionale. 

In alternativa, comunque, le parti possono sempre concordare - anche dopo aver stabilito una freezing clause - sulla applicazione di una differente legge sostanziale, variando in limine l’iniziale scelta, come consentito loro dall’art. 3, comma 2, del Regolamento. La questione delle clausole di congelamento della legge applicabile al contratto (chiamate anche, in francese, «clause de gel»), dunque, è stata risolta dal regolamento Roma I - di rigorosa matrice germanica (Deutsche Ordnung) - nel senso di impedire il rinvio fisso (any cross-reference to fixed national rules is admitted), ammettendo però la rinegoziazione della scelta della legge che disciplina il rapporto commerciale (with pleading time limit, caused by legal proceeding, parties may change terms of governing law that indicates which state's law will only be used by courts to decide the dispute.  So, the lawyer would draft the standard choice-of-law provision must be narrowly selected).

 

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