PENALE - Criminalità informatica e nuova confisca obbligatoria.
documenti
"Norme in materia di misure per il contrasto
ai fenomeni di criminalità informatica":
la nuova confisca obbligatoria per computer crimes & co.
di Salvatore Frattallone, Avvocato, senior partner di View Net legal
La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati inizierà l'esame martedì 7 giugno 2011, in sede referente, della proposta di legge c.d. Casson, approvata il 2 marzo 2011 dall'omonima Commissione del Senato in sede deliberante, volta a introdurre nell'ordinamento italiano la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati informatici.
Lo scopo dichiarato è quello d'incrementare le dotazioni informatiche di cui possano disporre le Forze di polizia,
sottraendo mezzi alla criminalità e attribuendoli ad esse, così da cercare di colmare lo squilibrio tecnologico dovuto alle modeste risorse a disposizione dello Stato per contrastare i computer crimes e taluni computer related crimes, ovverosia reati non tipicamente tecnologici ma frutto dell'utilizzo di mezzi informatici e telematici e, per questo, particolarmente insidiosi.
La novella, che incide sul codice penale e su quello di rito penale, si compone di soli tre articoli.
La confisca obbligatoria, che non sarà applicabile se la res appartenga a persona estranea al reato (nonostante, nella prassi, la previsione generale si sia prestata, come notorio, ad applicazioni elusive), riguarderà, anche in caso di patteggiamento, i beni informatici o telematici usati per commettere i reati informatici previsti dal codice penale e le ipotesi di cui alla legge n° 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest, ex artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies C.P. I beni sequestrati o confiscati verranno quindi assegnati, e poi destinati, agli organi di polizia, analogamente a quanto accade, ad esempio, in materia di stupefacenti, per le vetture adoperate dagli spacciatori, spesso di grossa cilindrata.
In accoglimento d'un emendamento, la fattispecie della confisca obbligatoria sarà operante non solo per i crimini informatici strettamente intesi, ma, oltre all'espressa previsione dei reati attinenti a medicinali falsi, contraffatti o aventi composizione qualitativa-quantitativa diversa da quella dichiarata.
La "morsa" del sequestro ai fini della confisca de qua si applicherà, inoltre, anche ai delitti in materia di pedopornografia, anche on line.
Che dire del capolavoro giuridico racchiuso nel concetto espresso dall'inciso "in tutto o in parte", contenuto nella p.d.l. n° C.4166/S.2271? In effetti, d'ora innanzi si sequestreranno nuovamente anche i mouse e i tappetini, e così pure i server in cui sia stato fatto il rituale backup dei file, per il sol fatto che essi, a prescindere dalle finalità probatorie o preventive perseguite, saranno riconducibili almeno parzialmente all'avversato utilizzo delinquenziale.
Né va taciuta l'icastica tipizzazione, nella novella, della nozione di "analisi tecnica forense", non presente, de iure condito, in alcun altro ramo dell'ordinamento: a seguito di tale analisi, avrà così irreversibilmente luogo la destinazione d'uso alle forze di polizia voluta dal legislatore.
In cosa consisterà mai codesta analisi?
Forse in una consulenza tecnica condotta dal solo P.M.?
Forse basterà una perizia svolta nell'ambito del dibattimento o con l'incidente probatorio?
Forse, ancora, si tratterà di un'ispezione sui mezzi informatici o telematici de quibus? O, magari, ci si è intesi riferire a qualche cosa d'altro, quale un banale scaricamento di file da un telefono cellulare effettuato dalla p.g. e senza garanzia alcuna di contraddittorio con la difesa, come sovente accade?
Allo stato, si sconosce la tipologia legale di computer (o networking) forensics cui il legislatore frettoloso del terzo millennio abbia inteso fare riferimento.
Desta non poche perplessità, infine, anche la locuzione "la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico", contenuta nel "nuovo" terzo comma dell'art. 240 C.P., atteso che non è dato comprendere - al di là del succinto dibattito svoltosi, sul punto, al Senato - in cosa mai consistano i concetti di "strumento informatico", piuttosto che di "bene informatico" o di "cosa informatica". E' come se - si passi l'eufemismo, preso in prestito dal mondo della caccia - si sia preferito sparare non un proiettile di precisione, ma una bella e ampia rosata di pallini, rectius di concetti altamente giuridici, nella convinzione che l'uno, l'altro o l'altro ancora possano essere in futuro reputati alternativamente meglio adatti alla fattispecie.
V'è da auspicare, francamente, in una qualche modifica riparatrice da parte della Camera, atteso che il testo della cennata proposta di legge, peraltro condiviso bi-partisan dalle varie forze politiche, è lodevole e di sicuro opportuno nei contenuti, ma è altrettanto incerto e meritevole di migliorie, sotto il becero profilo giuridico-linguistico, per il forte impatto che avrà con il sistema giudiziario.
Data: Lunedi 06 Giugno 2011
in: mondoprofessionisti.eu