Penale

PENALE - Teste e c.t.p. indicati a prova diretta e contraria.

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

Qualora la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte venga considerata a dibattimento come depositata fuori termine, può comunque aver luogo l'ascolto sia del testimone, sia del c.t.p. ove assunti a prova contraria, ex art. 468, comma 4, c.p.p. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, non è alcuna incompatibilità tra l'escutere il teste e/o dar corso all'esame del consulente  tecnico di parte e il fatto di averli indicato in una lista testi e c.t.p. a prova diretta, poi non considerata ritualmente depositata. L'alternativa sarebbe stata, del resto, quella di rendere soccombente il diritto di difesa, costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost.  E non era il caso. L'orientamento può dirsi oramai pacifico (cfr. Sent. n° 48279/2017, pure qui sotto citata).

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Sez. V Pen., Sent. n° 40468 del 12.09.2018, ud. del 16.04.2018, Pres. Maria Vessichelli, Rel. Eduardo De Gregorio

«[...] 2.Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha censurato la violazione dell'art. 468, comma 4, c.p.p., poiché la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni non poteva essere legittimamente esercitata dalla controparte, che era incorsa nel mancato rispetto dei termini perentori di cui all'art. 468, comma 1, c.p.p. Nel terzo motivo è stata lamentata la mancanza di motivazione, poiché, in presenza di una specifica censura inerente il precedente punto, la Corte d'Appello non avrebbe offerto una compiuta risposta logico-giuridica, limitandosi ad osservare che il termine perentorio per il deposito della lista testi era stabilito solo per la prova diretta. [...]
2. Manifestamente infondati sono, altresì, il secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali è stata dedotta la violazione dell'art. 468 c.p.p e la mancata motivazione alla censura della difesa sul punto. Occorre premettere che la difesa di P. aveva indicato L. nella propria lista testi ma la stessa era stata presentata oltre i termini ex art 468, comma 1, c.p.p., diventando inammissibile la richiesta di prova; a questo punto la difesa di P. aveva chiesto l'ammissione a prova contraria del medesimo testimone, che era stato ascoltato.
2.1 I Giudici del merito, invero, in coerenza con i principi elaborati da questa Corte, hanno ritenuto che la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge, come avvenuto nel caso in esame per la lista testi della difesa di P., ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa (Cass. Pen., Sez. V n° 2815 deposito 2014. 
2.2 Il riferimento operato dal ricorrente alla norma di cui al comma 4 dell'art. 468 c.p.p., che esclude la citazione a prova contraria di testi inseriti nella propria lista, appare incongruo, poiché tale esclusione presuppone l'esistenza di una lista originariamente depositata nei termini ed ammessa e nel caso di specie, al contrario, la lista del P. era stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva. [...]».

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Sez. IV pen., Sent. n° 48279 del 19.10.2017, ud. del 26.09.2017, Pres. Francesco Maria Ciampi, Rel. Pasquale Gianniti

Orbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che: a) nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentita alla parte depositare una nuova lista testimoniale ed il termine finale va computato in relazione all'udienza di rinvio (ciò in quanto la ratio dell'istituto è quella di evitare l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento abbia concretamente inizio); b) in ogni caso, il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 468 comma 1 vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria (ciò in quanto, diversamente opinando, il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato). Ne consegue che erroneamente il Giudice di Pace, dapprima, ha ritenuto tardiva la lista testi presentata dalla Difesa; e, poi, non ha ammesso la citazione a prova contraria del consulente tecnico esplicitamente richiesto dalla difesa. 

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