Si riesce a distinguere il mero inadempimento contrattuale dalla truffa che, a differenza dal primo (che ha rilievo soltanto civilistico), costituisce reato penalmente rilevante? E qualora si tratti contratti di durata (ed anche in quelli, più in generale, ad esecuzione differita o continuata) serve - sempre e soltanto - il c.d. dolo iniziale? Il delitto in tali diversi casi, invero, si consuma (anche) quando l'attività decettiva sia posta in essere anche dopo la stipula del contratto, perché il reo, ponendo in essere artifizi e raggiri, non tende a "nascondere" solo il proprio inadempimento, tranquillizzando l'ingannato, ma tende - al contrario - ad ottenere dall'altra parte contrattuale prestazioni che questa non avrebbe effettuato se non fosse rimasta vittima di quell'attività fraudolenta. Ciò a differenza di quanto accade nei contratti ad esecuzione istantanea (nei quali in cui l'esecuzione avviene, per ciascuno dei contraenti, in un'unica operazione), ove il dolo, appunto, dev'essere soltanto iniziale. Finalmente una esauriente risposta è giunta dalla Suprema Corte, con la Sentenza n° 29853/2016, che ha formulato il seguente principio di diritto: "nei contratti ad esecuzione istantanea si ha truffa contrattuale allorchè l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Di conseguenza, ove tale tipologia di contratti sia stipulata senza alcun artifizio o raggiro, l'eventuale successiva attività decettiva finalizzata a nascondere l'inadempienza costituisce solo illecito civile. Al contrario, nei contratti sottoposti a condizione o in cui l'esecuzione sia differita, o non si esaurisca in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa anche nei casi in cui l'attività decettiva sia posta in essere durante la fase di esecuzione del contratto al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o al fine di far apparire verificata la condizione".
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Cass. Pen. Sez. II, Sent., 23.06/14.07.2016, n° 29853
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Durante un colloquio di lavoro, il capo del personale mi ha chiesto la disponibilità a sottopormi a una serie di accertamenti medici, per escludere malattie gravi. É legale?
>>> Un’agenzia per il lavoro non può richiedere esami clinici ai candidati. Se lo fa e viene segnalata al Ministero del Lavoro, rischia la chiusura.
(da StarBene, n° 29 del 19.09.2016, rubrica: Sportello dei diritti del paziente, pag. 12)
«No: nei tuoi confronti è stato commesso un illecito, che lede il diritto alla tutela della vita privata e la dignità della persona», risponde Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova. «Il futuro datore di lavoro può raccogliere solo le informazioni indispensabili per accertare le tue attitudini professionali.
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