INVESTIGAZIONE PRIVATA - Report investigativo in appello e violazione del contraddittorio.
La produzione del report dell’investigatore privato nel processo penale di secondo grado, frutto di indagini che la difesa dell’imputato gli abbia commissionato ex art. 327-bis c.p.p., non è affetta da nullità assoluta ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p. qualora le parti non siano state sentite ai sensi dell’art. 495, co. 1, c.p.p., se il contraddittorio sia stato comunque instaurato - anche dopo che sia stata dedotta la nullità - a seguito della successiva attività peritale.
Infatti, se in tale ambito il materiale video-fotografico é stato utilizzato e valorizzato dal perito nominato dalla Corte d’Appello e questi abbia svolto le operazioni dando modo alle parti di interloquire durante le relative operazioni peritali, nessuna censura può essere mossa alla sentenza che si basi su tale accertamento.