Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Investigazione privata
È utilizzabile in sede penale la relazione redatta dall'Investigatore privato autorizzato, che abbia svolto le indagini a richiesta della parte lesa, anziché su incarico del difensore che la assiste?
Per la Corte d'Appello tridentina, nulla osta a che il c.d. "report" del detective privato che sia stato incaricato soltanto dal diretto interessato ("il singolo che ne abbia interesse") ad accertare un determinato "tema di indagine" venga speso nell'ambito del processo penale, poiché, da un lato, la sua natura è quella di fonte probatoria sottoposta alla libera valutazione del giudicante e, dall'altro lato, non è ravvisabile nel nostro Ordinamento un sistema di prova legale nominato.
L'affermazione della legittimazione ad attribuire il mandato a indagare all'investigatore privato in sede penale, da parte della stessa "parte assistita", non è affatto scontata.
Si ponga attenzione alla rilevanza degli interessi e dei diritti che possono essere attinti da una indagine commissionata da un privato che si ritenga persona lesa in un procedimento penale, al di fuori di ogni forma di controllo da parte della "difesa tecnica", in grado di saggiare la fattibilità delle investigazioni e la opportunità di comunicarne in tutto o in parte (anche ad evitare qualsivoglia ritorsione) le risultanze all'assistito.
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Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Investigazione privata
La Giustizia Amministrativa torna ad occuparsi della perdita del requisito della buona condotta, ai fini del rinnovo della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Se l'investigatore privato che ha chiesto il rinnovo alla Prefettura è già stato autorizzato a svolgere indagini nel settore delle assicurazioni e ha però riportato una condanna, anche non definitiva, proprio per un fatto di tentata truffa ai danni di una Compagnia assicurativa, allora ben può la P.A. ritenere sussistenti gli estremi per considerarlo incline all'illegalità.
Certo, occorre sempre una adeguata attività istruttoria da parte del Prefetto, ma la discrezionalità amministrativa è la più ampia, quando si tratta di valutare le circostanze di fatto che possono indurre a ritenere pericoloso o comunque capace di abusi (in forza di una prognosi svolta in termini di probabilità di abuso nell'uso della licenza) il richiedente.
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