Penale

PENALE - Alienazione d'immobile pignorato anteriore a trascrizione.

 

trascrizione di pignoramento immobiliare

 

L'atto di disposizione con cui il debitore, dopo la notificazione del pignoramento immobiliare ma prima della sua trascrizione da parte del creditore, trasferisca ad altri il bene immobile non integra la condotta di sottrazione prevista e punita dall'art. 388, co. 3, C.P. Per la S.C., infatti, la trascrizione del pignoramento su bene immobile ha una vera e propria "efficacia costitutiva".
Pertanto, fino a tale momento nessun vincolo d'indisponibilità può considerarsi effettivamente sorto a favore del creditore pignorante.

Prima della trascrizione quindi - secondo l'opinione della Suprema Corte - l'atto introduttivo dell'esecuzione forzata non può ritenersi ancora perfezionato, talché il pignoramento immobiliare è tamquam non esset: nessuna sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento può perciò essersi verificata ai danni del creditore.
L'orientamento della S.C., peraltro, è contestato dai giudici di merito (si vedano, sul punto, le pronunce del Tribunale di Pisa, 26.05.2009 n° 663, e del Tribunale di Torino, 30.10.2005), per i quali
detto reato sarebbe invece sussistente già allorquando la condotta di sottrazione si sia verificata dopo la notifica del pignoramento ancorché prima della sua trascrizione, attribuendo quindi a quest'ultima soltanto "efficacia dichiarativa".
Questa seconda impostazione appare, invero, maggiormente condivisibile.
Sembra preferibile, infatti, un'interpretazione che, prescindendo dalla problematica civilistica dell'efficacia costitutiva o dichiarativa della trascrizione del vincolo, selezioni le condotte penalmente rilevanti alla luce della loro idoneità ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma.
Quest'ultimo, del resto, non è costituito dal vincolo in sè (che circoscrive, semmai, il momento in cui la tutela penale si affianca alla tutela civile), ma va individuato nell'interesse del creditore al buon esito della procedura esecutiva.
Inoltre, quest'ultima lettura della norma consente di evitare che la disposizione, con riguardo al pignoramento immobiliare, possa venire posta nel nulla, come accadrebbe seguendo l'orientamento fornito dalla S.C., secondo quanto già correttamente evidenziato dal Tribunale di Pisa nella sentenza sopra citata, secondo cui: "[...] invero, se il pignoramento o il sequestro non è stato trascritto è tamquam non esset e, dunque, l'eventuale vendita dell'immobile non costituisce sottrazione; se il titolo è stato trascritto, è sempre opponibile al terzo acquirente e, quindi, anche in questo caso non si realizzano gli estremi della fattispecie incriminatrice in discorso, in quanto alcun atto di disposizione materiale può dirsi essere stato compiuto [...]".

 

Cass. pen., sez. VI, 19.05/28.09.2009, n° 38099 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. LATTANZI Giorgio, Presidente
Dott. AGRO'    Antonio Stefano, Consigliere
Dott. MILO     Nicola, Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco, Consigliere
Dott. CONTI    Giovanni, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1)  P.E., nato il (omissis);
avverso SENTENZA del 03/06/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita  in  PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere  Dott. Milo Nicola;
Udito  il  P.G.  in persona del Dott. A. Mura, che  ha  concluso  per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore. 
Fatto e diritto  
La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna 23/10/2007 emessa dal Tribunale di gela nei confronti di P.E. dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3, perchè, dopo la notifica, in data 13/10/2001, dell'atto di pignoramento immobiliare de locale sito in via (OMISSIS), aveva donato detto bene al figlio A. con atto notarile del 19/10/2001.
Il giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello G.C. dell'imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell'atto di donazione dell'immobile, riteneva sussistente il reato, perchè comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 388 c.p., comma 3, sotto il profilo che la donazione dell'immobile di cui si discute era assolutamente inidonea a sottrarre il bene al pignoramento, considerato che, a norma dell'art. 2913 c.c., non poteva avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che assume importanza centrale quanto in punto di fatto, accertato in sede di merito; l'atto di pignoramento immobiliare, il c.d. "libello", risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere, però, trascritto; l'atto di donazione dell'immobile è del successivo giorno 19 e risulta essere stato tempestivamente trascritto.
Alla luce di tale realtà fattuale, devono trarsi le conclusioni in diritto che seguono.
Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perchè l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. art. 2693 c.c., in relazione all'art. 2913 c.c. e ss.).
Così posto, non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato - debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato (cfr. in senso conforma, Cass. Sez. 6^ 6/5/2008 n. 35854).
La condotta ascritta all'imputato non può, d'altra parte, inquadrarsi neppure dell'art. 388 c.p., comma 1, che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del prevenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009

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