PENALE - Richiesta d'archiviazione, opposizione della P.O. e vaglio d'inammissibilità del G.I.P.

Sul tema dei poteri spettanti al G.I.P. in sede di vaglio di ammissibilità dell’opposizione all’archiviazione la giurisprudenza di legittimità non è sempre stata univoca.
Secondo un primo orientamento il novero dei poteri del G.I.P. per tale finalità, invero, sarebbe ampio: ricomprenderebbe così la facoltà di verificare se le indagini suppletive, indicate dalla P.O. nell'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.,
siano non solo pertinenti e specifiche ma anche “idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. e a determinarne eventualmente il rigetto”.
Secondo, invece, un altro e più rigoroso orientamento, "il giudizio d'inammissibilità dell’opposizione della P.O. alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell'opposizione, soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale” (così espressamente Cass. Pen., Sez. IV, 22.06.10 n° 34676; nello stesso senso, ex multis, Cass. Pen., Sez. II, 07.12.10 n° 1304; Cass. Pen., Sez. VI, 13.02.09 n° 19808). Il potere di screening del G.I.P., insomma, risulta assai più ridimensionato.
Invero, già le Sezioni Unite – con la nota Sentenza n° 2168/96 – avevano chiarito che “le ragioni di inammissibilità indicate tassativamente dall’art. 410, co. 1, C.P.P. non sono suscettibili di discrezionali estensioni, né possono consistere in valutazioni anticipate di merito o in prognosi di infondatezzac senza incorrere nella lesione del diritto della persona offesa all’attivazione del contradditorio”. Il secondo e più recente orientamento appare dunque preferibile, in quanto maggiormente rispondente all'equilibrato sistema delineato dall’art. 410 C.P.
Ove si accedesse alla cennata prima tesi, infatti, la valutazione del G.I.P. finirebbe col comportare un’inammissibile anticipazione del giudizio (che invero è attività riservata all’esito del contradditorio camerale) sulla capacità dimostrativa degli elementi acquisibili con le espletande investigazioni suppletive, finendo col pronunciarsi anzitempo, rispetto al necessario confronto tipico del contraddittorio, sull'eventuale loro superfluità. In definitiva, ove si accedesse alla più risalente soluzione ermeneutica, si svuoterebbe di significato la facoltà offerta alla P.O. di proporre opposizione all’archiviazione, in modo peraltro specifico e pertinente.
Le conclusioni cui giunge la Sentenza qui riportata, perciò, non possono essere assolutamente condivise ed anzi, non si può che salutare con favore il recente cambiamento di rotta degli ermellini in subiecta materia.
Sul punto, peraltro, la S.C. ha ribadito - Cass. Pen., Sez. II, Ord. 03.02/02.03.12 n° 8129 - che "In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di PERTINENZA e di SPECIFICITÀ degli atti indagine richiesti, senza valutarne la CAPACITÀ PROBATORIA, non potendo anticipare, attraverso il Decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale". Nessuno spazio, dunque, sembra residuare per la tesi (Cass. Pen., Sez. I, 10.06.10 n° 23687) che vorrebbe attribuire al G.I.P., in sede di pronuncia con Decreto sull'ammissibilità dell'opposizione, anche un vaglio di RILEVANZA (ossia l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, talchè le investigazioni suppletive dovrebbero apparire già idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M.).
Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., Ordinanza 19.03/28.04.2004 n° 19618.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
(omissis)
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da omissis nei confronti di (omissis) avverso il decreto archiviazione 15/4/03 G.I.P. Trib. Brescia;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Francesco Paolo Gramendola;
Letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva
Fatto-Diritto
Con decreto in data 15.04.03 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta del P.M. e respingendo inaudita altera parte la proposta opposizione della persona offesa, disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento penale nei confronti di (omissis) per i reati di calunnia e diffamazione.
Osservava il G.I.P. che la proposta di nuovi temi di indagine da parte della persona offesa doveva ritenersi inammissibile e inidonea a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza ex art. 4092 C.P.P., in quanto relativa a temi, estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, e superflui e indifferenti ai fini della decisione.
Ricorre avverso tale provvedimento la parte offesa a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo a sostegno la violazione della legge processuale in relazione all'art. 4103 C.P.P. Ad avviso della difesa il (omissis) si era reso responsabile dei reati di calunnia e diffamazione, in quanto comparendo davanti al Tribunale per i Minorenni, in assenza della controparte, non comparsa per difetto di notifica, aveva dichiarato che la (omissis) era affetta da disturbi psichici a causa dell'abuso di stupefacenti. L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione era finalizzato all'acquisizione della copia autentica del verbale di causa, siccome dimostrativo della mancanza di contraddittorio a quella udienza e quindi la inefficacia della scriminante ex art. 589 C.P.; di guisa che non solo era stato violato il principio del contraddittorio, ma non era stato ammesso un nuovo mezzo di prova determinante illegittimamente.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, è attestata sul principio che non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio e rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 4092 C.P.P., la proposta di temi di indagine, estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. e a determinare eventualmente il rigetto (Cass. Sez. Un. 15.3.96 n° 2 rv. 204134; Sez. VI 7.1.99 n° 3663 rv. 212198; Sez. V 8.6.00 n° 2052 rv. 216364).
Nella fattispecie vanno condivise le valutazioni del giudice sulla non configurabilità di illeciti penali, derivanti dalla semplice attribuzione dell'uso abituale di stupefacenti, mentre l'ipotesi residuale della diffamazione, correttamente è stata esclusa dal P.M., per l'effetto discriminante dell'art. 598 C.P., che sicuramente comprende le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza civile, indipendentemente dall'effettività del contraddittorio.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000, ritenuta di giustizia ex art. 616 C.P.P.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.03.2004.
Depositata in Cancelleria il 28.04.2004.

