PRIVACY - Gara, accesso esplorativo ad atti amministrativi e diritto di difesa.
L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova esplicazione non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell'atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale.
Nel contempo, anche ai sensi del c.d. Codice dei contratti pubblici, l'astratta praticabilità del diritto di accesso esige comunque che siano concretamente configurabili i presupposti di legge cui resta subordinata la sua espansione, ovverosia la sussistenza di quell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Se l'istante motiva l'istanza alla p.a. di ostensione degli atti esecutivi in relazione alla sua posizione di “operatore di settore”, egli è privo di legittimazione, attesa la sua estraneità al rapporto contrattuale in essere e ai possibili esiti della sua esecuzione: gli operatori economici di un certo mercato non possono di per sé accedere indifferenziatamente agli atti esecutivi che fanno seguito ad una procedura concorsuale (ma anche a quelli a monte dell'aggiudicazione), a cui non abbiano partecipato.
In ogni caso, se il richiedente voglia conoscere un numero indeterminato di pratiche amministrative, al fine di compiere un'investigazione per la ricerca di un vizio dell'agire amministrativo, nella mediazione tra diritto di difesa e diritto alla privacy si deve ritenere che manchi la rigorosa “necessità” dei documenti per la difesa in giudizio, che va invece valutata, a giudizio instaurato, dal giudice di merito già adito, che dovrà pronunciarsi in ordine all'utilità o no della richiesta istruttoria di loro ostensione nel giudizio.
Inoltre, è inammissibile la natura esplorativa della richiesta, per l'ovvio aggravio per l'amministrazione, la quale non è tenuta ad attività di elaborazione di dati in assenza di richiesta specifica d'accesso rivolta dall'interessato: l'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati in capo al destinatario che non è esigibile da parte di soggetto che è ha partecipato alla gara e che nemmeno vanti in forza di preliminare una posizione differenziata, atta a radicare la sua pretesa.
Certo, applicando i canoni enunciati nella recente Sentenza del Tar Campania resta forse frustrata la tutela dei cc.dd. interessi legittimi "pretensivi", ovverosia di quelle pretese del cittadino alla legittimità degli atti amministrativi della p.a. che spetta a tutti coloro che si trovino in una particolare posizione legittimante rispetto all’esercizio del potere discrezionale pubblico, che gli consenta di soddisfare un proprio interesse concreto direttamente connesso alla potestà della p.a. di erogare o no una prestazione o un servizio (nel caso de quo, ad esempio, ove fosse potuta emergere, a seguito dell'accesso agli atti, che la p.a. - per mera ipotesi - avesse estesto dei contratti anziché indire una nuova procedura ad evidenza pubblica, il ricorrente avrebbe potuto parteciparvi).
La soluzione offerta dal Collegio partenopeo, insomma, non pare del tutto convincente.
T.A.R. Campania, Sezione VI, Sentenza 22.11.2011 n° 5453
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
SESTA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2011, proposto da: A. S.r.l., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante (omissis), rappresentata e difesa, per mandati a margine dell'atto introduttivo del giudizio, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Scanzano, Elio Leonetti e Alfredo Vitale, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Brigida, n° 39, presso lo Studio dell'Avv. Cesare Oliva
contro
Società Regionale per la Sanità S.p.a. (So.Re.Sa. S.p.a.), in persona del Direttore generale p.t., prof. (omissis), rappresentata e difesa, per mandati a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli Avv.ti Fabio Aprea e Francesco Fidanza, con domicilio eletto in Napoli, Parco Margherita, n° 31
nei confronti di
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “A. Cardarelli”,
Azienda Ospedaliera di rilievo regionale “D. Cotugno”,
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”,
Istituto Nazionale Tumori IRCSS “Fondazione G. Pascale”,
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale dei Colli “Monadi - Cotugno - CTO”,
Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”,
Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”,
Azienda Ospedaliera “G. Rummo”,
Azienda Ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano”,
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono - Pausillipon”,
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1,
Azienda Sanitaria Locale Caserta,
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro,
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord,
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud,
Azienda Sanitaria Locale Salerno e
Azienda Sanitaria Locale Avellino,
tutte in persona dei rispettivi l.r.p.t., nessuna di esse costituita in giudizio
nonché ancora nei confronti di
R. S.p.a., in persona del procuratore (omissis), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jacopo Recla, Maria Alessandra Bazzani e Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, via Ponte di Tappia, n° 47;
per l'annullamento della nota a firma del Direttore generale di So.Re.Sa. S.p.a, datata 12.05.2011 e trasmessa via fax il giorno successivo, cui tramite è stato opposto un rifiuto alla richiesta di accesso avanzata dalla società ricorrente in data 15.04.2011
e per la conseguente declaratoria del diritto di accesso di A. S.R.L. alla documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimata So.Re.Sa S.p.a. e della controinteressata R. S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 09.11.2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1- La controversia all'esame, ritualmente instaurata, oppone la società A. S.r.l. alla Società Regionale per la Sanità s.p.a. operante nella regione Campania (Soresa, d'ora in avanti) che alla prima, con nota del 12.05.2011, ha negato l'accesso agli atti da essa richiesto con istanza del 15 aprile 2011.
1a- Tramite detta istanza la A. - dopo aver fatto riferimento alla procedura concorsuale, dapprima aperta e di poi negoziata, espletata da Soresa per il “Noleggio di (omissis), comprensivo del servizio di assistenza e della fornitura dei reagenti e altro materiale di consumo” e conclusasi, per quanto di suo dichiarato interesse in questa sede, con l'aggiudicazione alla società R. S.p.a. (R., d'ora in avanti) dei lotti LC5 ed LC6 e con la conseguente stipula di due contratti, rispettivamente in data 21.11.2009 (omissis) e 25.03.2010 (omissis) - ha chiesto di estrarre copia:
a) degli atti e delle comunicazioni con cui Soresa ha chiesto e/o consentito alle Aziende del servizio sanitario regionale (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricerca) di effettuare ordinativi di prodotti inseriti nell'Anagrafe pubblicata sul suo sito Internet e relativi ai contratti stipulati con la R.;
b) delle delibere di adesione ai predetti contratti inoltrate a Soresa da dette Aziende;
c) di tutti gli ordinativi o di qualunque altra forma di richiesta di approvvigionamento dei predetti prodotti effettuati mediante la piattaforma informatica di acquisto gestita da Soresa;
d) delle risposte o di qualunque altra forma di riscontro fornita da Soresa alle ripetute Aziende regionali a fronte degli ordinativi e/o richieste di cui innanzi.
1b- Quanto ai “motivi della richiesta”, nell'istanza A. li ha testualmente individuati nella sua dichiarata “qualità di primario operatore nel settore (omissis) presente anche presso i presidi sanitari della regione Campania, avente titolo (e comunque interessato) alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per l'approvvigionamento di sistemi e prodotti (omissis) nel territorio della suddetta regione ed avente interesse a conoscere gli atti relativi all'approvvigionamento di sistemi e prodotti (omissis) posti in essere in relazione ai contratti stipulati da Soresa con R. (omissis) anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti contrattuali e dell'eventuale difesa in diritto dei propri diritti ed interessi”.
2- Soresa ha negato il richiesto accesso “in quanto codesta ditta non ha partecipato né alla procedura aperta, né alla procedura negoziata, entrambe esperite da questa stazione appaltante ed alle quali si riferiscono gli atti richiesti, e pertanto non si ravvisa alcun interesse in capo a codesta ditta a conoscere gli atti connessi ai contratti stipulati in esecuzione delle aggiudicazioni delle predette due procedure di gara”.
3- In giudizio, per resistere alla pretesa di A., si sono costituite Soresa e R., quest'ultima intimata quale controinteressata.
Le posizioni delle parti costituite sono state ribadite e precisate in più memorie sopravvenute, anche in replica agli avversi assunti.
Nella odierna Camera di consiglio del 09.11.2011, in seno alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, dette posizioni sono state fatte oggetto di ampia disamina.
4- Prima di procedere è il caso di far luogo a delle precisazioni in ordine all'ambito di potestas che la legge riserva a questo giudice.
È noto che l'azione avverso il diniego dell'accesso, già regolata dall'art. 25 della L. n° 241/1990 ed oggi anche dall'art. 116 cod. proc. amm., pur avendo natura impugnatoria quanto al modo e ai termini di proposizione, quanto alla cognizione rimessa al giudice assume natura di accertamento e di condanna stante la prevista pronuncia, in caso di accoglimento del ricorso, di emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Corollario di detto principio l'affermazione giurisprudenziale che “ciò comporta che, nel giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi, specificazioni e/o integrazioni della motivazione del diniego da parte dell'amministrazione devono ritenersi senz'altro consentite poiché l'azione è rivolta ad accertare l'esistenza del diritto alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte per giustificarne il diniego (Cons. Stato, Sez. V, 11.05.2004 n° 2966 e, omisso medio, Tar Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 04.11.2010 n° 3859), e comporta, in conseguenza, che la potestas iudicandi spazierà sulle questioni concrete emerse dalla dialettica processuale, così rendendo effettivo il comando della legge che affida al giudice il potere di ordinare l'esibizione dei documenti… dettando, ove occorra, le relative modalità” (così Tar Campania, questa VI Sez., Sent. n° 26573 del 02.12.2010, nel cui seno, a sostegno del principio, è anche richiamata la pronuncia CEDU Corte europea dir. uomo, Sez. I, 11.03.2009).
5- Facendo applicazione di tale principio, ovvero dell'ulteriore corollario che se ne ricava, già indicato dalla Sezione nella pronuncia innanzi indicata, secondo cui (anche) “le eccezioni processuali vanno valutate senza formalismi eccessivi, ovvero secondo un parametro di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti”, il Collegio è dell'avviso di dover disattendere l'eccezione di R. ed ammettere l'integrazione ex post delle ragioni militanti a sostegno dell'istanza, quale, come appresso, operata in memoria dalla società già istante ed oggi ricorrente.
5a- È ben vero, come sostenuto dall'eccepiente, che A. in seno all'istanza (i cui contenuti non a caso sono stati innanzi trascritti pressoché integralmente) non ha fatto cenno alcuno al ricorso avverso la sopra descritta procedura concorsuale, pendente presso la I Sezione di questo Tribunale, quale da essa azionato dopo aver individuato, a seguito di accesso ad atti intercorsi fra Soresa ed Azienda sanitaria locale di Benevento, “rilevanti profili di illegittimità” legati “ad una rilevantissima estensione del rapporto contrattuale relativo ai lotti della procedura in questione, mediante l'acquisto, da parte della Asl, di prodotti non inclusi nel perimetro di gara e che pertanto avrebbero dovuto formare oggetto di distinte e nuove procedure di evidenza pubblica” (così nell'atto introduttivo del giudizio: pag. 3).
Ed è ancora vero che la replica di A. sul punto si limita alla mera affermazione secondo cui il ricorso era stato notificato a Soresa e a R. e “il collegamento tra quest'ultimo e l'istanza di accesso era chiaramente evincibile dal testo dell'istanza stessa” (pag. 5 della memoria conclusionale di A. depositata il 28.10.2011); il che, quanto al collegamento, non è del tutto esatto, in assenza di ogni cenno nell'istanza al gravame pendente, pur depositato il mese prima della produzione dell'istanza, ovvero l'11.03.2011, sicché potrebbe anche legittimamente chiedersi se l'omissione non sia legata ad una qualche strategia (riferita alla sede amministrativa rispetto all'istanza di accesso, ovvero a quella processuale azionata).
Nondimeno, avuto conto delle descritte peculiarità sostanziali e processuali dell'istituto dell'accesso, il Collegio è dell'avviso di tener conto di tale “collegamento”, poiché gli obblighi di correttezza, linearità e trasparenza che devono informare l'azione pubblica comunque precludevano a Soresa, a conoscenza della pendenza del gravame e dei suoi contenuti, di prescindere, nella valutazione dell'istanza di A., da detta, nota, condizione.
Ciò, beninteso, trattandosi di una procedura autonoma e solo indirettamente collegata con il giudizio in corso, rispetto al quale invece Soresa ha diritti e facoltà ben diversi, legati alla sua posizione di parte processuale.
Del resto, può aggiungersi, in questa sede la difesa della resistente società regionale non ha sollevato eccezione alcuna sul punto, per ribadire invece quanto già opposto nella sede amministrativa, ovvero la mancata partecipazione di A. alle procedure di gara e, quindi, la mancanza di interesse tutelabile agli atti emanati in sua esecuzione.
5b- Per vero, in questa sede Soresa ha reso esplicito che in dette condizioni si era di fronte ad una richiesta meramente esplorativa e inammissibilmente tesa ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.
Per le ragioni già innanzi indicate può tranquillamente ammettersi ingresso a tali esplicitazioni, peraltro qui a potersi ritenere implicitamente opposte già nella sede amministrativa e, in ogni caso, sostanzianti (parte del)la replica della controinteressata R., pienamente legittimata a prospettare quanti motivi ritenuti ostativi al ripetuto accesso.
6- Tanto precisato, A. ritiene (tramite l'unico mezzo di impugnazione proposto per denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.L.vo n° 163/2006 e degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e tramite le precisazioni e le integrazioni svolte in memoria):
- di aver titolo all'accesso quale “noto operatore del settore, interessato alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da indirsi per l'approvvigionamento dei prodotti invece fatti oggetto di illegittime estensioni contrattuali, come già avvenuto in relazione all'Asl di Benevento” (posizione ribadita in tutti gli atti processuali);
- ovverosia, di aver chiesto di accedere agli atti allo scopo di denunciare eventualmente in giudizio la realizzazione di (ulteriori) illegittime estensioni contrattuali;
- di “non mirare all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di R., né tanto meno ad un annullamento integrale delle procedure stesse ed alla loro successiva riedizione” (così a pag. 8 del gravame);
- che il ripetuto accesso non può esserle precluso per non aver partecipato alla gara, come (sarebbe stato) riconosciuto dalla giurisprudenza e, in particolare, da Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n° 5062/2010, di cui vengono riportati ampi stralci (pag. 7 della memoria depositata il 28.10.2011), né (può esserle precluso) nell'assunto che si tratti di atti della procedura esecutiva, posto che gli stessi non costituiscono una categoria di atti esclusi ex lege dall'accesso ed avuto conto che “non hanno formato oggetto dell'istanza di accesso gli atti relativi all'esecuzione delle prestazioni da parte di R., bensì atti specifici adottati dai soggetti pubblici (Soresa ed aziende sanitarie beneficiarie delle prestazioni) in relazione ai due contratti di appalto conclusi con R.” (pag. 8 della cennata memoria del 28.10.2011).
6a- Tale prospettazione è stata ribadita in seno alla discussione orale nel cui corso il procuratore di A. ha particolarmente insistito sul fatto che in discussione non veniva il “rapporto adempimento-inadempimento”, non intendendosi incidere sul rapporto esecutivo, fermo che di eventuali profili legati alla “riservatezza”, di cui alla replica di R., si sarebbe agevolmente potuto tener conto.
7- Orbene, venendo infine alla fase valutativa-decisionale, deve convenirsi con A. sull'assunto/denuncia che, in via di principio, l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova esplicazione non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell'atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la natura delle posizioni soggettive che scaturiscono dal perfezionamento della fattispecie negoziale viene declinata secondo schemi privatistici nell'ambito del diverso binomio che contrappone diritti (in luogo di poteri pubblicistici) ad obblighi contrattuali (in luogo di interessi legittimi).
In tali sensi ha già avuto modo di concludere recente pronuncia di questa Sezione VI, n° 2184 del 19.04.2011, ed il Collegio non ha ragioni per discostarsene.
7a- Nondimeno, come anche ivi già precisato, l'astratta praticabilità del diritto di accesso esige, pur sempre, la concreta configurabilità dei presupposti di legge cui resta subordinata la sua espansione, ovverosia la sussistenza di quell'interesse “diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” richiesto dall'art. 22 della L. 241/1990.
A diversa conclusione non si giunge in forza della disciplina speciale recata dall'art. 13 del D.L.vo n° 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) in tema di diritto di accesso nell'ambito della materia regolamentata dal decreto stesso, il cui primo comma recita: “Salvo quanto previsto dal presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. 07.08.1990 n° 241 e successive modificazioni”.
Per vero la locuzione utilizzata dal legislatore speciale (agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione) si presterebbe ad una più approfondita analisi anche alla luce della considerazione che, nel prosieguo della previsione, l'unico altro cenno che può dirsi riferito espressamente alla fase esecutiva del rapporto è quello operato alla lett. d) del co. 5 (che esclude il diritto all'accesso alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo), a ciò aggiungendosi che informazioni ed aspetti riservati delle offerte sono in via generale escluse dall'accesso, fatta salva la sola eccezione del “concorrente” che l'accesso ad esse abbia richiesto “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto” (co. 6).
7b- Tale approfondimento tuttavia non è necessario (e quindi va evitato in base alla regola processuale dettata dall'art. 3 c.p.a.), poiché A. non riveste, come si dimostrerà di seguito, una posizione legittimante utile alla bisogna.
8- Per quanti sforzi siano stati fatti per sostenere il contrario, gli atti richiesti (ordinativi, etc.) afferiscono sicuramente ai due contratti di appalto, sui quali viene esercitato un controllo; del resto, A. lo ammette esplicitamente allorquando lega l'interesse ad eventuali denunce di ulteriori illegittime estensioni contrattuali, ponendo ad espresso motivo dell'accesso “la verifica del rispetto dei limiti contrattuali”.
E quindi a nulla vale il sostenere che non si intende porre in discussione il rapporto esecutivo, né (qui) mirare all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di R.
Quest'ultimo punto è ben chiaro; né il Collegio, a parte la precisazione in appresso effettuata, intende andare oltre al riguardo in pendenza del ricorso azionato da A. per conseguire, fra altri, anche questo risultato, facendo ivi valere le estensioni contrattuali già accertate ed, a suo dire, illegittimamente intervenute.
9- Quel che qui rileva è che la posizione di “operatore di settore”, che avrebbe a fondare la legittimazione richiesta in questa sede a sostegno dell'accesso agli atti esecutivi, non è sufficiente per una serie di concorrenti ragioni.
9a- In primo luogo, le procedure di evidenza pubblica che andrebbero indette in luogo delle asserite illegittime estensioni contrattuali restano condizionate alla risoluzione dei contratti, la cui durata è fissata in cinque anni (mesi 60).
Ne deriva la certa mancanza dell'attualità dell'interesse, in una condizione peraltro in cui, ove pure fossero riscontrabili fatti riconducibili a cause di inadempimento del contratto (sui quali, non a caso, l'attenta difesa attorea nega di voler incidere), “la ricorrente non potrebbe comunque pretendere che la stazione appaltante faccia luogo a risoluzione del contratto… che non opera automaticamente neppure quando gli inadempimenti siano specificamente previsti in contratto come idonei a cagionare la risoluzione”, né chiedere, quindi, di accedere agli atti esecutivi stante “la sua estraneità al rapporto contrattuale in essere e ai possibili esiti della sua esecuzione” (così le pronunce di Tar Puglia Bari, Sez. III, 04.06.2008 n° 1388 e Tar Toscana Firenze, Sez. I, 17.04.2008 n° 1335 che, in ragione di tanto, entrambe hanno negato l'accesso agli atti alla seconda classificata in una procedura concorsuale).
9b- Alla stessa conclusione si perviene rispetto alla possibilità di conseguire a monte l'annullamento della procedura di gara, con le refluenze che ne possono derivare quanto a dichiarazione di inefficacia del contratto e/o ad altro utile ad imporre una rinnovata procedura, in ordine alla quale (possibilità) ancora una volta la posizione di A. si appalesa (necessitatamente) ambigua, laddove afferma di non mirare ad un annullamento integrale delle procedure.
In ogni caso, in un'evenienza del genere, in cui “il richiedente vuole conoscere un numero indeterminato di pratiche amministrative, al fine di compiere un'investigazione per la ricerca di un vizio dell'agire amministrativo, nella mediazione tra diritto di difesa e diritto alla privacy si deve ritenere che manca la rigorosa “necessità” dei documenti per la difesa in giudizio… che deve invece essere valutata, a giudizio instaurato, dal giudice, in sede di esame della richiesta istruttoria dell'interessato” (Cons. Stato, Sez. VI, 12.01.2011 n° 117).
9bb- Il che conduce anche ad affermare che, già pendente un giudizio innanzi a questo Tribunale, nulla preclude che in tale sede A. avanzi domande istruttorie tese ad acquisire gli atti qui richiesti, di guisa che sarà il giudice del merito già adito a decidere consapevolmente sull'utilità o meno della loro ostensione (acquisizione in giudizio) ai fini del conseguimento del bene della vita cui è finalizzato (anche) l'accesso di cui qui trattasi.
9c- Di poi, non può fondatamente sostenersi che gli operatori di un determinato mercato, quale che ne sia la consistenza numerica, possano accedere indifferenziatamente agli atti esecutivi che fanno seguito ad una procedura concorsuale (ma anche a quelli a monte dell'aggiudicazione), alla quale non hanno inteso partecipare.
In carenza di denunce specifiche, nel caso riferite a preclusioni alla partecipazioni recate dalla lex specialis, l'operatore di settore non può vantare una posizione differenziata atta a radicare la sua pretesa.
9d- Aggiungasi come, al di là del controllo che si viene ad esplicare, ovvero alla natura esplorativa della richiesta, l'aggravio per l'amministrazione si appalesa in tutta la sua evidenza ove si ponga mente alla serie di atti qui richiesti, interessanti l'intera platea sanitaria regionale, e in tesi richiedibili da qualsiasi operatore.
Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, Sez. VI, 05.12.2007 n° 6201).
Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la loro mole e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione - come qui visivamente accade - un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati (cfr., per il principio, Cons. Stato, Sez. VI, 12.01.2011 n° 117 cit.; 11.05.2007 n° 2314; Tar Catania, Sez. II, 15.03.2011 n° 621).
9d- Né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce delle statuizioni recate da Cons. Stato, Sez. VI, 30.07.2010 n° 5062, sulle quali A. si diffonde in memoria.
Fermo tutto quanto fin qui argomentato e concluso, al riguardo è sufficiente rilevare che, come fatto osservare da R., la pronuncia ha ammesso la legittimazione all'accesso agli atti della procedura selettiva di un soggetto che, se pur vero non aveva partecipato alla gara, vantava “in forza del contratto preliminare di compravendita…… una posizione differenziata che ben radica la sua pretesa”.
10- In definitiva, traendo le fila, la complessiva prospettazione di A. non può trovare ingresso, ovvero la pretesa vantata non può esser soddisfatta.
Ne consegue una pronuncia reiettiva del gravame.
Le spese di giudizio possono, nondimeno, essere compensate fra le parti avuto conto della peculiarità di alcuni dei profili trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pres. Renzo Conti
Cons. Arcangelo Monaciliuni Est.
Primo Ref. Roberta Cicchese
Depositata in Segreteria il 22.11.2011

