Ord. forense

ORD. FORENSE - AGCM ci riprova a stroncare le libere professioni.

AGCM

Antitrust a Governo e Parlamento: sulle liberalizzazioni c’e’ stata accelerazione ma resta ancora molto da fare - inviata il 2 Ottobre 2012 la segnalazione per la predisposizione anticipata del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione, a firma del presidente Giovanni Pitruzzella, che fotografa lo stato dell’arte dei singoli mercati: le riforme fatte, le norme ancora da attuare, le ulteriori modifiche necessarie.
Per l’Autorità, anche sui servizi professionali, ci sono ancora spazi per ulteriori aperture dei mercati e per misure proconcorrenziali.
Nei servizi professionali regolamentati occorrerebbe evitare - secondo Pitruzzella - passi indietro, come già segnalato dall’Antitrust relativamente alla riforma forense. Più in generale occorre:
1) eliminare il riferimento dell’adeguatezza del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” che consente agli Ordini di reintrodurre surrettiziamente la tariffa obbligatoria;
2) abrogare la possibilità degli Ordini notarili di indagare sulla ‘concorrenza sleale’ dei notai: si tratta di una previsione che mantiene ingiustificate forme di controllo, da parte dell’Ordine, sulla libertà dei professionisti di organizzare la propria attività;
3) rivedere i criteri per la determinazione della pianta organica dei notai, svincolandoli dall’obiettivo di garantire un ‘reddito minimo’ ai professionisti;
4) eliminare dai criteri per la determinazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi universitari il “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”.

SEGNALAZIONE
ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10.10.1990 n° 287

in merito a Proposte di riforma concorrenziale,
ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, Anno 2013

Inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti

[omissis]
I SERVIZI PROFESSIONALI
Cosa è stato fatto e grado attuale di apertura dei mercati.
Le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni (decreto legge 04.07.2006 n° 223, convertito con modificazioni dalla legge 04.08.2006 n° 248; decreto legge 13.08.2011 n° 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n° 148; decreto legge 24.01.2012 n° 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n° 27) e la loro attuazione regolamentare (DPR 07.08.2012 n° 137) hanno contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati, attraverso un insieme di misure che hanno condotto a:
* abolire l’obbligatorietà delle tariffe professionali;
* abolire il divieto di pubblicità da parte dei professionisti;
* garantire il libero accesso alle professioni non regolamentate;
* ampliare la pianta organica e la dimensione geografica dei distretti dei notai;
* ridurre il periodo di tirocinio professionale a 18 mesi;
* introdurre il principio dell’eccezionalità delle limitazioni quantitative e territoriali alla professione;
* consentire la fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali.
Misure già previste ma ancora da attuare
E’ necessario monitorare l’effettiva attuazione della riforma della disciplina degli ordinamenti professionali ed evitare di fare passi indietro in tale settore; l’Autorità ha già segnalato (parere del 09.08.2012, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) alcuni profili di problematicità della proposta di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che appare reintrodurre misure limitative della concorrenza tra i professionisti, che risultano già superate dai più recenti interventi legislativi di riforma.
L’auspicio è che tali misure non vengano reintrodotte.
Cosa resta da fare
1) Decoro professionale e adeguatezza del compenso del professionista
La piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla “adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e alla “importanza dell’opera”.
In particolare:
- l’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24.01.2012 n° 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n° 27, stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso […] deve essere adeguata all'importanza dell'opera”.
- l’articolo 2233, comma 2, del Codice Civile, relativo alle professioni intellettuali, prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Deve rilevarsi, in merito, che condotte dei professionisti o degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative.
Inoltre, il riferimento all’“adeguatezza” della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.
2) Le forme di “illecita” concorrenza tra notai
L’articolo 147, comma 1, lett. c) della legge 16.02.1913 n° 89 (inserito nel Capo II, Titolo VI “Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari”) qualifica come “illecita concorrenza” tra notai, perseguibile con sanzioni disciplinari, la possibilità di effettuare “riduzioni di onorari, diritti o compensi”, di servirsi dell’opera di procacciatori di clienti, di far uso di forme pubblicitarie “non consentite dalle norme deontologiche”, o, più in generale, di servirsi “di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile”.
Si tratta di una previsione che mantiene ingiustificate forme di controllo, da parte dell’Ordine, sulla libertà dei professionisti di organizzare la propria attività, con esplicito riferimento, peraltro, alla determinazione dei compensi richiesti per le proprie prestazioni e ciò a fronte della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività professionale e della determinazione delle relative tariffe, intervenuta a partire dal d.l. n° 223/06 e da ultimo ribadita nel d.l. n° 1/2012.
3) La determinazione della pianta organica dei notai
I criteri per la distribuzione geografica delle sedi dei notai sono tuttora orientati non già al corretto soddisfacimento dell’effettiva domanda di servizi professionali, bensì a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati. Ci si riferisce, in particolare, al criterio distributivo delle sedi notarili basato su un livello minimo di domanda, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 16.02.1913, n° 89, che stabilisce che la distribuzione delle sedi notarili tra i Comuni dei vari distretti sia basata sulla garanzia, per ogni singolo notaio, di un livello minimo di domanda (popolazione di almeno 7.000 abitanti) e di un livello minimo di reddito annuo (almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali).
Pertanto i criteri per la determinazione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, oltre a non tener conto di parametri idonei a conseguire l'obiettivo di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale dei professionisti stessi, prevedono una garanzia di reddito minimo, determinando ingiustificate posizioni di rendita in favore dei professionisti.
[omissis]

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