Penale

PENALE - File sharing e pornografia minorile

filesharing

Che reato è ravvisabile nel fatto di aver, dapprima, scaricato nel proprio computer, tramite un programma di file sharing,  immagini o video pedo-pornografici e, poi, nell'aver reso fruibile ad altri navigatori della rete quei file, dalla cui denominazione si evinceva che si trattava di materiale audiovisivo realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minorenni?
La Suprema Corte - nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'Ordinanza del riesame che confermava, integrandolo in sede di riesame quanto alle finalità probatorie, il Decreto di sequestro del P.M. - ha statuito che l'accertamento, da parte della PolPost, della condotta di condivisione in rete anche di un unico file soddisfa il requisito del fumus del delitto previsto e punito dall'art. 600-ter C.P., anziché della più lieve fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600-quater C.P. (
detenzione di materiale pedo-pornografico).
Ai fini del reato di pornografia minorile basta, infatti, la constatazione che l'indagato ha consentito a terzi di accedere a suoi file condivisi contenenti materiale pedo-pornografico.

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 12.05/15.06.2011 n° 23991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido, Presidente
Dott. TERESI Alfredo, Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria, Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio, Consigliere
Dott. GAZZARA Santi, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: G.L., nato il (omissis);
avverso l'Ordinanza in data 27.05.2010 del Tribunale di Catania, con la quale è stato confermato il Decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Catania in data 09.04.2010.
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
visti gli atti, la Ordinanza denunziata e il ricorso;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione
Con la impugnata Ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il Decreto di sequestro probatorio di materiale informatico emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale in data 09.04.2010 nei confronti di G.L., indagata del reato di cui all'art. 600-ter C.P.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato oggetto di indagine, essendo emerso dagli accertamenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni che la G.L., oltre a scaricare nel proprio computer, mediante l'utilizzo del programma di file sharing denominato "E-Mule", un video dal palese contenuto pedo- pornografico, permetteva, al momento dell'accertamento, la visione dell'intera lista dei file condivisi, che consentiva di constatare la presenza di ulteriori immagini e video aventi nei titoli chiari riferimenti a materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di diciotto anni.
L'Ordinanza, in particolare, ha rigettato l'eccezione d'inutilizzabili del materiale informatico per essere stato disposto il sequestro successivamente alla scadenza del termine di conclusione delle indagini, osservando che detto termine decorre dalla data del 29.09.2009 in cui la G.L. è stata iscritta nel registro degli indagati.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la G.L., che la denuncia per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce che la condotta descritta nell'Ordinanza impugnata integra esclusivamente il reato di detenzione di materiale pedo-pornografico, di cui all'art. 600-quater C.P., e non anche le fattispecie di all'art. 600-ter C.P., non essendo emerso il fumus di una presunta condotta di condivisione in rete dell'unico file incriminato.
Si deduce, poi, carenza di motivazione dell'Ordinanza in ordine alla doglianza dell'istante per il riesame circa la insussistenza delle ragioni di urgenza che giustificassero il provvedimento di perquisizione e sequestro;
si contesta la motivazione dell'ordinanza in ordine alla decorrenza del termine massimo per lo svolgimento delle indagini preliminari, essendo fondata la richiesta di perquisizione sugli stessi presupposti della originaria comunicazione di notizia di reato della Polizia Postale di (omissis);
si deduce, infine, che sul punto delle finalità probatorie il Decreto di perquisizione e sequestro disposto dal P.M. è stato inammissibilmente integrato dalla Ordinanza del Tribunale del riesame.
Il ricorso è manifestamente infondato.
É opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 325 C.P.P., i provvedimenti in materia di misure reali non sono impugnabili in sede di legittimità per vizi di motivazione, ma esclusivamente per violazione di legge.
Si osserva, quindi, con riferimento ai vari motivi di doglianza:
1) che l'Ordinanza non ha ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 600-ter C.P. nella condotta concretatasi nell'avere la G.L. scaricato nel proprio computer un file di contenuto pedo-pornografico, bensì nel fatto che la stessa consentiva l'accesso a file condivisi contenenti materiale pedo-pornografico.
2) Il requisito dell'urgenza deve sussistere allorché si tratti di perquisizione e sequestro eseguiti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 354 C.P.P., mentre nel caso di provvedimento emesso direttamente dal P.M. è sufficiente che lo stesso si riferisca al corpo del reato o a cose pertinenti al reato, ai sensi dell'art. 253 C.P.P.
3) In relazione alla doglianza afferente ai già esaurito decorso del termine per l'esecuzione delle indagini preliminari, l'Ordinanza ha correttamente osservato che detto termine decorre dall'iscrizione della persona su cui vengono effettuate le indagini nel registro degli indagati (Cass. pen.,Sez. V, 08.03.1993 n° 806, rv. 194138 citata nell'Ordinanza; id., Sez. IV, 04.06.2005, rv. 231473).
4) Osserva infine la Corte, in relazione alla doglianza relativa alla asserita integrazione della motivazione del Decreto di perquisizione e sequestro in ordine alla indicazione delle finalità probatorie, che si tratta di eccezione non dedotta dinanzi al Tribunale del riesame. Detta eccezione è altresì, generica, ben potendo il Tribunale del riesame provvedere a detta integrazione sulla base delle deduzioni del P.M. in sede di riesame (cfr. Cass. Pen., Sez.Un. 28.01.2004 n° 5876, rv. 226713), mentre la ricorrente nulla ha precisato sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, u.c., C.P.P., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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