PENALE - Si possono depositare via pec gli atti penali (istanze, memorie, opposizioni)?
Notifiche da parte dei difensori, Richieste o Memorie via PEC: è possibile?
(a cura della Dott.ssa Ambra Pinton, dello Studio Frattallone & Partners Law Firm)
Nel processo penale v’è per le parti private la possibilità di effettuare valide comunicazioni, notificazioni e di depositare in Cancelleria e Segreteria istanze mediante posta elettronica certificata? La Suprema Corte si è recentemente espressa in senso negativo per quanto concerne l’utilizzo della PEC. L’argomentazione addotta dai Giudici di legittimità muove dalla lettura dell’art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012 n° 179, così come convertito in L. 17.11.2012 n° 221, il quale prevede espressamente che i soli uffici giudiziari possano avvalersi del sistema di posta elettronica certificata.
A sostegno dell’interpretazione della norma la S.C. ha fatto richiamo agli artt. 121 e 152 c.p.p., che non includono il mezzo telematico tra quelli ammessi per le notificazioni delle parti private e, perciò, sembrano ostare ad una lettura estensiva del dettato normativo.
È evidente come vi sia una palese disparità di trattamento tra le parti private e gli uffici giudiziari, non essendo riconosciuto ai vari attori del procedimento penale e del processo l’impiego dei medesimi mezzi frutto del progresso tecnologico. La contraddizione risulta vieppiù incomprensibile laddove si pensi al principio di dematerializzazione degli atti, oramai avviato da anni, e ciò sia in un’ottica di economicità che d'alleggerimento del carico di Segreterie e Cancellerie. Gli Avvocati possono dunque inviare notifiche, richieste e memorie a mezzo fax, giàmmai tramite PEC. Viceversa, è consentito alle parti private d'avvalersi di un apparecchio costoso (quanto a manutenzione e materiale di consumo) e oramai in Italia quasi desueto e che non fornisce alcuna effettiva certezza in merito all’effettiva ricezione da parte del destinatario del documento 'faxato' dal mittente. La Corte di Cassazione ha precisato sul punto, in una recente pronuncia, che l’Avvocato, il quale decida di inviare atti a mezzo fax, dovrà peraltro sincerarsi del buon esito della sua trasmissione via fax (proprio perché lo strumento non è di per sè affidabile! Mentre si preclude alla difesa ogni possibilità d’impiego di un sistema economico e sicuro, grazie alle ricevute fornite, dai gestori della pec, subito dopo che si è proceduto all'inoltro dell’atto allegato al messaggio per via telematica tramite posta elettronica certificata (che i liberi professionisti sono stati obbligati per legge ad adottare e di cui il Ministero dispone del data base con tutti gli account, visionabili persino dal comune cittadino all'indirizzo www.ini-pec.it). Chissà che, prima o dopo, un legislatore più accorto ponga rimedio a questa stortura o, almeno, re melius perpensa vi provvedano un nuovo scrutino del giudice delle leggi, se non una lettura additiva della Consulta.
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Cass. Sez. V Pen., Sent. n° 32013 del 15.03/12.07.2018, Pres. Maurizio Fumo, Rel. Rossella Catena
“[…] Va osservato che, come affermato da questa Corte "Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata."(Sez. 2, sent. n° 31314 del 16.05.2017, P., Rv. 270702; conformi: Sez. 1, sent. n° 18235 del 28.01.2015, L., Rv. 263189; Sez. 3, sent. n° 7058 del 11.02.2014, V., Rv. 258443). In un caso del tutto analogo a quello in esame, la sentenza citata della Sez. 2, in particolare, ha chiaramente ricordato come il legislatore abbia limitato l'uso dello strumento di posta elettronica certificata alle sole cancellerie, osservando che gli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2 , c.p.p., nonché la legge n° 221/2012, di conversione del D.L. n° 179/2012, prevedono, a partire dal 15.12.2012, l'utilizzo della PEC solo per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persone diverse dall'imputato, stante il chiaro tenore dell'art. 16-bis della citata l. n° 221/12. […]”.
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Cass. Sez. II Pen., Sent. n°26362 del 23.05/08.06.2018, Pres. Piercamillo Davigo, Rel. Geppino Rago
“[…] Il ricorrente censura la decisione del giudice delle indagini preliminari in quanto aveva archiviato de plano senza prendere in considerazione l'atto di opposizione che esso ricorrente aveva provveduto a depositare presso la Segreteria del Pubblico Ministero a mezzo PEC. Sul punto, va osservato che l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. avrebbe dovuto essere depositato con le modalità previste dall'art. 121 c.p.p. e non, come erroneamente ritiene il ricorrente, a norma dell'art. 583 c.p.p. in quanto l'opposizione non rientra nel genus delle impugnazioni essendo un atto diretto contro la richiesta del P.M. e non contro un provvedimento del giudice. In punto di diritto, va, quindi, rammentato che l'art. 121 c.p.p. individua nel deposito in cancelleria l'unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso a "mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto" è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 c.p.p.. In particolare, quanto alla PEC, va rilevato che, a norma dell'art. 16 del D.L. n° 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n° 221/2012, le notificazioni penali a persona diversa dall'imputato, a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., si effettuano dal 15 dicembre 2014 per via telematica, in concreto attraverso la Pec. La suddetta normativa è prevista, quindi, solo a favore degli Uffici Giudiziari e nei confronti di persona diversa dall'imputato: correttamente, quindi, la richiesta di archiviazione fu comunicata al difensore del denunciante a mezzo PEC. Al contrario, poiché l'art. 16 D.L. cit. non richiama l'art. 121 né l'art. 152 c.p.p. ("notificazioni richieste dalla parti private"), deve ritenersi che le parti private (nella specie il denunciante) non possano avvalersi della PEC per depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche: in termini, quanto all'inammissibilità dell'utilizzo della PEC per inoltrare richieste (cfr. Cass.47427/2014, riv. 260963) o memorie (cfr. Cass. 31314/2017, riv. 270702; Cass. 31336/2017, riv. 270858). […]”.