Penale

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

Le indicazioni dell’avvocato, per non commettere reato

da Aleteia.org ( Mar 29, 2020 | Silvia Costantini )

Uscire di casa in questi giorni di quarantena, potrebbe rappresentare non solo un rischio per la propria e altrui salute, ma un vero e proprio reato, specie quando nell’autocertificazione (documento necessario per poter mettere piede fuori casa) non si dichiarano i veri motivi dell’uscita. D’altra parte è sempre più complicato stare al passo delle ultime normative. 

Per poter capire come muoversi e orientarsi nella jungla di decreti, di regolamenti attuativi (D.p.c.m. e di singoli ministeri), di ordinanze di governatori regionali, di circolari, raccogliamo le indicazioni dell’avvocato Salvatore Frattallone, penalista e cassazionista del Foro di Padova, chairman del network forense «View net Legal – The hi-touch lawyers network» e presidente del distretto «Lagunare NordEst» di AEREC, l’Accademia per le relazioni economiche e culturali.

–Andare a fare una passeggiata, in tempi di allarme da coronavirus, è un reato?

–Avvocato Frattallone: La legge prevede che dalla propria residenza, dal domicilio o dall’ufficio/dalla fabbrica (se ci si trovi in una delle situazioni che consentano di recarsi al lavoro e di rientrare) non si possa uscire se non siano ravvisabili effettive ragione d’urgenzache bisogna essere in grado di provare

Qualora ci si allontani da casa privi di un motivo di necessità, scatta la disobbedienza all’ordine dell’autorità. Fino a pochi giorni fa la violazione era sanzionata con una contravvenzione in sede penale, mentre ora è stata depenalizzata, cioè declassata a violazione amministrativa.  Ma, la sanzione è stata però elevata al cospicuo importo che può andare dai €400 ai €3000.  In tal modo, non si intaseranno i tribunali, perché gli organi di polizia contesteranno rapidamente al trasgressore la violazione, ma senza dover istruire un vero e proprio processo. Si è scelto di colpire il portafoglio, in modo celere (e col fatidico ‘sconto’ del 30% per i pagamenti nei 5 giorni), tendendo a disincentivare gli spostamenti

Cosa succede se nell’autodichiarazione necessaria per uscire di casa, dichiarassimo il falso? Se venisse addotta una motivazione che, anche in seguito, dovesse rivelarsi una scusa inconsistente?  

–Avvocato Frattallone: Se dichiarassi il mendacio, ne sarò chiamato a rispondere in sede penale

Non si tratterà però più solamente della contravvenzione, che resta un reato cosiddetto bagatellare, ovverosia di serie B, ad oggi trasformata in questo caso in un illecito amministrativo, ma di un delitto punito più aspramente. Il falso può, in questo caso, tradursi idue fattispecie diverse.

Qualora il giudice si dovesse convincere della falsità della ragione addotta, la condanna penale che sarebbe pronunciata questa falsità ideologica (art. 483 c.p., attestazione al pubblico ufficiale di un motivo non corrispondente al vero) comporterebbe una sanzione detentiva oscillante tra i  15 giorni e di due anni di reclusione. Fermo il limite minimo, la pena detentiva in concreto inflitta verrebbe ridotta  se il reo è privo di precedenti penali (incensurato). E potrebbe venire applicata la sospensione condizionale della pena e, purché non si superino i 6 mesi di pena detentiva, la sostituzione con la multa (commutando € 250 per ogni giorno di condanna). 

I casi di menzogne ritenuti più gravi

Qualora si dichiarino dati falsi sulla propria identità personale o su qualità personali proprie o di altri, la pena si innalzerebbe sino a 6 anni di reclusione con un minimo di 1 anno. 

Questo più grave delitto (art. 495 c.p.) si configura per il sol fatto che ci si dichiari di essere convivente con una persona usando lo status di “convivenza”, come espediente per raggiungere impunemente il domicilio altrui e questo attiene a qualità personali che non devono mai essere inveritiere. 

Altrettanto dicasi se si dichiari che si sta portando la spese alla propria madre anzianache invece, vive in altro luogo magari con un altro figlio. 

Idem se ci si dichiari non in quarantena né positivo (come prevede la più recente versione del modello ministeriale). 

Idem se si finga di essere appartenente alle forze dell’ordine per giustificare di trovarsi occasionalmente in un albergo per incontrarsi con una persona ‘amica’. Il reato è addirittura aggravato, con una pena base di almeno 2 anni, se le false dichiarazioni riguardino lo stato civile (ad esempio, l’essere genitore che va fuori di casa per esercitare il diritto di visita di prole minorenne)». 

–Quali altre conseguenze possono esserci per chi viola la quarantena in questa situazione di emergenza?

–Avvocato Frattallone: Direi di porre molta attenzione alle conseguenze che possono derivare da un comportamento di irresponsabilità, che rischia di far ammalare seriamente le persone, di provocare esiti letali, se non persino di causare un’epidemia, contagiando una massa di individui, anche solo colposa cioè non volontariamente causata, o commessa accettando il rischio del suo verificarsi, il che è pur sempre una forma di dolo (eventuale). 

Dalla violazione dell’obbligo di evitare qualsiasi fuoriuscita non indifferibile, può derivare il falso e, comunque, ben altre responsabilità penali, fonte anche dell’obbligo di risarcire le vittime. Come stabilito dal D.L. n° 19 del 25.03.2020 se si vìoli l’isolamento assoluto della quarantena, il reo è punibile ai sensi dell’art. 260 T.U. leggi sanitarie con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da € 500 a € 5.000, sempre che non siano ravvisabili l’art. 452 c.p. (nel caso di violazione per colpa) o più gravi reati. 

Insomma, d’ora in poi, c’è stata una stretta che colpirà chi si rendesse inosservante all’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. 

–Un ultimo consiglio?

–Avvocato Frattallone: Suggerisco a chiunque dovesse trovarsi ad aver commesso più o meno consapevolmente,  una di questi reati, di affidarsi a un legale esperto, meglio se penalista, in grado di valutare in concreto la soluzione più adatta per tutelare l’accusato. 

Insomma laddove, potendolo fare, non si rinunci a spostarsi, resta fermo il principio cardine da cui eravamo partiti: la menzogna consiste nel dire il falso con l’intenzione di ingannare il prossimo ed è un’autentica violenza fatta all’altro. Rispettiamo perciò la legge. Per un cattolico – come ci insegna madre Chiesa – due volte di più a dichiarare la verità non si sbaglia mai! 

Modulo ufficiale per autocertificazione, ufficiale alla data del 31.03.2020

Dal sito ufficiale del Ministero dell'Interno italiano: la più recente versione modulo dell'autocertificazione (scaricabile qui dal 31.03.2020 in formato editabile)

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