Penale

L'Avvocato Frattallone risponde alle domande più complicate poste da mamme e papà, anche quando sono separati.

da Aleteia.org ( Apr 02, 2020 Silvia Costantini )

In questi giorni di isolamento volontario o coatto sempre di più ci chiediamo se, e a che condizioni, sia consentito uscire di casa con i figli minorenni o per raggiungerli. 

Abbiamo interpellato lo Studio Frattallone & Partnes Law Firm. Questo il parere dell’avvocato Salvatore Frattallone, penalista e cassazionista del Foro di Padova, chairman del network forense «View net Legal – The hi-touch lawyers network» e presidente del distretto «Lagunare NordEst» di AEREC, l’Accademia per le relazioni economiche e culturali.

– Se i propri figli abitano in casa con i genitori, possono uscire fuori a giocare con entrambi?

– Avv. S. Frattallone: il 31 marzo scorso il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare rivolta alle prefetture italiane, con cui ha fornito la propria interpretazione delle vigenti norme di legge relative al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti intercomunali e infracomunali e le prescrizioni sulle distanze interpersonali di almeno un metro e sull’attività motoria. Ma devo fare una premessa sull’efficacia delle circolari amministrative. Quella che sembrava, infatti, una timida apertura delle istituzioni – un segno di attenzione riservato alla famiglia e ai più piccoli – è stata però subito smentita dal premier.  

— Ci spieghi questa questione, perché vorremmo comprendere cosa provochi questa confusione e poi torneremo alle ripercussioni in ambito familiare.

– Avv. S. Frattallone: Cosa sono le circolari amministrative? Soltanto atti interni!

Sono finalizzate a indirizzare, in modo uniforme, l’attività dell’apparato della pubblica amministrazione. Ma rimangono prive di effetti esterni, poiché solo le forze di polizia ne restano vincolate. Invece, i giudici e i cittadini sono liberi, perché tenuti solamente al rispetto della legge. E le circolari non sono leggi! Quindi esse non possono affatto interpretare e derogare norme di legge o di altre fonti normative come un decreto del presidente del consiglio dei ministri (il d.p.c.m., che ha efficacia di regolamento d’attuazione). Nel sistema piramidale delle fonti normative, le circolari sono prive di alcuna rilevanza, non esistono. 

– Torniamo allora al rilievo per i genitori di quell’apparente indicazione proveniente dal Viminale, che è ai vertici delle forze dell’ordine.

– Avv. S. Frattallone: La circolare del 31 marzo 2020 aveva indicato alle pattuglie che fermano i cittadini ed eseguono i controlli che “è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”. Ed è stato il caos: bambini liberi di uscire di casa, anzi no. 

Il fatto di passeggiare con i figli sotto casa (o nelle sua immediate vicinanze) non è considerato vietato purché: 1) avvenga nel rispetto delle distanze interpersonali; 2) vi sia un unico genitore (per volta) che li accudisca; 3) lo spostamento avvenga nel tragitto abitazione-supermercato; 4) venga specificato con l’autocertificazione che  c’è uno stato di necessità e/o un motivo di salute; 5) non ci si trovi nel caso di essere obbligati alla quarantena assoluta e di essere positivi al covid-19. Nessun allentamento delle misure restrittive, nessun giretto a spasso al di fuori delle mura domestiche, insomma, se non abbinato a una ragione inderogabili: l’ora d’aria per il passeggio con i bambini – oggetto di pressioni, per un allentamento, da parte del ministero delle pari opportunità e la famiglia, oltrechè degli Interni – è stata espressamente sconfessata da chi quella norma l’aveva emanata, il capo del governo.    

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di giocare all’aperto con i figli e di andare al parco, rimanendo comunque preclusa fino alla metà aprile anche l’attività sportiva, consistente in eventi e gare anche di semplice allenamento, persino in luoghi privati, anche a livello amatoriale. 

– Come regolarsi se un genitore voglia andare nella casa dell’ex per trovare i propri figli? 

– Avv. S. Frattallone: per il governo italiano durante questo periodo di lockdown “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Nessuna restrizione dunque, di regola, neanche agli incontri infrasettimanali.  

— Non sempre c’è già un provvedimento giudiziale riguardo ai figli. Spesso ci si accorda tra adulti, senza passare dal tribunale. 

– Avv. S. Frattallone: prima che intervenga una pronuncia giudiziale, come pure in ogni caso di figli nati da coppie non sposate che non abbiano formalizzato (sarebbe sempre meglio farlo, anche congiuntamente) un accordo in tal senso, resta consentito l’esercizio del diritto-dovere di vista della prole da parte di ciascuno. 

Stare con i figli, incontrarli, tenerli con sé, trascorrere con loro i fine settimana alternati e gli altri periodi di frequentazione reciproca (vacanze, festività, etc.) è un comportamento lecito, che non soffre le restrizioni ai movimenti fuori casa. Altrettanto è a dirsi per il fatto di riportarli all’ex partner, al termine del periodo concordato o comunque stabilito dal magistrato, facendo ritorno all’abitazione dell’altro genitore, poiché anche questa condotta non è contrastante con la legge, trattandosi sempre di spostamenti dovuti a necessità e, quindi, ammessi.

– Nel caso in cui i genitori abitino in due città differenti? 

– Avv. S. Frattallone: la regola è quella della massima cautela, per ragioni sanitarie. Ma allo stesso tempo, è altrettanto importante garantire la presenza effettiva dei genitori nel rapporto costante con i propri figli: ciò vale per la componente affettiva (in particolare in una fase transitoria come quella attuale in cui l’ansia e lo scoramento per non potersi dedicare alle normali attività e amicizie sono molto forti); per l’aiuto educativo (pensiamo alle difficoltà a seguire le lezioni ‘on-line’, a ricevere e inviare i compiti ‘da remoto’, ad essere sottoposti alle interrogazioni e alle valutazioni per via telematica, bypassando il consueto approccio interpersonale con insegnanti e compagni di classe); per l’innegabile lecito controllo sul corretto uso da parte dei minori del mezzo informatico). Solo un genitore attento può assicurare l’adempimento dei propri doveri verso i bambini e i ragazzi, come stabiliti dalla legge civile e, anzi, sanzionati anche dalla legge penale in caso di violazione o di elusione (cioè sostanziale frustrazione, pur nell’apparente rispetto della legge) dei relativi obblighi.  

– Che attenzioni vale la pena di sottolineare? 

– Avv. S. Frattallone:  Non si interrompa il regolare ritmo delle visite, invocando l’espediente dell’emergenza sanitaria in atto, sarebbe criminale. Si adotti però ogni precauzione per evitare di esporre il minore a inutili rischi di salute. Così, se un genitore sia costretto a salire su mezzi di trasporto pubblico per recarsi nella casa in cui si trovi il figlio (ad esempio, prendendo un treno per andare in un’altro comune o regione) oppure se la sua professione lo esponga ad essere molto esposto ai rischi derivanti dal nuovo coronavirus (ospedali, case di cura, strutture residenziali, supermercati), sarebbe bene che prevalesse un saggio senso di equilibrio. La salute del bambino e la salute pubblica vengono certo prima della cadenza regolare con cui si esercita il diritto-dovere di visita del genitore non affidatario o non collocatario. Si eviti dunque il treno e il bus se ci si può spostare con l’auto privata. Si consideri il proprio luogo di lavoro anche quale ambiente frequentato lecitamente (se l’attività non è stata sospesa) ma anche con elevate probabilità di contagio. Si valutati se sussistano in concreto pericoli per le persone conviventi con i figli (come persone anziane o  defedate, maggiormente esposte al rischio di contagio). Nonostante la pandemia, insomma, si resta genitori. 

Come stabilito di recente dalla Cassazione, quando una coppia si separa, i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il che si traduce nel reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite, mantenendo rapporti significativi e continuativi con ciascuno. La paternità e la maternità non vengono scalfite dalle recenti restrizioni del governo. 

Gli adulti, al tempo stesso, non devono mai perdere di vista l’interesse esclusivo della prole, che deve restare prevalente. Dunque vanno tenuti comportamenti responsabili e attenti, anche a discapito dall’osservare ossessivamente turni regolari (la bigenitorialità paritaria non è affatto un dogma), cercando piuttosto di contenere ansie e preoccupazioni genitoriali, non sempre giustificabili.  

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