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PRIVACY - InSaluteNews, "Botte ai bambini, nuovi abusi a scuola a Bari. Servono sistemi di videosorveglianza".

nsalutenews.it, ed. 14.05.2016

(da insalutenews.it, ed. 14.05.2016) 

Il parere dell’avv. Salvatore Frattallone, penalista ed esperto in privacy
Roma, 14 maggio 2016 – Arezzo, Grosseto, Roma, Rimini e ora Bari sono i teatri degli abusi sui bambini proprio a scuola, dove dovrebbero essere educati e protetti. E dove invece vengono picchiati e maltrattati da educatori e insegnanti. Smascherati solo dalle telecamere nascoste delle forze dell’ordine. La cronaca riporta in continuazione casi di questo genere. Ci si interroga quindi sulla possibilità o la necessità di porre delle telecamere di sorveglianza in scuole, istituti, residenze sanitarie e ovunque ci siano soggetti fragili che possono essere oggetto di maltrattamenti. L’avv. Salvatore Frattallone, penalista ed esperto in diritto della Privacy a Padova e Roma, spiega ciò che è legale allo stato attuale secondo le norme. Sono sempre più frequenti casi di genitori che denunciano i maestri e gli educatori, perché avrebbero commesso reati ai danni dei loro figli. È giusto o legittimo che siano messe telecamere negli asili?
“Sono purtroppo sempre più frequenti i casi di denunce e querele all’autorità giudiziaria, sporte da parte di genitori, per abusi compiuti su minori che sarebbero stati consumati da insegnanti, da maestre e da altri operatori scolastici.

Le famiglie sono in crescente allarme anche perché, da un lato, è assai difficile risalire alle responsabilità degli adulti ai quali quei bimbi erano stati affidati per ragione di cura, istruzione o custodia e però, dall’altro lato, quando la vittima del delitto è un minorenne, magari un infante, diventa spesso quasi impossibile ricostruire esattamente l’accaduto. I reati possono essere quelli di lesioni personali e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Pensiamo ad esempio, al caso in cui in una scuola materna dalle analisi sulle urine dei bambini emergano tracce di benzodiazepine o di anfetamine, a riprova del fatto che ai piccoli siano stati dati sedativi per calmarli, per tenerli buoni. Ma può trattarsi anche di maltrattamenti verso fanciulli, di minacce o percosse. Pensiamo alla maestra che, a seguito delle segnalazioni raccontate dai figli, è stata ripresa da telecamere installate dalle forze dell’ordine mentre redarguiva i bambini, intimorendoli, offendendoli e inseguendoli, e li sculacciava e li sottoponeva a punizioni corporali oltreché psicologiche. Ma talvolta più che violenze private, si verificano violenze sessuali e fatti di pedofilia, quando si compiono toccamenti delle parti intime o addirittura abusi veri e propri sui minori”.
Ciò che stupisce, in questi casi, è che le persone incriminate sono sempre sembrate a tutti, colleghi di lavoro compresi, degli insospettabili.
“É vero, infatti i filmati e il sonoro – e questo è un dato di fatto – spesso contribuiscono a inchiodare queste persone alle loro gravi responsabilità. Altre volte invece i racconti dei più piccoli, inizialmente apparsi credibili, si sono rivelati artefatti, per la naturale tendenza dei bambini ad accontentare l’adulto, fornendo risposte che lo soddisfino, e questa è una delle ragioni per cui essi debbono venire sentiti prima possibile da esperti di psico-pedagogia infantile e dal magistrato inquirente, al fine di cristallizzare le loro deposizioni, prima che esse vengano ‘intaccate’ da altre informazioni, che possono essere frutto di conversazioni effettuate anche in buona fede a casa o di confidenze di amici e compagni, ma che sono tali da contaminarle, sino a renderle inutilizzabili a fini processuali”.
Avvocato Frattallone, un genitore può ascoltare quanto accade a scuola, mettendo addosso a suo figlio un microfono al fine di tutelarlo?
“No, si tenga presente che le intercettazioni possono essere ordinate soltanto dal Giudice per le indagini preliminari, qualora venga attivato da una richiesta del Pubblico Ministero, dopo che la denuncia-querela è stata depositata dalla famiglia. I privati non possono mai installare telecamere per vedere cosa accade a scuola. Tantomeno è lecito mettere registratori in tasca ai propri figli o mimetizzare microfoni nel loro grembiule. Se è vero che è vietato somministrare psicofarmaci ai bambini ‘cattivi’, è altrettanto sicuro che è proibito fare delle captazioni illecite: il Codice sul punto è chiaro”.
Come si pone il Garante della privacy?
“Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che l’impiego di sistemi di videosorveglianza deve risultare effettivamente necessario e proporzionato agli scopi che si intendono perseguire, tanto più quando si tratta di dispositivi particolarmente invasivi come le webcam. Negli asili nido, pertanto, ha ribadito il suo veto all’uso generalizzato di videoriprese, poiché la tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve prevalere rispetto a generiche esigenze di genitori (di monitorare costantemente in presa diretta, da remoto, ciò che i loro figli facevano) e strutture scolastiche, in assenza di motivi sulla incolumità dei minori: con sistemi di controllo così intrusivi come le webcam va usata la massima cautela perché possono incidere sulla libertà di insegnamento ma anche ingenerare nel minore, fin dai primi anni di vita, la percezione che sia normale essere continuamente sorvegliati (cfr. provvedimento del 22.05.2013).
Ma gli insegnanti sono anche lavoratori, non godono di tutele?
“Certamente va salvaguardata anche la loro dignità di lavoratori, poiché la legge vieta l’uso di mezzi di controllo a distanza nei confronti del lavoratore. Purtuttavia, quando si tratti non di contestare al lavoratore semplici mancanze disciplinari (per le quali è sufficienti dar corso alle adeguate informative nei confronti dei dipendenti come prevede il codice privacy, evitando controlli occulti), ma di perseguire reati e di raccoglierne le prove, allora lo stesso datore di lavoro, in particolare dopo il Jobs Act, ha il potere di correre ai ripari, raccogliendo le immagini degli illeciti del lavoratore, mediante i c.d. controlli difensivi, legittimati dalla stessa Cassazione”.
Ma basta installarne e affiggere gli avvisi oppure le telecamere richiedono degli altri accorgimenti?
“Chi effettua la manutenzione va indentificato e abilitato dal titolare del trattamento, delimitandone l’operatività. Anche i genitori e gli altri operatori devono essere muniti di credenziali di accesso, ma non può esserne consentito in modo costante, tantomeno può farsi un uso che prescinda da una specifica indagine penale, perché altrimenti diventerebbe indiscriminato l’utilizzo, con immagini e sonoro ritraenti altri bambini e altri docenti. Anche la conservazione delle videoriprese dev’essere soggetta a prescrizioni rigorose, ad evitare la raccolta indiscriminata di materiale audiovisivo. Specifiche misure di sicurezza vanno poi impartite al personale, ad impedire che ai file possano aver accesso malintenzionati (hacker o altri criminali) o anche solo altri soggetti che accedano al server o ai database su cui vengono conservate le copie. I file devono restare infine a disposizione dell’A.G., tenendole solo per il tempo stabilito dalla legge o consentito volta per volta dal Garante, dopo un’apposita istruttoria in loco. La videosorveglianza nelle scuole è consentita nei soli casi in cui l’installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata, perché lo strumento telematico è davvero tanto invasivo”.
Conclusivamente, cosa suggerisce?
“Ritengo che l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in aree didattiche e, più in generale, nelle scuole possa essere uno strumento utile per consentire di perseguire e punire delitti commessi da insegnanti e altri operatori della scuola, oltreché per colpire fatti di bullismo, che pure salgono incessantemente agli onori delle cronache giudiziarie. Reputo però che lo stesso corpo docente dovrebbe valutare con maggior favore il ricorso alla tecnologia, perché consentirebbe di ‘smontare’ accuse infondate, di chiarire la propria estraneità ad addebiti gravi che dovessero venir rivolti da alunni e/o genitori. Un po’ come dovrebbe accadere con le ‘scatole nere’ in sala operatoria o con le dash cam nelle autovetture. Ma chi controlla il controllore (delle immagini e delle registrazioni)? Qui entrano in gioco le misure di sicurezza, che devono essere stringenti. Così come non si può fare a meno di sottolineare i principi di pertinenza e di non eccedenza che devono informare ogni trattamento dei dati personali e il fatto che esso deve poter avvenire soltanto per uno scopo specifico e legittimo”.
fonte: ufficio stampa

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