Resp. sanitaria

MINORI - I "rapporti significativi" tra nonni e nipoti

Una novità normativa: il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni

(da newsletter n. 1/2014 di Cassa Forense, Focus di Cecilia Barilli).

Con il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (pubblicato in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5 e in vigore dal 7 febbraio 2014) si è compiuta la riforma della filiazione, avviata con la L. 10 dicembre 2012, n. 219. Lo scopo principale della riforma risiede nell’eliminare ogni disicriminazione tra figli, siano questi nati nel matrimonio, o fuori di esso. La riforma, peraltro, ha inciso anche su ulteriori profili della filiazione.

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MINORI - Ostruzionismo del genitore affidatario e volontà di scongiurare traumi al minore negli incontri con l'altro genitore.

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 07.04/08.07.2011 n° 26810

Spesso accade che vi sia un'obiettiva difficoltà da parte del minore di genitori separati o divorziati ad accettare la figura paterna e, per contro, che sia necessario assicurare che gli incontri con l'adulto avvengano in un clima di serenità per il bambino, specie se di tenera età.
Si deve allora cercare di distinguere la condotta volta ad ostacolare pretestuosamente le visite dell'altro genitore rispetto al comportamento dettato dall'esigenza di scongiurare il rischio di traumi al figlio. Il caso non è infrequente.
La Cassazione ha tracciato una linea di confine, al riguardo, stabilendo che innanzitutto il genitore affidatario deve sempre serbare l'essenziale collaborazione, attiva e doverosa, ai fini della riuscita delle visite e degli incontri con l'altro genitore, stabiliti con il provvedimento del giudice civile.
Dunque, quando un minore ricusi il diritto di visita del genitore non affidatario, il genitore affidatario andrà assolto qualora riesca a dimostrare d'essere stato mosso, in concreto, dalla necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore.

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MINORI - Il valore probatorio del rifiuto del test del DNA per l'accertamento giudiziale della paternità.

Cass. Civ., Sez. I, Sent. 18.09/06.12.2012 n° 21980

La prova del DNA è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità con l'oramai storica Sentenza n° 6400/1980, la quale ha sancito che il test del DNA rileva non solo al fine dell'esclusione, ma anche della positiva affermazione della paternità.
Invero, l'esito dell'esame del DNA sul sangue di soggetti viventi, infatti, dà una probabilità pari al 99,999% di compatibilità genetica, ai fini della determinazione della paternità naturale (R. Thomas, L'accertamento della filiazione naturale, Milano, 2001, p. 159).
Ma la Sentenza qui riportata ha di recente ribadito fermamente il principio di diritto per cui il rifiuto - che, ovviamente, deve essere ingiustificato (attesa l'illegittimità costituzionale delle norme processuali penali che consentono il prelievo ematico coattivo: cfr. Corte Cost., Sent. n° 238 e Sent. n° 257 del 1996) - di sottoporsi all'esame del DNA è pertanto sottoposto alla libera valutazione del giudice e, dunque, può costituire elemento "a carico" del presunto genitore renitente, soprattutto di fronte ad una istruttoria dalle cui risultanze emerga, comunque, la prova della paternità o del soggetto.

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MINORI - Convegno nazionale "Genitorialità e bigenitorialità" a Padova.

Convegno nazionale "Genitorialità e bigenitorialità. Dal Protocollo di Milano a…." Padova, 16 febbraio 2013


Università di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale e Fondazione Guglielmo Gulotta
Con il Patrocinio del Centro Universitario Internazionale, dell'Università di Padova e della Società di psicologia Giuridica

organizzano il

Convegno nazionale "Genitorialità e bigenitorialità. Dal Protocollo di Milano a…." Padova, 16 febbraio 2013

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MINORI - Carta di Civitanova Marche, criteri di tutela dei diritti relazionali del minore e buone prassi per l'attuazione dei provvedimenti giursidizionali.

CARTA DI CIVITANOVA MARCHE 01.12.2012- Linee d'indirizzo e buone prassi in materia di disciplina dei provvedimenti relativi ai diritti di relazione dei minori.

CARTA DI CIVITANOVA MARCHE 01.12.2012- Linee d'indirizzo e buone prassi in materia di disciplina dei provvedimenti relativi ai diritti di relazione dei minori.

Quali cautele adottare prima di ricorrere alla coercizione in materia minorile?
Si verifica una sorta di effetto lesivo per il trascorrere del tempo nei confronti di un bambino molto piccolo, rispetto a quello che concerne un adolescente, in caso di provvedimenti ablativi?
Esiste un diritto del/la bambino/a, capace di discernimento, a ricevere informazioni sulla sua vicenda e a venire consultato/a per esprimere la propria opinione, prima di una decisione del giudice che lo/a riguardi?
L'operatore chiamato a dare attuazione a un decreto che riguardi il/la minore può in qualche caso opporvisi?
È configurabile un diritto del/la bambina/o a essere educata/o nella propria famiglia?
In ipotesi di affidamento extrafamiliare o d'inserimento in una comunità educativa diurna o residenziale o familiare, va redatto un progetto educativo individuale?
La famiglia affidataria e/o la comunità di accoglienza sono tenute a collaborare o no per il mantenimento e la cura del rapporto del/della minore con i suoi genitori?
A queste e ad altri delicati quesiti la Carta fornisce risposte chiare, concise e pratiche, ad uso di magistrati, avvocati, operatori socio-sanitari, c.t.p. e c.t.u., assistenti sociali e forze dell'ordine.

C a r t a  d i  C i v i t a n o v a  M a r c h e

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