INVESTIGAZIONE PRIVATA - Interferenze, tradimento e riprese di terzi nel domicilio di consenziente.
È consentito a un investigatore privato registrare il filmato dell'amplesso tra una donna e un uomo a casa di quest'ultimo, adoperando di nascosto mezzi tecnologici per procurarsi immagini e audio dell'episodio, al fine di provare l'infedeltà della donna, ma con il consenso solo dell'uomo, che il ricorso a tali mezzi tecnologici abbia autorizzato?
La V Sezione penale della Cassazione, rimuovendo ogni possibile ostacolo interpretativo, ha statuito che il riferimento che il co. 1 dell'art. 615-bis c.p. fa all'art. 614 c.p. attiene soltanto al luoghi in cui, ove sussistente l'interferenza nella vita privata altrui, la fattispecie assume rilievo penale.
Viceversa, la privata dimora (le sue pertinenze e gli altri luoghi tendenzialmente non visibili da estranei) gode, in quanto tale, della massima tutela della c.d. "privatezza".