Penale

PENALE - Accettazione tacita della remissione di querela.

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La Suprema Corte di Cassazione attribuisce al comportamento dell'imputato che non compaia all'udienza, fissata per il processo penale a suo carico, valore di "accettazione tacita della remissione di querela": è necessario però, perché si produca tale effetto, che il querelato abbia avuto conoscenza della stessa e, inoltre, che la sua assenza venga interpretata dal Giudice come accettazione tacita. 
Per la S.C., infatti, l'efficacia giuridica della remissione prescinde da una specifica dichiarazione di accettazione del querelato, essendo sufficiente che costui non ricusi -  in modo espresso o tacito - la remissione effettuata dal querelante.
Questa la conclusione a cui  è giunta la S.C.

con la pronuncia qui di seguito riportata, nella quale è stato specificato come la mancata comparizione in udienza, unitamente alla prova che l'imputato è stato messo nella condizione di accettare o rifiutare l'avvenuta remissione, sono ambedue elementi sufficienti per interpretare l'assenza quale vera e propria accettazione.
Per altro verso, ci si potrebbe chiedere se la decisione possa venir estesa al caso in cui l'imputato sia rimasto contumace: in quest'ultima ipotesi i giudici della II sezione (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 08.07.2009 n° 34124) avevano invero stabilito che la "mancata comparizione all'udienza del querelato contumace non integra accettazione tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di detta remissione". Tale decisione venne motivata richiamando una precedente pronuncia delle SS.UU. (Cfr. Cass. Pen., Sez. Un. 30.102008 n° 46088) secondo la quale "la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela -  non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2".

 

Cassazione penale,  Sez. V, 14.01.2010 n° 11895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio, Presidente
Dott. CARROZZA  Arturo, rel. Consigliere
Dott. ROTELLA   Mario, Consigliere
Dott. MARASCA   Gennaro, Consigliere
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Sassari, nei confronti di: 1) M.D., n. il (omissis);
avverso  la sentenza n° 14/2008 del Giudice di Pace di Porto Torres del 23.02.2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica Udienza del 14.01.2010 la  relazione  fatta  dal Consigliere Dott. Arturo Carrozza;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che conclude per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Maria Donatella Aiello, d'ufficio, che chiede il rigetto del P.G.

FATTO E DIRITTO

1.- Il Giudice di Pace di Porto Torres ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.D. in relazione ai reati di cui all'art. 612 c.p., comma 1 e di tentate percosse perchè estinta per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione tacita .
2.- Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari propone ricorso per cassazione, deducendo che perchè potesse ritenersi accettata anche tacitamente la remissione di querela occorreva almeno che l'imputato fosse stato messo in condizione di ricusare la stessa remissione , cosa che nella specie non era avvenuta.
3.- Il ricorso è inammissibile.
Orbene, ai fini dell'efficacia della accettazione della remissione della querela da parte della parte offesa è sufficiente che essa non sia "espressamente o tacitamente ricusata", come testualmente prescrive l'art. 155 c.p..
Nella specie, il giudice ha logicamente dedotto l' accettazione della remissione dal fatto che la M. era stata avvisata che in caso di assenza, questa sarebbe stata interpretata come accettazione tacita della remissione proposta dalla parte offesa, cioè dal fatto che l'imputata era stata messa in condizione di ricusare o accettare la stessa remissione .
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14.01.2010                                                             
Depositato in Cancelleria il 26.03.2010

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