Penale

PENALE - Indagini difensive e dichiarazioni autoindizianti.

indagini difensive

Nel caso di Investigazioni Difensive ex artt. 327-bis e 391-bis C.P.P. qualora, durante la deposizione resa volontariamente al difensore - stante l'assoluta carenza di poteri coercitivi in capo all'Avvocato - da un potenziale testimone, emergano profili di responsabilità penale di quest'ultimo, si applica all'assunzione delle dichiarazioni anche la disciplina di cui all'art. 63 C.P.P. in materia di dichiarazioni indizianti rese nel corso degli interrogatori.

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PENALE - Riesame e valutazione delle indagini difensive.

appello su conferma di misura cautelare personale

Il Tribunale distrettuale è tenuto a esaminare e a valutare i risultati delle investigazioni difensive prodotte dalla difesa dell'indagato in vinculis, nel decidere sull'appello proposto dall'indagato avverso l'Ordinanza che rigetta la richiesta di revoca della misura custodiale,
Ove il difensore, infatti, presenti al Riesame gli elementi di prova raccolti ex art. 391-octies C.P.P. a favore del suo assistito, l'omessa motivazione da parte del giudice dell'appello cautelare, in ordine alle ragioni per cui si ritenga di disattenderli per privilegiare altre risultanze processuali, reputate di maggior valenza, determina
l'annullamento dell'Ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca del misura cautelare personale.
Invero, è comunque indispensabile una motivazione circa le ragioni che portano ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa, non potendosi non tenere conto, in sede di rinvio, degli esiti delle indagini difensive.

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PENALE - Indagini difensive, dichiarazioni della p.o. al difensore e utilizzo nel rito abbreviato.

dichiarazione della persona offesa

Sono utilizzabili le dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa al suo difensore, che le abbia assunte nelle forme delle investigazioni difensive e le abbia prodotte nel giudizio abbreviato "semplice" chiesto dall'imputato, quale parte civile costituita?
La Corte di Cassazione ha escluso che sussista un divieto di raccogliere le sommarie informazioni della persona offesa da parte del suo difensore.
Ha altresì stabilito che le investigazioni difensive, che possono essere svolte senza limiti temporali in qualsiasi stato e grado del procedimento, possono essere prodotte anche nel giudizio abbreviato.

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PENALE - Limiti della confisca in caso di "reato in contratto" ex D.L.vo n° 231/01.

Totò vende la Fontana di Trevi


Truffa contrattuale e limiti della confisca ex D.L.vo n° 231/01 sono i due temi d'una recente pronuncia della Seconda Sezione Penale della Cassazione.
La Corte infatti, nel recepire l'orientamento formatosi con la nota decisione delle Sezioni Unite n° 26654 del 27.03.08, ha stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, nel distinguere il "reato contratto" dal "reato in contratto", il profitto del reato oggetto della confisca ex art. 19 D.L.vo n° 231/2001 s'identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal rapporto presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerata tale anche l'utilità eventualmente conseguita da danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.

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PENALE - Morte da spaccio, responsabilità del fornitore di droga.

droga

La Cassazione  si è pronunciata a Sezioni Unite in merito ai presupposti necessari per il riconoscimento, in capo allo spacciatore, della responsabilità ai sensi dell'art. 586 C.P., per la morte dell'acquirente in seguito all'assunzione delle sostanze stupefacenti.
La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver ripercorso gli orientamenti succedutisi nel tempo (responsabilità oggettiva; colpa specifica per violazione della norma penale incriminatrice del fatto doloso; prevedibilità ed evitabilità valutate in astratto; responsabilità da rischio totalmente illecito e responsabilità per colpa in concreto), ha affermato che per fondare la responsabilità di cui all'art. 586 C.P., oltre al nesso di causalità tra condotta ed evento non voluto, è sempre necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della colpa ancorata alla prevedibilità in concreto dell'evento non voluto.
Ciò in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale e in base al quale risulta indispensabile ai fini dell'incriminabilità il collegamento tra soggetto agente e fatto ma, altresì, la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Sentenza 29 maggio 2009 n° 22676

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