PENALE - Truffa contrattuale e locus commissi delicti.
Quali sono il locus e il tempus commissi delicti nella cd. truffa contrattuale?
La Cassazione, chiarendo che non è applicabile il criterio del luogo in cui gli assegni sono stati posti all'incasso (di cui a Cass. Pen., SS.UU. 21.06.2000 n° 18, in relazione a fattispecie in cui il truffatore aveva ricevuto un valido assegno dalla persona offesa), stabilisce che, nel diverso caso in cui sia stato truffato il venditore, che ha ricevuto in pagamento un assegno risultato a posteriori non negoziabile per qualsiasi causa, il reato è consumato nel luogo in cui il truffaldino acquirente, in esecuzione di precedente accordo, abbia ricevuto le merci in consegna dal vettore, consegnando a costui, quale corrispettivo della fornitura, il titolo di credito non negoziabile.