Internazionale

INTERNATIONAL TRADE - Lettere di credito e UCP 600 (Uniform Custom and Practice for documentary credits, rev. 2007)

UCP 600

L'I.C.C. di Parigi -  International Chamber of Commerce , cui aderiscono le diverse sedi nazionali - ha elaborato dal 1933 in poi (salvo il periodo bellico) norme «uniformi» per i «crediti documentari». In sintesi, esse presiedono al sistema delle lettere di credito, necessarie per il commercio internazionale: ad esempio, la banca emittente prescelta dal compratore straniero (l'ordinante), denominata Issuing Bank, deve controllare scrupolosamente che i vari documenti fornitile dal venditore (beneficiary) - eventualmente tramite una banca nazionale da questi prescelta, che é la c.d. Confirming Bank (la quale opera come una sorta di avallante) -  corrispondano a quelli indicati dall'ordinante e quindi è tenuta a pagare al venditore il prezzo della vendita di merci, accreditandoglielo. 
L'art. 1 del testo in vigore, l'ICC Publication No. 600, revision 2007, stabilisce che si tratta di regole contrattuali che, se richiamate in tutto o in parte dalle parti, diventano per essere vincolanti: quindi, tali regole sono delle clausole che, se espressamente richiamate nel testo del credito documentario, integrano la volontà negoziale delle parti, le quali possono derogarle per concorde volontà [...are rules taht apply to any documentari credit (including, to the extent to which they may be applicabile, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit]. 

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INTERNATIONAL TRADE - Pignoramenti più snelli dal 10 gennaio 2015 in Europa (Reg. n° 1215/2012 UE «Bruxelles- I bis»).

Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento europeo n° 1215/2012 (chiamato «Bruxelles- I bis») che disciplina il riconoscimento delle decisioni straniere nonché l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, all’interno dello Spazio Giuridico Europeo. Il Regolamento sostituisce il precedente (n° 44/2001), gran parte del quale è stato trasfuso nel testo delle nuove norme che dettano le regole per consentire l’attuazione in uno Stato Membro delle pronunce rese in giudizio in un altro Stato Membro dell’Unione europea. Il business commerciale, quindi, incontrerà meno ostacoli alla soddisfazione in concreto delle pretese creditorie. In particolare, spicca la questione dell’abolizione della procedura di exequatur, ovverosia della fase iniziale con cui, in via sommaria e de plano, il giudice nazionale verificava la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione della esecutività della decisione adottata in uno Stato membro. L’art. 39 del Regolamento n° 1215/12 dispone: «la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». 

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INTERNATIONAL TRADE - Greenwood, Global Law summit: "can international law change the world?"

Presented by Judge Sir Christopher Greenwood, the British Judge at the International Court of Justice.

(Wednesday, 25 February 2015) To mark the Global Law Summit Judge Sir Christopher Greenwood, the British Judge at the International Court of Justice presented a lecture entitled ‘Can International Law change the world?’. The lecture was hosted at the Residence of the British Ambassador, Sir Geoffrey Adams, on Tuesday, 24 February. In attendance were Ambassadors in The Hague, Embassy legal advisers and other officials in the Hague-based courts and tribunals.

>>> Video-recording of the interview with Judge Sir Christopher Greenwood, the British Judge at the International Court of Justice

 

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INTERNATIONAL TRADE - Alpa, Global Law summit: Rule of law motore di crescita.

Global Law summit

(Intervento del presidente Guido Alpa al Global Law summit di Londra (23/25 February 2015, The Queen Elizabeth II Conference Centre, and Central Hall Westminster, London), da Newsletter C.N.F. n° 242 del 03.03.2015).

Per celebrare gli ottocento anni della Magna Carta Libertatum il Ministero della Giustizia inglese, gli ordini nazionali dei barristers e dei solicitors, insieme a alcuni dei grandi studi legali internazionali, hanno organizzato a Londra un Global Summit, che si è tenuto in questi giorni, a cui sono stati invitati più di mille giuristi. Il Summit non era dedicato alla ricognizione storica del documento, che per comune opinione, e per tradizione, costituisce il più significativo atto giuridico e politico volto a disegnare i principi della “Rule of law”, espressione con la quale si allude allo Stato di diritto di continentale concezione: le libertà fondamentali inerenti la persona, l’ assoggettamento di ogni imputato ad un processo legittimo, la soggezione alla legge di ogni potere, anche quello del monarca. Il documento storico - con le novità recenti determinate dalle scoperte d’archivio raccontate in modo gustoso da Vincent, TLS, nel fascicolo di Febbraio, a p.14 ss - in realtà riguardava la rivolta dei baroni contro Giovanni Senzaterra, ma i principi formulati nell’atto erano destinati ad avere effetto nei confronti di tutti gli individui. E storicamente a quel documento si sono poi rifatte le costituzioni moderne, come se quei principi fossero universali e atemporali. Prendendo lo spunto da quel primo embrionale documento costituzionale, il Summit ha posto ai giuristi la questione del significato attuale della Rule of Law e del suo futuro. 

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INTERNATIONAL TRADE - No freezing clauses in international contract law by virtue of Parliament and the Eu Council "Roma I" Rule (Regulation no. 593/2008).

Nei contratti internazionali che interessano imprenditori europei non è consentito stabilire che il rapporto commerciale sia disciplinato in modo statico da una determinata normativa statale. Piuttosto, occorre sempre rifarsi dinamicamente ai cambiamenti legislativi che dovessero intervenire nel corso del tempo (contract can specify

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