PENALE - Sull'estensione del diritto di querela a chi consegna il bene pur non essendone proprietario.

Il sistema processuale penale italiano è governato dalla regola della procedibilità d'ufficio dei reati, ovverosia automatica, secondo il principio della obbligatorietà dell'azione penale.
Per alcuni tipi di delitti, però, l'iniziativa del Pubblico ministero è subordinata al fatto che la persona offesa manifesti, entro un determinato termine, la volontà di far perseguire il responsabile dell'illecito penale.
In tale caso (come pure in quelli - diversi - in cui occorrano l'istanza o la richiesta) l'impulso al procedimento deriva dalla presenza della "condizione di procedibilità". Ma a chi spetta la querela?
Nel particolare caso di bene oggetto di appropriazione indebita, che sia stato consegnato al reo da persona che, seppur diversa dal proprietario, ne avesse la detenzione legittima e autonoma, la titolarità del diritto di sporgere la querela spetta anche a tale soggetto.
Così, ad esempio, è stata considerata validamente proposta la querela ex art. 646 c.p. da parte della società noleggiatrice di un camper, che lo aveva dato a nolo a un individuo che poi non glielo aveva restituito alla fine del periodo d'uso concordato: a prescindere dal fatto che quel veicolo appartenesse (sotto il profilo strettamente civilistico) ad una impresa di leasing, la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione a promuovere l'azione penale anche in capo al noleggiatore, poiché l'abuso del rapporto fiduciario si è verificato nei confronti di questo soggetto da parte di colui che abusivamente si è appropriato del bene altrui, che aveva lecitamente ricevuto.
Si pone ovviamente il problema di individuare il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame. Secondo taluni questo andrebbe rinvenuto nel diritto di proprietà, secondo altri nell'interesse di un soggetto, differente da quello agente, al mantenimento dell'iniziale vincolo di destinazione della cosa e, secondo altri ancora, bisognerebbe più correttamente inquadrare la fattispecie dell'art. 646 c.p. nella tutela del diritto soggettivo che altra persona ha sulla cosa posseduta dal soggetto attivo e, infine, v'è l'opinione di coloro che ravvisano il bene giuridico protetto nel rapporto di fiducia intercorrente tra il titolare del rapporto di affidamento (o di fiducia lato sensu inteso) e il possessore della cosa. Pertanto, la querela spetta anche al titolare di un diritto (assoluto o relativo) sulla cosa che ricomprenda un vincolo di destinazione inerente alla stessa, o di un mero potere giuridico poziore rispetto a quello fondante il possesso dell'agente, così come anche l'affidante.
L'estensione della titolarità della querela, quindi, concerne anche la persona che affida la cosa (nel caso a commento, che esegue la consegna del mezzo al camperista), che è soggetto passivo del reato siccome titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione del bene. dal punto di vista penale, infatti, è accordata tutela anche a persona diversa dal proprietario, che sia stato uno dei protagonisti del pactum fiduciae violato dall'indebita appropriazione.
Cass. Pen., Sez. II, 16.04/01.07.2009 n° 26805, D.I.M., rv. 244713
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio, Presidente
Dott. FIANDANESE Franco, Consigliere
Dott. TADDEI Margherita, Consigliere
Dott. RENZO Michele, Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico, Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul Ricorso proposto da: D.I.M., nato il (omissis);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il Ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto del Ricorso.
La Corte osserva:
Svolgimento del processo
Con Sentenza 03.11.2006 il Tribunale di Genova condannava D.I.M. alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 300,00 di multa in relazione all'appropriazione debita di un camper da lui preso in locazione e non restituito alla ditta (omissis) s.n.c. al termine del concordato periodo d'uso.
In data 15.12.2008 la Corte d'Appello di Genova respingeva l'impugnazione dell'imputato e confermava la sentenza del Tribunale.
Ricorre l'imputato con due motivi:
1. Erronea applicazione dell'art. 120 c.p., avendo ritenuto la Corte d'Appello di Genova che la società noleggiatrice del mezzo, unica querelante, fosse effettivamente legittimata a proporre querela, mentre tale legittimazione doveva essere riconosciuta al solo proprietario del mezzo, che era la società di leasing "(omissis)" s.p.a.
2. Illogicità della motivazione in ordine al fatto che l'imputato non sia mai stato titolare di patente di guida e alla conseguente ipotesi che altro soggetto, con documento falso, avesse preso a noleggio il mezzo.
Motivi della decisione
Il Ricorso è manifestamente infondato.
Relativamente al primo motivo, si osserva che il delitto di appropriazione indebita non tutela semplicemente il diritto di proprietà, ma colpisce tutti i comportamenti conformi alla condotta materiale descritta nella fattispecie incriminatrice che comportino un abuso all'interno di un rapporto fiduciario tra due soggetti.
Il bene protetto dalla norma è proprio quel rapporto fiduciario, sicchè non rileva, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo del reato (e quindi del titolare del diritto di querela) che egli sia il proprietario del bene appropriato, ma solo che sia uno dei protagonisti del pactum fiduciae attraverso la cui rottura si consuma l'appropriazione.
In tali casi la condotta, criminosa viene in considerazione anche in quanto realizza la violazione di un interesse, di un diritto diverso, compreso pur esso nella tutela penale dell'art. 646 c.p. nell'ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che se ne appropri illegittimamente sia eseguita da persona, diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa (e che, quindi, non si limiti all'esecuzione materiale di un ordine o di un incarico ricevuto dal proprietario).
La violazione riguarda anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente; in tal caso, titolare del rapporto è, non già il proprietario della cosa, stessa, ma colui che esegue la consegna, il quale è anche titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione della cosa: di conseguenza, soggetto passivo, persona offesa dal reato - e, quindi, titolare del diritto di querela - è anche la persona, diversa dal proprietario, che ha eseguito, in modo autonomo e indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne appropriò abusivamente (così Cass. Pen., Sez. II, Ord. n° 1273 dep. il 09.12.1971).
Da questo orientamento, che costituisce peraltro la conseguenza evidente e inevitabile di ordinarie nozioni istituzionali del diritto penale, la Corte non può distaccarsi.
Nel caso di specie, non può dunque individuarsi il titolare del diritto di querela argomentando dalla sola proprietà del camper, occorrendo considerare il rapporto instaurato dal D.I.M. con la società noleggiatrice, nel cui ambito è avvenuta la consegna del mezzo e il cui adempimento ne richiedeva la restituzione.
L'abuso del rapporto fiduciario si è verificato precisamente in danno del noleggiatore, la cui querela correttamente è stata considerata sufficiente a configurare la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Il secondo motivo è inammissibile sotto due distinti e concorrenti profili: affronta esclusivamente questioni di merito che non possono essere oggetto del giudizio di legittimità, sollecitando una nuova ed alternativa valutazione della prova.
Inoltre, sollecita tali irrituali valutazioni mediante la formulazione di mere ipotesi, anche su fatti dei quali egli ha conoscenza diretta, così violando l'art. 581 c.p.p., lett. c), nella parte in cui obbliga il ricorrente a indicare con chiarezza gli specifici elementi di fatto che dovrebbero sorreggere l'impugnazione.
In conclusione, i motivi proposti sono manifestamente infondati ovvero radicalmente inammissibili, ciò che determina l'inammissibilità del Ricorso, alla quale si accompagna, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il Ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16.04.2009.
Depositato in Cancelleria il 01.07.2009

