Penale

PENALE - L'interrogatorio dell'indagato quale indagine suppletiva ordinata dal G.I.P. al P.M. ex art. 409, co. 4, c.p.p.

interrogatorio
La natura istruttoria dell'interrogatorio dell'indagato è a tutt'oggi controversa.
Non è quindi abnorme – ha sancito la S.C., pronunciatasi sulla vexata quaestio lo scorso 19.06.2013 il provvedimento con cui il G.I.P. abbia demandato al P.M. il compimento di siffatto atto di indagine, che peraltro non comporta di per sé la stasi del procedimento: invero, l'Ordinanza con cui il G.I.P. non accolga la richiesta di archiviazione, disponendo le nuove indagini mediante interrogatorio dell'indagato non determina alcuna alterazione della struttura logico-giuridica del processo penale, atteso che la remissione degli atti dal G.I.P. al Pubblico Ministero per un approfondimento istruttorio è espressamente contemplata dall'art. 409, co. 4, c.p.p.
Nello stesso senso, di recente, anche Cass. Pen., Sez. II, 28.09/13.10.2011 n° 36936, rv. 251139.

Più risalente, ma conforme, anche Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 06.12.2007 n° 47351, rv. 238390, poiché si tratta "di provvedimento che rientra strutturalmente nei poteri che l'ordinamento assegna al G.i.p. e potendo il P.M. darvi corso nei limiti del possibile e di quanto consentito dalle norme del codice di rito, senza che ne derivi una stasi del procedimento"; e, anche, Cass. Pen., Sez. III, 10.10.2003 n° 47717, rv. 226727.
Non mancano, peraltro, pronunzie discordanti. Fra esse si citano Cass. Pen., Sez. VI, 19.12.2005 n° 1783, rv. 233388 (per cui "Nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, co. 4, c.p.p., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva"); Cass. Pen., Sez. III, 27.05.2010 n° 23930, rv. 247875 (per la quale "È affetta da abnormità l'Ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo d'indagine ma uno strumento di garanzia e di difesa", giacché "l'accertamento positivo di un elemento della fattispecie penale non può essere rimesso alle dichiarazioni dell'indagato, non avendo quest'ultimo alcun dovere di accusarsi o discolparsi o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell'accusa"); Cass. Pen., Sez. VI, 14.11.2012 n° 1052, rv. 253650 (sull'assunto che "l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo d'indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa" non potrebbe essere inquadrato nel catalogo delle "ulteriori indagini").
Permane, dunque, l'evidente contrasto giurisprudenziale sul punto. 
Si ignora però che l'istituto dell'interrogatorio è un atto ontologicamente "complesso", nel quale prevale l'aspetto investigativo se viene condotto dal P.M. (o dalla P.G., previa delega ex art. 370 c.p.p.), mentre assume connotati garantistici di controllo se è reso dinanzi al giudice. In tal senso si colgono del resto le profonde differenze rispetto alle sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p. (che svolgono eminentemente funzione investigativa). Anzi, nell'interrogatorio coesistono ambedue gli aspetti, al di là della prevalenza dell'uno sull'altro a seconda di chi lo effettui, organo inquirente o decidente.
Aggiungasi che, a seguito delle modifiche introdotte con le novelle L. 267/97 e 479/99, se reso dinanzi al g.u.p. in sede di discussione ex art. 421 c.p.p. o d'integrazione probatoria ex art. 422, co. 4, c.p.p., l'interrogatorio si svolge, se richiesto dalla parte, nelle forme dell'esame incrociato, proprio con le tipiche modalità dibattimentali di cui agli artt. 498 e seg. c.p.p., a sottolineare che esso è preordinato all'assunzione della prova, in modo incompatibile con la funzione (esclusivamente) difensiva che che taluno soltanto vorrebbe riconoscergli: in udienza preliminare il giudice è pure chiamato a valutare, sulla base di esso, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria prospettata dal P.M. Così pure la'rt. 514 c.p.p. ne consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, tramite "lettura".
La duplice finalità dell'interrogatorio, insomma è ineludibile e, dunque, non è seriamente revocabile in dubbio che esso possa costituire oggetto dell'indagine ordinata dal G.I.P. al P.M., all'esito delle attività di cui all'art. 409 c.p.p.

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 06.03/19.06.2013 n° 26761

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente
Dott. GALLO Domenico - Consigliere
Dott. TADDEI M. - rel. Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino
nei confronti di: I.M., nato il (omissis);
avverso il Decreto n° 1686/2011 GIP del Tribunale di Larino, del 17.07.2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo De Crescienzo.

Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, ricorre per Cassazione avverso l'Ordinanza 17.07.12 con la quale il Giudice delle indagini preliminari, all'esito della udienza di cui all'art. 409 c.p.p., ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dall'Ufficio del Pubblico Ministero, restituendo gli atti ed ordinando di procedere all'interrogatorio dell'indagato I.M., sottoposto a procedimento penale per la violazione dell'art. 648 c.p.
L'ufficio richiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo il vizio erronea applicazione delle legge processuale penale e sostanzialmente l'abnormità del provvedimento assunto richiamando il principio per il quale l'interrogatorio dello indagato non può essere considerato mezzo di indagine, ma solo come strumento di garanzia e di difesa dello indagato.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come già affermato da questa stessa Sezione, con Sentenza che va qui in toto condivisa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno progressivamente elaborato e circoscritto la nozione di atto abnorme le cui caratteristiche di identificazione sono costituite dall'essere un provvedimento del tutto avulso dal sistema e della sua capacità di determinare la stasi del procedimento, ovvero un'indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento, incompatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Il provvedimento in esame non presenta queste caratteristiche in quanto si colloca nell'alveo dell'art. 409, co. 4, c.p.p. e presenta la semplice anomalia di imporre al Pubblico Ministero un atto - l'interrogatorio dell'indagato - la cui natura istruttoria è controversa.
Il provvedimento, comunque non crea una stasi del procedimento che può agevolmente proseguire con il compimento dell'atto di indagine demandato dal G.I.P. e non determina un'alterazione della struttura logico-giuridica del processo penale, dal momento che la remissione degli atti dal G.I.P. al Pubblico Ministero per un approfondimento istruttorio è espressamente previsto proprio dall'art. 409, co. 4, c.p.p.
L'atto impugnato non è quindi abnorme e non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Consegue che il Ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 06.03.2013.
Depositato in Cancelleria il 19.06.2013

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