PENALE - Teste e c.t.p. indicati a prova diretta e contraria.
Qualora la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte venga considerata a dibattimento come depositata fuori termine, può comunque aver luogo l'ascolto sia del testimone, sia del c.t.p. ove assunti a prova contraria, ex art. 468, comma 4, c.p.p. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, non è alcuna incompatibilità tra l'escutere il teste e/o dar corso all'esame del consulente tecnico di parte e il fatto di averli indicato in una lista testi e c.t.p. a prova diretta, poi non considerata ritualmente depositata. L'alternativa sarebbe stata, del resto, quella di rendere soccombente il diritto di difesa, costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost. E non era il caso. L'orientamento può dirsi oramai pacifico (cfr. Sent. n° 48279/2017, pure qui sotto citata).
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Sez. V Pen., Sent. n° 40468 del 12.09.2018, ud. del 16.04.2018, Pres. Maria Vessichelli, Rel. Eduardo De Gregorio