INTERNATIONAL TRADE – L’eseguibilità del lodo arbitrale internazionale annullato.
Il lodo – ovverosia il provvedimento con cui gli arbitri privati decidono una controversia insorta tra due o più parti – è caratterizzato, sul piano internazionale, da “stabilità”. Infatti, la Convenzione di New York del 1958, quella di Ginevra del 1961 e quella di Washington del 1965 contengono il principio secondo cui il lodo deve poter "circolare" tra i diversi Stati, di regola senza interferenze. Può accadere, però, che il lodo emesso in uno Stato venga poi azionato, per finalità esecutive, in un secondo Stato ma successivamente sia annullato nel Paese di origine, quello cioè in cui ha sede il tribunale arbitrale. Ci si chiede, allora, quale sia la sorte della decisione resa dagli arbitri. In sostanza, sarà possibile iniziare o proseguire un’espropriazione forzata nello Stato B qualora l’autorità giudiziaria dello Stato A abbia travolto quel lodo? Per rispondere al quesito occorre esaminare le ragioni che hanno indotto la magistratura dello stato iniziale A a caducare la pronuncia.
Il lodo continuerà ad esplicare effetti giuridici, benché annullato, a meno che l’annullamento derivi da motivi attinenti alla invalidità della convenzione arbitrale (la clausola compromissoria o il c.d. compromesso) oppure da questioni attinenti alla violazione del contraddittorio e al diritto di difesa o all’incapacità di una delle parti o dal fatto che la questione decisa non era stata deferita in arbitrato o, ancora, se è il lodo è stato frutto della violazione delle regole procedurali poste per la costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale. Viceversa,
se il lodo è stato annullato per motivi differenti, esso continuerà ad essere valido ed efficace negli altri Stati, benché annullato nel Paese d’origine. Ad esempio, uno di questi motivi potrebbe consistere, ove il lodo sia stato emesso in Italia, dalla violazione delle regole di diritto attinenti al merito della lite - ai sensi dell’art. 829, comma III, c.p.c. – purchè così sia stato espressamente previsto dalla parti.
Taluno ha anche sostenuto che il lodo annullato ab origine non potrebbe più circolare, ma la Convenzione di Ginevra del 1961 invece lo consente espressamente, contribuendo a fornire certezza del diritto sul piano internazionale e, nel contempo, tutela del credito nonché stabilità delle decisioni arbitrali.
Queste ultime, anzi, devono essere ormai considerate (come ha precisato anche la Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n° 24153 del 25.10.2013, che rappresenta un importante revirement sul punto) come “un segmento della giurisdizione” italiana, tanto che addirittura l’eccezione di arbitrato estero, rispetto alla cognizione di un giudice nazionale, costituisce un problema di giurisdizione da risolvere ex lege n° 217/95.
Questo il testo dell’art. 9 della “Convenzione europea sull’Arbitrato Commerciale Internazionale”, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 10 maggio 1970 n° 418 (pubblicata in G.U. del 6 luglio 1970, n° 167):
“Articolo 9 - Annullamento della sentenza arbitrale.
L'annullamento in uno Stato contraente di una sentenza arbitrale, retta dalla presente Convenzione, non costituirà ragione per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione in un altro Stato contraente, a meno che questo annullamento sia stato pronunciato nello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa e per una delle seguenti ragioni:
- le Parti alla convenzione d'arbitrato erano incapaci ai sensi della legge applicabile nei loro confronti, oppure detta convenzione non è valida ai sensi della legge alla quale le Parti l'hanno sottoposta, oppure, in mancanza di indicazione al riguardo, ai sensi della legge del paese dovela sentenza è stata resa; oppure
- la Parte che chiede l'annullamento non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato o non è stata in grado, per un altro motivo, di far valere le sue ragioni; oppure
- la sentenza verte su una questione non contemplata nel compromesso o non considerata nella clausola compromissoria; oppure contiene delle decisioni che esorbitano dalle condizioni del compromesso o della clausola compromissoria. Tuttavia, se le disposizioni della sentenza, che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato, possono essere disgiunte da quelle non sottoposte all'arbitrato, le prime potranno non essere annullate; oppure
- la costituzione del tribunale arbitrale o della procedura d'arbitrato non è stata conforme all'accordo delle Parti o, in mancanza di accordo, alle disposizioni dell'art. IV della presente Convenzione.
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, che siano anche Parti della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul Riconoscimento e la Esecuzione delle Sentenze arbitrali straniere, il paragrafo 1 del presente articolo ha l'effetto di limitare alle sole cause di annullamento, che esso specifica, l'applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, e) della Convenzione di New York”.
Il principio è assai importante, nella pratica degli affari, atteso che se il soccombente, che perde la causa arbitrale, non possiede beni da poter aggredire nello Stato di origine, allora l’effetto automatico della circolazione del lodo consente di portare quella decisione “privata” in esecuzione in un altro Stato diverso, ove il creditore-vittorioso cercherà di soddisfare le sue pretese fondate sul lodo. In tal senso, peraltro, la Convenzione di New York del 58, che l’Italia ha ratificato senza riserve – provocando così l’effetto c.d. erga omnes, cioè anche se la parte soccombente risiede in uno Stato che non è firmatario della Convenzione di N.Y. – riconosce un effetto semi-automatico al lodo estero (salvo il caso dell’opposizione al riconoscimento, di cui all’art. 5 di detta Convenzione).
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