Privacy

PRIVACY - Illiceità dei sistemi biometrici per scoprire i dipendenti infedeli.

Sistema biometrico di rilevazione delle presenze dei dipendenti in una scuola

Sei un  datore di di lavoro e pensi di rilevare con impronte digitali la presenza dei dipendenti in azienda?
Tieni presente che di regola è vietato il trattamento di dati biometrici dei lavoratori.
Ciò anche se l'installazione del sistema possa aver luogo a seguito della prescritta notifica al Garante ex art. 37 del Codice.
E persino se v'è l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e se è stata data la preventiva informativa ai dipendenti circa le peculiari modalità del trattamento ex art. 13 del Codice.
È difatti illecito il trattamento per tale finalità, atteso che il Garante reputa "sproporzionato" l'impiego generalizzato di dati biometrici effettuato allo scopo di rilevare le presenze dei lavoratori.

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PRIVACY - Nome e generalità del titolare di una utenza telefonica mobile sono dati personali segreti, la cui acquisizione indebita è reato.

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 05.12.2012/14.02.2013 n° 7370, rv. 254686

La divulgazione delle generalità e dei dati personali identificativi del titolare di un'utenza mobile, da parte di un dipendente di una società di gestione di servizi telefonici, costituisce rivelazione di segreto di ufficio: ai fini della configurabilità del delitto, infatti, tale divulgazione assurge a rivelazione di notizie riservate e, dunque, coperte dal segreto d'ufficio, rilevante ai fini della configurabilità del reato di violazione del segreto.
Al detto dipendente della compagnia telefonica va infatti riconosciuta la qualifica di "incaricato di pubblico servizio"
, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione: costui, invero, avendo la possibilità di accesso ad informazioni riservate (siccome attività di carattere intellettivo) e non altrimenti trattabili se non con il consenso esplicito degli interessati, non era qualificabile come soggetto avente soltanto mansioni meramente materiali o solo d'ordine, nell'ottica della ascritta qualifica di incaricate di pubblico servizio ex art. 358 c.p.
Così ha statuito la Sesta Sezione Penale della Cassazione, in fattispecie di rivelazione e utilizzazione, a fini di profitto, del segreto d'ufficio concretatasi nella comunicazione, all'investigatore privato che aveva commissionato l'illecita richiesta, d'informazioni di pertinenza di una compagnia di gestione di servizi telefonici.

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PRIVACY - Bankitalia è titolare del trattamento dei dati, ammissibile il ricorso al Garante per i segnalati nella Cai per assegni impagati ma richiamati e sostituiti.

Newsletter n° 375 del 16.07.2013

Chi è iscritto nella Centrale d'allarme interbancaria (Cai) della Banca d'Italia può esercitare i diritti in materia di protezione dati personali direttamente anche nei confronti della Banca centrale, oltre che rivolgersi alla banca segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente, proporre ricorso al Garante privacy. Spetta quindi alla Banca d'Italia, in quanto titolare del trattamento dei dati, il compito di soddisfare le richieste dell'interessato (ad es., avere accesso alle informazioni censite, chiedere il loro aggiornamento, sollecitare la cancellazione se trattate in violazione di legge).

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PRIVACY - Nullità del matrimonio, accesso ad atti amministrativi e dati sensibilissimi del coniuge.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. III, Sent. 10.05/22.05.2013 n° 785

Il diritto di accesso agli atti amministrativi si sostanzia nel diritto dell’interessato di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi con riferimento ai quali il richiedente stesso ha un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso (così l’art. 22, co. 1, della L. 07.08.1990 n° 241, come modificata dalla L. 15/2005).
Il caso. Una persona, dopo aver casualmente scoperto che la moglie era affetta da una certa patologia, chiese che fosse dichiarata la nullità del matrimonio canonico e di quello civile contratto: prima di iniziare le azioni legali, egli esperì una richiesta d'accesso alla cartella clinica della coniuge sentendosi negata dall'Asl tale richiesta. Impugnato il diniego, egli si è visto respinto il ricorso dal T.A.R.

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PRIVACY - La Relazione per il 2012 del Garante.

Relazione sull'attività 2012

Relazione sull'attività 2012
 

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano, ha presentato in data 11 giugno 2013 a Palazzo Montecitorio, la Relazione sul sedicesimo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.
All'evento, tenutosi
nella Sala della Regina alle presenza delle Autorità della Repubblica, ha partecipato quale invitato anche l'Avv. Salvatore Frattallone, Senior Partner del Network "View net Legal".

La Relazione sull'attività 2012 [doc. web n. 2470702] traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità e indica le prospettive di azione verso le quali occorre muoversi nell'obiettivo di costruire una autentica ed effettiva protezione dei dati personali, in particolare riguardo all'uso delle nuove forme di comunicazione e dei nuovi sistemi tecnologici.

Questo il Discorso del Presidente dell'Autorità Garante per la Privacy.

Gli interventi più rilevanti

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