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PRIVACY - Google inquiries: is it an abuse of dominant position? Eu Commission suspects violations of EU antitrust rules.

also see: http://ec.europa.eu

La Commissione europea ha avviato un'indagine a carico di Google - che, nello spazio europeo, gestisce il 90% delle informazioni ricercate nel web dai consumatori - poiché il gigante di Mountain View tratterebbe dal 2008 le informazioni in modo censurabile nelle proprie pagine che mostrano i risultati delle ricerche. Questo andrebbe a vantaggio dei suoi servizi e a danno della concorrenza, causando una deviazione artificiosa del traffico sulla rete, ostacolando l'altrui competitività a danno dei consumatori e altresì soffocando l'innovazione tecnologica.
Secondo la Commissione europea infatti si verificherebbe una sistematica alterazione dei parametri di ricerca, talché gli internauti - a seguito degli algoritmi adoperati da Google - vedrebbero frustrate le loro aspettative di vedere, come risultato delle loro ricerche, i risultati effettivamente più rilevanti. L'indagine nei confronti di Google è stata avviata anche per altre tre ulteriori verifiche: sullo scraping, sulla esclusività della pubblicità e sulle relative indebite restrizioni, trattandosi di altri fenomeni che provocano una distorsione della concorrenza. 
La Commissione europea è lapidaria e non usa mezzi termini: "Google Inc. has abused a dominant position in online search, in violation of European Union rules (Article 102 TFEU)". Il motore di ricerca interno di Google infatti restituisce, all'utente che lo interroghi siccome alla ricerca di un certo risultato, due tipi diversi di esito, quello concernente inserzioni a pagamento e quello libero. L'indagine della Commissione è testa a verificare se c'è realmente stato un abuso di posizione dominante nell'offrire i risultati delle ricerche online ("[...] The Commission will investigate whether Google has abused a dominant market position in online search by allegedly lowering the ranking of unpaid search results of competing services [...]"). 
Del resto se il motore di ricerca de quo visualizza ciò che è utile che la gente veda, piuttosto che ciò che le persone stanno cercando, l'oggettività dei parametri, del ranking e delle stesse ricerche risultano falsati a monte, ancorché gli utenti non se ne accorgano. Il fenomeno è preoccupante, anzi inquietante. Poiché i risultati pilotati nel web sono inaccettabili. Della "volta generale" teorizzata dal filosofo francese 
Jean- Jacques Rousseau non sentivamo alcun bisogno ("Occorre quindi, per avere l'espressione vera della volontà generale, che non vi sia nello Stato alcuna società parziale e che ogni cittadino (non) pensi con la propria testa.", J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, II, 1; II, 2; II, 3). 
Qui di seguito la notizia ufficialmente offerta dalla Commissione europea.

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PRIVACY - Il diritto all'oblio diventa lillipuziano.

Garante privacy, Newsletter n° 400 del 31.03.2015

A dispetto della sentenza Costeja del maggio dello scorso anno (Sentenza n° C 131/12), il garante italiano per la protezione dei dati personali sceglie la soluzione che riconosce prevalente l'interesse degli editori a salvaguardare il diritto di cronaca, rispetto a quello del singolo di veder tutelata la propria riservatezza. Come dire che "La cronaca vince sul diritto all’oblio", come evidenziato da "Il Sole 24 Ore" del 01.04.2015, secondo l'assunto per cui se l’articolo giornalistico è recente e corretto, allora non c'è niente da fare", al di là del fatto che spontaneamente Google abbia modificato gli «snippet». 
La casistica che si sta delinenado in questi giorni dà atto, insomma, d'una linea interpretativa sempre più stringente, che lascia assai pochi margini al cittadino coinvolto in prima persona o, addirittura, in posizione di assoluta marginalità in una vicenda di cronaca giudiziaria. Può ancora parlarsi, dopo questa recentissima presa di posizione del Garante, dell'esistenza del diritto all’oblio e, quindi, della deindicizzazione delle ricerca sul web, ad evitare che, digitando sul browser o nei motori di ricerca certe parole chiave, internet fornisca esiti spiacevioli per il diretto interessato? L'opzione è ora la seguente: prevale il diritto all’informazione e l'interesse pubblico.
Certo, l'eliminazione automatica degli «snippet» (cioè di quei riassuntini che diventano leggibili in grigio appena sotto i risultati del link blu e della stringa verde della ricerca) potrebbe costituire un risultato apprezzabile, ogniqualvolta da essi traspaia una lettura distorta ed eccessivamente sintetica dei fatti de quibus, tale da diventare fuorviante. Taluno ha concluso che in Italia ora v'è ancora una qualche tutela del "diritto all'oblio, ma in forma minore" (così "Italia Oggi"). Si auspica, pertanto, che ove tale orientamento venisse confermato, almeno le informazioni a corredo dei link vengano ridimensionati e corretti. 

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PRIVACY - Roma, Montecitorio: convegno del Garante "Il pianeta connesso"

Giornata europea della privacy: "Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy"

Giornata europea della privacy: "Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy"
Convegno 28 gennaio 2015 su habitat digitale, Internet delle cose e tecnologie indossabili

Come difendere i diritti delle persone nella nuova dimensione dell'Infosfera, un habitat popolato di dati, informazioni, esperienze condivise, nuovi strumenti di conoscenza; quali scenari sociali ed economici determina l' "Internet delle cose", cioè il mondo degli oggetti connessi; quali sfide pone alla protezione dei dati personali il crescente sviluppo delle tecnologie indossabili, dagli orologi intelligenti ai nuovi visori a realtà aumentata. Di questi temi cruciali per la nostra era si è discusso al convegno, cui ha partecipato anche l'Avv. Salvatore Frattallone, intitolato «Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy», organizzato dal Garante per la privacy in occasione della Giornata Europea della protezione dei dati personali 2015. Il convegno si è svolto il 28.01.2015, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, in Via di Campo Marzio n° 78 a Roma. I relatori, oltre ai componenti dell'Autorità Garante per la privacy (Augusta Iannini, Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano), sono stati: Juan Carlos De Martin (Politecnico di Torino); Antonio Spadaro ("Civiltà Cattolica"); Luca De Biase ("Il Sole 24 Ore"); Roberto Baldoni (Università di Roma "La Sapienza"); Massimo Russo ("Wired Italia"); Lella Mazzoli (Università di Urbino "Carlo Bo"); Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino "Carlo Bo"); Andrea Granelli ("Kanso"); Federico Maggi (Politecnico di Milano). I lavori sono stati aperti da Antonello Soro, Presidente dell'Autorità Garante, e sono stati chiusi da Marina Sereni, Vice Presidente della Camera dei Deputati

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PRIVACY - Dal Garante le nuove regole per la biometria, dall'autenticazione informatica alla firma elettronica avanzata.

Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica

Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica
Niente più verifica preliminare per alcuni usi, ma introdotto l'obbligo di comunicare al Garante le violazioni ai sistemi biometrici

Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell'utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti. L'intervento  dell'Autorità si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo. Sempre più spesso infatti aziende  e  pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa,  per  il controllo degli accessi, per l'autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici. Nel  provvedimento generale [doc. web n. 3556992] - adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso di pubblicazione sulla G.U. con le allegate Linee guida [doc. web n. 3563006] e un modulo [doc. web n. 3563019] per la comunicazione all'Autorità di violazioni dei sistemi biometrici - il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica  preliminare da parte dell'Autorità. La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento:

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PRIVACY - Hiv, dati sanitari e violazione della riservatezza.

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Abano Terme - 24 gennaio 2013

Una casa di cura è stata condannata dal Garante privacy a pagare una cospicua sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, co. 2-bis, del T.U. privacy, per aver compiuto un trattamento di dati personali senza osservare i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge in violazione dell'art. 26, co. 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 5, co. 4 della L. 05.06.1990 n° 135, nella fattispecie illecitamente avendo effettuato la comunicazione di dati particolarmente sensibili quali quelli relativi all'esito del test HIV dell’interessato: impugnato il provvedimento sanzionatorio, il Tribunale di Padova lo ha confermato con Sentenza 02.05.11, atteso che vi sarebbe stata la «[…] accertata illegittimità della comunicazione dei dati relativi agli accertamenti diagnostici diretti e indiretti per l'infezione HIV a persona diversa dall'interessato, in difetto di consenso», tanto che così il Garante nel 2013 ha irrogato la relativa sanzione amministrativa. Invero, 

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