Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in RESPONSABILITÀ SANITARIA
«Ho subito un intervento al ginocchio, ma la protesi era difettosa. Ho avuto molti problemi e sono stato costretto a operarmi di nuovo. Su chi posso rivalermi: sull'azienda produttrice, sull’ortopedico o sull’ospedale?»
«Contro le protesi PIP pericolose per il seno, più di 2.200 francesi hanno fatto ricorso ai giudici, chiedendo i danni alla Poly Implant Prothese, l’azienda che le aveva prodotte».
(in Starbene, n° 25 del 13.06.2016, Sportello dei diritti del paziente)
«Se i danni che hai subito dipendono da una protesi difettosa, è la ditta produttrice che deve risarcirti», dice Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova. «Il D.P.R. n° 224/1988 ha stabilito che il produttore deve risarcire i pazienti dei danni derivati dall’impianto per il pericolo creato, a prescindere da dolo o colpa. Tu però devi provare che la protesi era difettosa e che l'impianto ti ha provocato un danno perché si sono verificate delle anomalie. La casa produttrice può difendersi, dimostrando per esempio che il difetto non esisteva quando ha messo la protesi in circolazione. Se, invece, ti è stato impiantato un modello di cui era stato disposto il ritiro precauzionale (come è accaduto per alcune protesi al seno), puoi querelare per lesioni personali colpose il fabbricante e/o l’ortopedico e poi costituirti parte civile anche contro l’ospedale nel processo penale, chiedendo i danni. La responsabilità ricadrebbe sull’ortopedico (e quindi anche sulla struttura sanitaria) se, per grave imperizia, non avesse collocato in modo corretto la protesi».
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Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in RESPONSABILITÀ SANITARIA
«Mentre ero in ambulanza per andare al pronto soccorso, il veicolo ha avuto un incidente e sono stato sbalzato dalla barella. Ho avuto diverse fratture e un serio trauma cranico. Chi paga?»
(in Starbene, n° 26 del 20.06.2016, Sportello dei diritti del paziente)
«Puoi essere risarcito dalla compagnia assicurativa dell’auto-ambulanza e, come terzo trasportato, non sei tenuto a provare le responsabilità degli autisti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale», risponde Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova. «Hai inoltre la possibilità di citare in giudizio anche il conducente dell’autoambulanza: se è in servizio urgente, il codice della strada lo autorizza a non osservare obblighi, divieti ed altre prescrizioni sulla circolazione, purché utilizzi sirena e lampeggiante blu (art. 177). Non per questo è esente da responsabilità e deve rispettare le norme cautelari di comune prudenza e diligenza. Se sporgerai querela e il conducente dell’ambulanza sarà processato, potrai quindi costituirti parte civile contro di lui e chiedere i danni per le lesioni riportate. Tieni presente che il paziente trasportato in un mezzo di soccorso può riportare danni (risarcibili) anche al di fuori d’uno scontro tra auto: bastano brusche frenate o banali tamponamenti. Se non sono state messe in atto le dovute cautele (cinture di sicurezza e posizione corretta del trasportato), la giurisprudenza è rigorosa nel condannare chi ha messo in circolazione il veicolo in condizioni d’insicurezza. ll personale dell’ambulanza, infatti, non esercita un servizio di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria; per “contratto” è quindi tenuto a salvaguardare l’incolumità del passeggero».
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