Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in RESPONSABILITÀ SANITARIA
Spesso accade che vi sia un'obiettiva difficoltà da parte del minore di genitori separati o divorziati ad accettare la figura paterna e, per contro, che sia necessario assicurare che gli incontri con l'adulto avvengano in un clima di serenità per il bambino, specie se di tenera età.
Si deve allora cercare di distinguere la condotta volta ad ostacolare pretestuosamente le visite dell'altro genitore rispetto al comportamento dettato dall'esigenza di scongiurare il rischio di traumi al figlio. Il caso non è infrequente.
La Cassazione ha tracciato una linea di confine, al riguardo, stabilendo che innanzitutto il genitore affidatario deve sempre serbare l'essenziale collaborazione, attiva e doverosa, ai fini della riuscita delle visite e degli incontri con l'altro genitore, stabiliti con il provvedimento del giudice civile.
Dunque, quando un minore ricusi il diritto di visita del genitore non affidatario, il genitore affidatario andrà assolto qualora riesca a dimostrare d'essere stato mosso, in concreto, dalla necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore.
Continue Reading
Print
Email
Posted in RESPONSABILITÀ SANITARIA
La prova del DNA è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità con l'oramai storica Sentenza n° 6400/1980, la quale ha sancito che il test del DNA rileva non solo al fine dell'esclusione, ma anche della positiva affermazione della paternità.
Invero, l'esito dell'esame del DNA sul sangue di soggetti viventi, infatti, dà una probabilità pari al 99,999% di compatibilità genetica, ai fini della determinazione della paternità naturale (R. Thomas, L'accertamento della filiazione naturale, Milano, 2001, p. 159).
Ma la Sentenza qui riportata ha di recente ribadito fermamente il principio di diritto per cui il rifiuto - che, ovviamente, deve essere ingiustificato (attesa l'illegittimità costituzionale delle norme processuali penali che consentono il prelievo ematico coattivo: cfr. Corte Cost., Sent. n° 238 e Sent. n° 257 del 1996) - di sottoporsi all'esame del DNA è pertanto sottoposto alla libera valutazione del giudice e, dunque, può costituire elemento "a carico" del presunto genitore renitente, soprattutto di fronte ad una istruttoria dalle cui risultanze emerga, comunque, la prova della paternità o del soggetto.
Continue Reading
Print
Email