INVESTIGAZIONE PRIVATA - Personalità della licenza prefettizia e rappresentanza di società.
Le licenze di pubblica sicurezza sono esclusivamente personali ex art. 8 del T.u.l.p.s. e, quindi, solo la persona fisica può esserne titolare e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. circolare del Ministero dell'Interno 11.07.1988, n° 599/C.21581.10089.D; Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, Sentenza 24.06/20.10.2005, n° 5902; sul punto, altresì Cass. Civ., Sent. 17.03.2009, n° 6482, secondo cui "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge").
Se l'istituto d'investigazioni (o di vigilanza) ha natura societaria, anziché di ditta individuale, occorre però che la persona fisica intestataria della licenza sia investita dei poteri di rappresentanza organica della società.