Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Convegno ConIpi a Roma 29.10.11.

ConIpi

GIORNATA FORMATIVA
29 ottobre 2011

"L’INVESTIGATORE PRIVATO: UNA PROFESSIONE IN TRASFORMAZIONE"
-
Aula Magna del Collegio Nazareno (P.za Barberini) - Largo del Nazareno, 25 Roma -

Il corso, organizzato da ConIpi (Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati) e da Orsa Consulting, verte sul ruolo delle investigazioni private, sia in ambito civile che penale, e in particolare si fonda sulla normativa vigente per rispondere alle necessità d'aggiornamento professionale al fine di ottenere i rinnovi annuali delle licenze. Oggetto del corso sono le informazioni di base sui vincoli normativi, alla luce delle recenti disposizione ministeriali impartite con il DM 269/2010 nonché gli aspetti degli adempimenti legati al Codice deontologico per il trattamento e la conservazione dei dati personali (alla luce delle linee guida del Garante Privacy).
Collegio del Nazareno Roma Aula Magna

P R O G R A M M A

Ore 9.00    registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30   Saluto del Presidente ConIpi Leonardo Lagravinese

1° Modulo: relatore Avv. Salvatore Frattallone
(Penalista del Foro di Padova, Cassazionista, esperto di Indagini difensive, Senior Partner di "ViewNetLegal")

Ore 10.00 Adempimenti previsti dalla legge e dal Codice deontologico Privacy "Allegato A.6": Le norme privacy in tema di mandato ad indagare, dps, indirizzo IP, informativa e altri adempimenti, notificazione e  conservazione dati.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Registrazione tra presenti per fini esclusivamente personali

spy-penTramite una penna munita di microfono e telecamera, all'insaputa dei suoi interlocutori, appartenenti alla G.d.F., un investigatore privato autorizzato registrò due conversazioni tra presenti.
Il detective privato, quindi, era sottoposto ad indagine atteso che si paventava che i dati personali indebitamente acquisiti, siccome in assenza di consenso espresso degli interessati, fossero destinati alla diffusione a terzi, per procurare profitto a sè con danno per i titolari dei dati personali acquisiti.
Lo strumento di captazione delle conversazioni era scoperto nell'immediatezza del fatto dagli interlocutori, che acquisivano così consapevolezza dell'avvenuta registrazione, e
la "penna", conseguentemente, veniva sottoposta a sequestro probatorio (trattandosi di cosa pertinente a fatto-reato, ex art. 253 C.P.P.), in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 167 del D.L.vo 196/2003, quanto meno sotto l'astratto profilo del tentativo di reato.
La S.C. - valorizzando il principio di cui ali'art. 5, comma 3, T.U. privacy (per il quale la comunicazione di dati personali effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetta all'applicazione delle disposizioni del T.U. soltanto se i dati siano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione) - ha stabilito, in linea con l'orientamento oramai consolidato, che "non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui".
Integra quindi il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione.
Peraltro, poiché al Tribunale del riesame compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità in ordine alla sola congruità degli elementi rappresentati dal P.M., senza poter valutare "in fatto" la coincidenza o no con le reali risultanze processuali, la misura cautelare reale è stata reputata, nella fattispecie, comunque legittimamete eseguita.
La S.C., invero, nel rigettare il gravame interposto avverso una Ordinanza pronunciata dal Tribunale per il Riesame di Tempio Pausania il 13.07.2010 - che aveva ritenuto legittimo il sequestro di una penna nella quale v'erano occultati microfono e microtelecamera, adoperati da un investigatore privato per registrare taluni colloqui all'insaputa dei suoi interlocutori - ha precisato che il reato previsto dal T.U. Privacy è punibile anche se posto in essere soltanto in forma di tentativo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Modello di Mandato.

investigatore privato

Questo è un fac-simile dell'atto di incarico a un investigatore privato autorizzato.
Trattasi di mera bozza, senza pretesa d'esaustività.
L'esercizio della professione di detective privato è peraltro subordinato al rilascio dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.,
Resta compito dell'investigatore privato e del committente verificare quanto scritto nel mandato sottoscritto dalle parti.
Nel modello peraltro si dà atto delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore dal 01.01.2009 del Codice privacy per Avvocati e Investigatori (l'All. A.6. del D.L.vo n° 196/03).

* * *

MANDATO PER LO SVOLGIMENTO
DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Incarico Professionale conferito in ossequio al Codice
di Deontologia e Buona Condotta ex artt. 12 e 135 D.L.vo n. 196/03
(Codice Privacy, All. A6, in G.U. n. 275 del 24.11.2008)

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Pendenza di procedimenti penali e revoca di autorizzazione prefettizia.

divorare

 

Non è affatto sufficiente la semplice denuncia per suffragare la valutazione d'inopportunità che spetta alla Pubblica Amministrazione, in sede di rilascio e/o rinnovo della licenza di pubblica sicurezza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Secondo il Consiglio di Stato - massimo organo della giurisdizione amministrativa, preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione - infatti, delle mere denunce nei confronti dell'investigatore privato, soprattutto se non vagliate in sede giurisdizionale, non sono idonee a precludergli di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione che era stata rilasciata dal Prefetto per lo svolgimento dell'attività investigativa o a provocare la sospensione dell'autorizzazione in corso.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Reato ex art. 495 C.P. e falsa qualità di detective.

private detective

Va punita la condotta di colui che mente circa la propria qualifica d'investigatore privato che non gli appartiene, al fine d'ottenere certificati o autorizzazioni amministrative.
La mendace dichiarazione dello svolgimento di una certa professione, infatti, costituisce falsa dichiarazione di qualità personale rilevante ai fini dell'identificazione di una persona.
Essa comporta la commissione del reato di cui all'art. 495,
u.co., c.p.,

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