Escrito por Avv. Salvatore Frattallone. Publicado en Investigazione privata
Cassazione penale, Sez. III, 23.06.2010/28.09.2010, n° 35041
Fascicolo del difensore e inammissibilità di deposizione dell'investigatore con istanza probatoria "a scatola chiusa"
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: D.G. nato il (OMISSIS), avverso la sentenza del 30.6.2009 della Corte di Appello di Genova;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentito il P.G., Dr. Guglielmo Passacantando, che ha per il rigetto del ricorso sentito il difensore di parte civile, avv. Simona Perrone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Marini Andrea, in sost. Avv. Mirko Mozzali, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
OSSERVA
1) La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 30.6.2009, confermava la sentenza del Tribunale di Savona del 6.6.2005, con la quale D.G. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 81 cpv., art. 609 quater, comma 1, n. 1, art. 61 c.p., n. 11, "perchè, abusando delle relazioni domestiche dovute al rapporto sentimentale intrattenuto con la madre della minore, della assidua frequentazione della casa ove la minore viveva, dei periodi di convivenza con la minore e con la di lei madre, e del fatto che la minore gli veniva frequentemente affidata per ragioni di cura, custodia ed educazione, compiva atti sessuali con B. I., nata il (OMISSIS), e in particolare in ripetute e frequenti occasioni la baciava e toccava sul corpo e nelle parti intime e aveva rapporti sessuali completi con lei"; con condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili e con attribuzione alle stesse di provvisionale immediatamente esecutiva.
Premetteva la Corte che, con l'atto di appello, erano stati svolti rilievi esclusivamente in relazione ai rapporti sessuali completi, senza tener conto che l'eventuale esclusione di questi non avrebbe comportato l'assoluzione dell'imputato, essendo la contestazione ampia. Assumeva poi che correttamente il Tribunale, con ordinanza del 16.3.2005, non aveva ammesso il teste C.. Pur potendo il difensore anche non presentare la documentazione relativa alle indagini difensive, il Tribunale avrebbe dovuto essere posto in condizione di valutare la rilevanza e la pertinenza della testimonianza ex artt. 468, 187 e 190 c.p.p..
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Escrito por Avv. Salvatore Frattallone. Publicado en Investigazione privata
Cassazione penale, Sez. III, 23.09.2010/01.12.2010, n° 42470
Indagini difensive di investigatore privato su incarico della p.o. e utilizzabilità del rapporto e dei fotogrammi nel rito abbreviato.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: C.S., nato a (OMISSIS), imputato artt. 513 e 635 c.p. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 12.3.09
Sentita udienza la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Fatto
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta all'odierno ricorrente in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt. 513 e 635 c.p. ed, in particolare, di avere - in qualità di titolare di una palestra denominata "(omissis)" - turbato l'esercizio di analoga impresa commerciale denominata "N.A.G.", adoperando ripetutamente violenza sui manifesti (pubblicizzanti l'attività di detta ultima palestra) strappandoli e rimuovendoli dalla pubblica via.
Va precisato (ai fini di una maggiore comprensione delle ragioni del ricorso) che le principali fonti di accusa erano state rappresentate dalle acquisizioni di un investigatore privato assunto dal denunciate e dai fotogrammi delle videoriprese da questi effettuate.
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