PENALE - Il Giudice di Pace che archivi deve dar conto del contenuto dell'opposizione della P.O.
Tizio, nell'inviare una e-mail a Caio e altri, gli inoltrò allegandola in calce una e-mail proveniente da Sempronio contenente un'offesa che questi aveva rivolto a Caio. Caio sporse querela ex art. 595 C.P., ma il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione di Caio, dispose l'archiviazione del procedimento, con Decreto reso de plano, in cui si limitò a condividere la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto che l'espressione inviata via internet non fosse diffamatoria. Caio ricorse in Cassazione, lamentando la violazione del diritto al contraddittorio sostanziale e la violazione di legge, censurando l'omessa la motivazione circa il contenuto dell'opposizione che aveva presentato unitamente a un elaborato tecnico sulla valenza denigratoria dell'epiteto. La Suprema Corte, dopo aver rilevato che nella comunicazione telematica era stato rivolto un appellativo offensivo, ha stabilito che il Giudice di Pace non aveva affatto preso in considerazione il contenuto della opposizione della P.O. Il Giudice di Pace, invero, ove non motivi sul contenuto dell'opposizione, deve comunque esaminarne e dichiararne l'inammissibilità, per dimostrare di averla adeguatamente vagliata. Per la S.C.,infatti, lo snello procedimento che si attua con "l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare [che] però non esime il Giudice dal dichiarare nell'eventuale provvedimento di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione ".
Non basta dunque archiviare richiamandosi tout court alle ragioni del P.M.