
D.L.vo n° 28/2015: "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n° 67".
Il principio su cui si fonda la norma, in vigore 02.04.2015, prevede che quando l’offesa sia tenue e il comportamento non sia abituale, la relativa tutela è demandata alla sede civile. Il giudice dovrà tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato: Il fatto è da considerarsi come “tenue” quando:
- l’offesa è particolarmente tenue, tenendo conto sia della modalità della condotta e sia dell’esiguità del danno o del pericolo;
- il comportamento dell’autore non sia abituale.
In ogni caso, però, ricorrendo determinate ipotesi, il fatto non può venire considerato di particolarmente tenuità: nel caso di reato commesso per motivi abietti o futili o con sevizie o crudelta', anche solo in danno di animali, o se sussiste la minorata difesa della vittima, anche in riferimento alla sua eta' oppure se la condotta del reo ha causato, come conseguenze non volute, morte o lesioni personali gravissime d'una persona. ll legislatore ha poi stabilito quando il comportamento debba ritenersi abituale, ai fini di questa disposizione:
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L'I.C.C. di Parigi - International Chamber of Commerce , cui aderiscono le diverse sedi nazionali - ha elaborato dal 1933 in poi (salvo il periodo bellico) norme «uniformi» per i «crediti documentari». In sintesi, esse presiedono al sistema delle lettere di credito, necessarie per il commercio internazionale: ad esempio, la banca emittente prescelta dal compratore straniero (l'ordinante), denominata Issuing Bank, deve controllare scrupolosamente che i vari documenti fornitile dal venditore (beneficiary) - eventualmente tramite una banca nazionale da questi prescelta, che é la c.d. Confirming Bank (la quale opera come una sorta di avallante) - corrispondano a quelli indicati dall'ordinante e quindi è tenuta a pagare al venditore il prezzo della vendita di merci, accreditandoglielo.
L'art. 1 del testo in vigore, l'ICC Publication No. 600, revision 2007, stabilisce che si tratta di regole contrattuali che, se richiamate in tutto o in parte dalle parti, diventano per essere vincolanti: quindi, tali regole sono delle clausole che, se espressamente richiamate nel testo del credito documentario, integrano la volontà negoziale delle parti, le quali possono derogarle per concorde volontà [...are rules taht apply to any documentari credit (including, to the extent to which they may be applicabile, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit].
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