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PENALE - TV7 'Con Voi': 02.03.2021, 'Violenza di genere'.

Il 2 marzo 202 è andata in onda in prima serata, dagli studi televisivi del Gruppo Triveneta, la trasmissione "TV7 Speciale sera - Con Voi", condotta da Elena Cognito. Ospiti dell'emittente nordestina, con collegamento telematicamente 'da remoto', è stato l'Avvocato Salvatore Frattallone, penalista cassazionista del Foro di Padova. La trasmissione era in diretta sul digitale terrestre (canale 12 per il Veneto, 73 per il Fiuli Venezia Giulia e 98 per l'Emilia Romagna) e in streaming sul portale www.gruppotv7.com/live.php.

L'Avv. S. Frattallone di "View net Legal - The hi-touch lawyers network" ha dedicato il suo intervento alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, normativa introdotta con legge n° 69/2019, con cui il Parlamento ha inasprito la repressione penale della violenza domestica e di genere e ha introdotto ulteriori disposizioni di tutela delle vittime, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario.

La registrazione del video della puntata è disponibile su youtube a questo link:

Tv7 con Voi del 02/03/2021 - La violenza di genere

Sono stati, in particolare, introdotti 4 nuovi delitti:

- la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art.583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni (contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, n. 4 c.p., che puniva la deformazione o sfregio permanente del viso; se a tale delitto segua l'omicidio, v'è l'ergastolo; la riforma ha previsto che il nuovo reato rientri nel catalogo dei reati intenzionali violenti e quindi dà diritto all'indennizzo dello Stato;

- la diffusione illecita d'immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (si tratta del c.d. revenge porn, inserito con l'art. 612-ter c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 €; è rilevante come la pena si applichi anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati; la fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;

- la costrizione o l'induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5anni; la  fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Questa nuova disciplina è stata varata a un anno dal c.d. Codice Rosso:  è interessante notare, ha rilevato l'Avv. S. Frattallone, che:

il 36% delle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio sia minorenne;

il 76% delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso sia di genere maschil e i genere maschile sia anche il 92% degli autori del reato: la fattispecie non attiene perciò esclusivamente alla dinamica uomo/donna ma ha sostanzialmente assorbito il delitto di lesioni personali gravissime con sfregio permanente del viso;

un'alta percentuale (circa 20%) dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sia stata commessa nei confronti prevalentemente di donne (82%) maggiorenni e di nazionalità italiana.

Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n° 69/2019 ha modificato il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), inasprendone la pena; prevedendo una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto venga commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n° 69/2019 ha anche modificato:

-il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), inasprendone la pena; prevedendo una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto venga commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato; inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato inserito nell'elenco dei delitti che consentono,, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserito il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

- il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;

- i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi); sono state inaspritele aggravanti quando la violenza sessuale venga commessa in danno di minore;

- il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) ha ora la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi e il delitto è procedibile d'ufficio;

- il delitto di omicidio vede esteso il campo d'applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali;

- è stato modificato l'art. 165 c.p.: la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Questi alcuni dei temi rtrattati nel corso della puntata televisiva di 'Speciale sera con voi'.

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