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PENALE - Il cat-calling? Con la crasi dei vocaboli anglaosassoni ‘cat’ e ‘calling’ si fa riferimento alla molestia verbale rivolta prevalentemente a donne incontrate per strada.

Con un post pubblicato su un social network da parte di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, che ha denunciato d’essere stata vittima, mentre correva in un parco, di fischi e commenti sessisti, il web ha acceso i riflettori sul catcalling e, di qui, sono sorte una serie di riflessioni sul fenomeno, che ne hanno comportato la ribalta avvertendo in molti che la chiosa non passi sotto silenzio ma venga sanzionata.

Il crescente fenomeno del corteggiamento attuato con aggressività impertinente e molesta costituisce l’ultima frontiera delle violenza di genere e indica un insieme di comportamenti sgradevoli fortemente sessisti, costituiti da gesta, commenti, fischi per strada, strombazzamenti col clacson dell’auto, battute irriverenti a una donna, complimenti offensivi non richiesti né desiderati, avances esplicite: una vera e propria molestia, anzi una forma di violenza psicologica nei confronti della vittima degli apprezzamenti di cattivo gusto da parte del maschio o, più spessa del branco in aree pubbliche o aperte al pubblico (bar e  centri commerciali, mezzi di trasporto o parchi, ad esempio: in genere quindi deve trattarsi di territorio accessibile a chicchessia senza irragionevoli restrizioni  e rispettivamente, il luogo al quale può accedere una categoria di persone in possesso di determinati requisiti).
Si va dal fischio sguaiato alla dichiarazione a voce alta ‘A fantastica’,  ‘Sei uno schianto’, ‘Mi fai impazzire’, ‘Vuoi uscire con me?’, oppure al piano casereccio ‘A bona’,  con cui le donne vengono senza ragione poste al centro dell'attenzione di estranei che incontrano per strada.La persona oggetto di questi contegni volgari, spesso pesantemente sessisti, finisce col venire condizionata e col non sente più libera di camminare per strada o d’indossare gli abiti che desidera. Talvolta questi contegni impertinenti sono rivolti ad omosessuali o trans, in ogni caso palesando commenti facenti perno sull’etnia, su aspetti religiosi o inerenti alla classe sociale o a forme di disabilità, con intento volutamente discriminatorio verso chi passeggia o fa jogging.
Il neologismo sembra tragga origine dall’atto del fischiare a teatro l’artista sgradito, piuttosto che il fischiarlo esprimendo palese disapprovazione. In Francia dal 2018 è punibile per legge il cat calling su strade o mezzi di trasporto pubblico, con una pena pecuniaria (fino a € 750 di multa). Altrettanto accade nella legislazione USA (Illinois) e peruviana, belga e portoghese. Con altro inglesismo, il comportamento viene efficacemente qualificato ‘street harassment’, in riferimento alle  molestie di strada.
Ma in Italia difetta una legge ad hoc per colpire questa pratica diffusa da parte di uomini sconosciuti, questo comportamento riprovevole qualificabile come ‘pappagallismo’ o come ‘molestie per strada’.
Ma, laddove il comportamento attivo non sfoci in veri e propri atti persecutori (stalking), in un’aggressione o in una violenza sessuale tentata o consumata, come può essere sanzionata questa manifestazione di malcostume? Il contegno discriminatoria è senza dubbio rivelatore d’una violenza di genere, idonea ad esprime una gretta (quanto bècera) forma di sottocultura maschilista, di cui tradisce l’antico retaggio tipico del genus all’epoca dominante. Ma il fatto non è, di per sé, sanzionabile automaticamente come reato.
Secondo taluni il fatto parrebbe sussumibile nelle molestie di cui all’art. c.p., (reato di molestia e disturbo alle persone), ma è certo che quando il fatto cagioni un grave stato di ansia o di paura né ingeneri un fondato timore per l’incolumità propria, allora verrebbe compromessa l’altrui libertà individuale, poiché la persona intimorita siccome oggetto di pressanti attenzioni, perderebbe lo stato di tranquillità e la possibilità di circolare in serenità.
Accade però, per un verso, che nel catcalling la condotta posta in essere sia isolata, anzi istantanea, il che esclude la sussistenza della contravvenzione ex art. 660 c.p. Per altro verso occorre che la condotta molesta si compia per petulanza o altro biasimevole motivo, a sottolineare l’insistenza del contegno de quo, mentre )come insegna la S.C. di Cassazione) non è sufficiente che venga arrecato disturbo.
Occorrebbe invece, de iure condendo, ove una normativa ad hoc fosse approvata dal legislatore italliano, che venisse tutelata la serenità psico-fisica della vittima e la sua libertà di circolazione, ad evitare quello stato di ansia su accennato, tale da incidere sul suo modus vivendi o agendi.  Da ciò si evince che il bene giuridico protetto dalla norma penale potrebbe essere ravvisabile nella quiete della donna (o di altra persona) circa il poter liberamente circolare senza patire interferenze esterne che la turbino sì da provocarne uno stato d’ansia e paura. Si dovrebbe trattare, per altro verso, di un reato proprio, poiché il soggetto agente dovrebbe essere l’uomo nei confronti di una donna., Ma come ritagliare il profilo del soggetto attivo, nel caso di reato commesso nei confronti di disabile, gay o di persona Lgbt?
Dal punto di vista della vittima, dovrebbe trattarsi poi di persona singola, o comunque, determinata, non di fattispecie realizzata verso il pubblico in genale. E il fatto materiale di schiamazzo dovrebbe Veire individuato  in riferimento dalla percezione della media della popolazione, ad evitare che l’ipersensibilità della asserita vittima renda punibile qualsiasi tentativo di approccio e/o presunta lesione della propria sfera privata individuale.  
Quanto al dolo, l’elemento soggettivo del reato dovrebbe consistere nella coscienza e volontà di serbare una condotta di disturbo e/o invadenza nella sfera dellalibertà di circolazione, attuata con oggettiva idoneità al disturbo tramite fischi, schiamazzi, gesti importuni, proposte o commenti non richiesti o comunque svalutanti.
La procedibilità non dovrebbe, peraltro, essere d’ufficio, ad evitare che i palazzi di giustizia vengano invasi da fascicoli concernenti fatti che la singola persona nemmeno ha apprezzato come un disturbo o un fattore di fastidia e/o disagio per le attenzioni predatorie altrui.  

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