PENALE - ANAC, Cantone: sistematica violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti pubblici.
Accade sovente che proprio la P.A. non sia rispettosa delle norme statali. Il D. L.vo 12.04.2006 n° 163 è il c.d. Codice dei contratti pubblici ed é in vigore dal primo luglio 2006. Rubricato come «Lavori, servizi e forniture in economia», l’art. 125 di detto Codice prevede che «1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario» e, rispettivamente, che «3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento» e che «4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi», ma che , in ogni caso, « 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000». Tassativamente, quindi, il co. 13 dell'art. 125 dispone che «Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia». Pur tuttavia, le cose non vanno come dovrebbero... Come emerge dai i risultati dell’«Indagine sull’applicazione del Codice riguardo all’importo stimato degli appalti e conseguenti irregolarità nelle procedure di affidamento dei capoluoghi di provincia» italiani - pubblicata il 16.04.2015 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - «Nel corso degli anni si sono riscontrare, soprattutto in riferimento agli appalti di servizi e forniture, sistematiche disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del Codice dei contratti pubblici […]
in relazione sia alla corretta individuazione dell’importo stimato dell’appalto, sia al conseguente legittimo ricorso ad affidamenti in economia. Al fine di rilevare l’effettiva entità del fenomeno «distorsivo», l’Autorità ha svolto un’indagine sistematica sui Comuni capoluogo di provincia. L’indagine, i cui dati si riferiscono al periodo dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015, ha individuato 90 Comuni interessati da anomalie, per ognuno dei quali si forniscono schede di dettaglio», su un totale di 116 attualmente presenti sul territorio nazionale «interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, e indici di potenziale violazione del […] Codice».
Proprio il divieto di artificioso frazionamento delle delle commesse pubbliche è lo sbarramento che i funzionari italiani paiono bellamente ignorare, ogniqualvolta si ricorra alla ripartizione in lotti contestuali o successivi, piuttosto che alla ripetizione dell’affidamento nel tempo.
Come precisato dall’A.N.A.C., presieduta da Raffaele Cantone, «Conseguentemente sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per ciascun anno, i dati relativi a forniture e servizi in economia […] singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria […] che nel complesso superano la soglia consentita. Ai fini dell’indagine, sono stati presi in considerazione anche gli appalti effettuati con affidamento diretto, cottimo fiduciario e affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/1991, in quanto fattispecie che caratterizzano forme di procedura negoziata».
Anzi, è emerso che addirittura «che n° 10 Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini dell’Autorità attualmente in corso) hanno proceduto ad affidamenti diretti o in economia […] reiterati nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge». In conclusione, dall’analisi dell’A.N.A.C. si trae conferma non solo della sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell’appalto, ma anche dell’utilizzo di procedure di scelta del contraente - quali l’affidamento in economia e quello diretto - che la legge non consente.
Per tale motivo, A.N.A.C. ha comunicato di essere intenzionata ad andare a fondo della questione, mediante un «approfondimento istruttorio con riferimento ai suddetti Comuni che hanno mostrato uno scostamento significativo della soglia consentita».
Qui i dati di dettaglio relativi ai suddetti affidamenti, come resi disponibili (in formato *.xls) Comune per Comune, dal sito web ufficiale www.anticorruzione.it:
Tabelle di monitoraggio
Tags: causa , tacere, residenti in grandi centri urbani, scelta, asl di appartenenza, visita ortopedica, gesso, rimozione, frattura, braccio, referto online, portale, dati sensibili, portale telematico, registro delle notificazioni, art.154 D.L.vo n° 196/2003, prezzi, costi, spese, preventivo, scritto, consumatore