Resp. sanitaria

RESPONSABILITÀ SANITARIA - Starbene, "Ho fatto i test genetici per il tumore: devo informare mia sorella circa gli esiti?".

Starbene, n° 18 del 25.04.2016 - articolo dell'Avv. Salvatore Frattallone

Ho fatto i test genetici per il tumore: devo informare mia sorella circa gli esiti?
Ho 35 anni e ho fatto un test di screening per il tumore ereditario alla mammella: è risultato che ho una mutazione del gene BRCA1. I genetisti mi hanno detto di avvertire anche mia sorella. Io, però, non le parlo da anni. Sono obbligata a informarla?

(in Starbene, n° 18 del 25.04.2016, Sportello dei diritti del paziente) 

«Non sei obbligata, ma è conveniente che ti metta in contatto con lei, perché la mutazione del gene BRCA 1 può essere trasmessa alle persone appartenenti alla stessa linea genetica. Quindi, anche tua sorella può averlo ereditato. 

Leggi tutto

Stampa Email

RESPONSABILITÀ SANITARIA - Starbene, "Mio marito può prelevare il dna di nostro figlio per far eseguire un test di paternità?".

Starbene, n° 16 del 11.04.2016, articolo dell'Avv. Salvatore Frattallone

Mio marito può prelevare il Dna di nostro figlio per far eseguire un test di paternità?
Temo che mio marito possa, un giorno, prelevare il Dna a mio figlio, di 8 anni, per fare un test di patermità, visto che ha dubbi sul fatto di essere suo padre. Può farlo liberamente? 

(in Starbene, n° 16 del 11.04.2016, Sportello dei diritti del paziente)

No, se non c'è il tuo consenso, visto che vostro figlio è minorenne ed entrambi esercitate su di lui la potestà genitoriale”, risponde Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova. “La raccolta di un reperto per estrarre il Dna ed effettuare il test di paternità

Leggi tutto

Stampa Email

RESPONSABILITÀ SANITARIA - Starbene, "Dovevo abortire e il mio nome era sulla porta dell’ambulatorio".

Starbene, n° 13 del 21.03.2016 - articolo dell'Avv. Salvatore Frattallone

Sull’ingresso della stanza per le visite dell'interruzione di gravidanza ho trovato una lista con i nomi dei prenotati, tra cui il mio. Sono rimasta sconvolta, anche perché abitiamo in una piccola città. Posso agire contro l'ospedale? 

(in Starbene, n° 13 del 21.03.2016, Sportello dei diritti del paziente)

Sì, perché hai subito un’evidente violazione della tua privacy”, risponde Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova. “Nelle sale d’attesa, o in altri locali aperti al pubblico, di ospedali case di cura o ambulatori, è vietato affliggere gli elenchi con i nomi dei pazienti, anche se non contengono la descrizione del tipo di patologia o l’intervento per cui sono in nota.

Leggi tutto

Stampa Email

MINORI - Congedo parentale e secondo lavoro del dipendente: c'é abuso del diritto.

Ci si chiede se sia possibile, per il genitore che usufruisca del c.d. "congedo parentale", espletare un'attività lavorativa ulteriore e diversa rispetto a quella da cui è legittimamente assente. E, inoltre, se il datore di lavoro possa apprestare dei controlli sulla "bontà" dell'assenza dal lavoro, che è comunque retribuita, ancorché nel minor importo di legge.
La risposta al quesito presuppone l'esame della natura del nuovo istituto. Il congedo parentale è il diritto, spettante sia alla madre che al padre d'un minore, di godere di un periodo di astensione dal lavoro, sino a dieci mesi, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino, a norma del D.L.vo n° 80/2015 (il c.d.jobs act). La funzione dell’istituto è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino proprio nei primi anni della sua vita, al fine di soddisfare i suoi "bisogni affettivi" e "relazionali". La normativa di riferimento (il D.L.vo n° 151/2001 e il D.L.vo n° 119/2011) riguarda i genitori che siano lavoratori dipendenti nonché le lavoratrici madri che svolgano lavoro autonome e per un massimo di tre mesi. La legge stabilisce, in particolare, che al lavoratore spetti, durante l'assenza dal posto di lavoro, un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo tra i due genitori; invece, dal sesto all’ottavo anno del bambino, il 30% della retribuzione spetterà al genitore esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione; diversamente, dal sesto al dodicesimo anno di età del figlio, il congedo parentale non sarà retribuito.

Leggi tutto

Stampa Email

MINORI - Comodato d’immobile al figlio, sua separazione e prole minore.

Cass. Civ., S.U., Sent., 27.05/29.09.2014 n° 20448

Il caso è quello della richiesta di rilascio dell'immobile dato in comodato al figlio, ma successivamente assegnato, quale casa familiare, in godimento alla di lui consorte separata, affidataria di prole minore o non autosufficiente convivente. La fattispecie è riconducibile, secondo le SS.UU., all’art. 1809 c.c., anziché al comodato c.d. precario, talché al (genitore) comodante non spetta il rilascio dell'immobile a semplice richiesta ai sensi dell'art. 1810 c.c., se la casa fu concessa al discendente allo scopo di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, a prescindere dall’eventuale evenienza d’una crisi coniugale della coppia. Le Sezioni Unite della S.C., nel caso in esame, hanno ribadito l’impianto argomentativo risalente a una precedente pronuncia (Sent. n° 13603/2004; conformi Cass. n° 13592/2011 e n° 16769/2012), specificando meglio la casistica. Da un lato, si è precisato che il coniuge separato è gravato dall’onere di provare che la casa familiare era stata data in comodato senza che vi fosse un termine prefissato per l’esercizio del diritto personale di godimento, legittimante la prosecuzione – dopo la separazione – dell'utilizzazione.

Leggi tutto

Stampa Email

I più letti