PRIVACY - Roma, 14.03.2016: "Liberi e connessi", di Antonello Soro

Presentazione del libro di Antonello Soro

 Presentazione del libro di Antonello Soro

"Liberi e Connessi"

Possiamo dirci ancora liberi nella società digitale? Le nuove tecnologie, pur offrendoci straordinarie possibilità, rischiano di imporci nuove schiavitù se non siamo capaci di proteggere, con i nostri dati, noi stessi e la nostra libertà. "Liberi e connessi" è il titolo del libro di Antonello Soro, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Codice Edizioni). I temi affrontati dal libro - dal giornalismo ai social network, dalla profilazione commerciale alle intercettazioni, dalla "trasparenza" al diritto all'oblio -  verranno discussi il 14 marzo alle 17.00, presso la Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra - Roma, con la presenza anche dell'Avv. Salvatore Frattallone, invitato dal Garante della protezione dei dati personali, da Giovanni Floris, Stefano Rodotà e Luciano Violante

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PENALE - TV 7 "Con Voi - Speciale Sera", trasmissione del 08.03.2016: "Donne, nel 2016 ancora troppe discriminazioni. L'autodifesa al femminile".

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.
La sera del 08 marzo 2016 l'Avv. Salvatore Frattallone è stato ospite alla trasmissione televisiva   «Tv7 Con Voi - Speciale sera», condotta da Elena Cognito e andata in onda, alle ore 21, sul canale 12 e visibile altresì in diretta streaming. La puntata è stata interamente dedicata alla discriminazione fondata sul genere, che si verificano anche nel luogo di lavoro, nonché ai fatti di violenza sulle donne (stalking, in primo luogo), che spessissimo avvengono tra le mura domestiche o che sono comunque attribuibili all'ex-partner o, addirittura, che hanno per vittime minori degli anni 16. Si è discusso anche della legittimità dell'autodifesa e anche del senso di isolamento e di distacco che accompagnano coloro che sono colpite da simile attacchi criminali.
Durante il telegiornale di TV7, peraltro, è stata anche trasmessa un'intervista al penalista, sul tema delle misure di protezione che un magistrato, su richiesta della persona offesa che abbia sporto una circostanziata querela, può adottare a carico del responsabile degli  atti persecutori, come pure dell'ammonimento prefettizio, atto a ridurre drasticamente il rischio del reiterarsi del delitto, nel contempo evitando che sin dall'inizio si proceda in sede penale. Ciò che serve, in ogni caso, è maggior attenzione da parte delle Procure della Repubblica alle denunce sporte nonché un profondo cambiamento culturale, che porti, da un lato, a far maturare la consapevolezza di dover rispettaro l'altro e, dall'altro, a portare a censurare sempre il comportamento del reo, nonché a evidenziare la necessità di tutelarsi in sede giudiziaria, in una con un adeguato supporto psicologico, anziché rinunciare a rendere noti i reiterati soprusi e le sopraffazioni, le violenze fisiche e/o psicologiche e le minacce I social network, del resto, hanno aumentato in modo esponenziale la capacità pervasiva di controllo da parte del persecutore, che può vedere quando il suo bersaglio è collegato al web, quali sono i suoi contatti, chi i suoi amici e quali i momenti e i luoghi del quotidiano. Il reato commesso tramite il web, inoltre, allontana la percezione dell'antigiuridicità della condotta del persecutore telematico, animato (e ossessionato) soltanto dal malsano desidero di trasformare l'altra persona in oggetto del suo possesso. Clicca qui o sull'immagine per vedere il video su youtube.

 

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PENALE - TV 7 "Match", trasmissione del 26.02.2016, "Sicurezza, requisizioni prefettizie e #iostocontonelli"

- Al centro del dibattito la legittima difesa e il nuovo arresto effettuato il 22.02.2016 dai carabinieri in flagranza di reato per furto mediante effrazione della porta d'accesso di una baita nel vicentino (e relativa ovvia scarcerazione immediata, col solo obbligo della presenza nella dimora nelle ore notturne, a dispetto della custodia cautelare in carcere chiesta al GIP dal PM) dello straniero che, con un altro complice rom, il 13.06.2006 entrò nella ricicleria di ‪#‎ermesmattielli‬ per svaligiarla, volendo portar via un carico di rame appena prelevato nel deposito: ora costui risulta incensurato, sia perché nel 2009 venne accusato di un furto ma la vicenda fu archiviata (perché la vittima rinunciò alla denuncia), sia perché i tempi della giustizia hanno bloccato il processo del tentato furto al commerciante Mattielli e il delitto a dieci anni dal fatto si è prescritto in Corte di Appello (non risultando alcuna condanna definitiva nei suoi confronti, nonostante il processo in primo grado avesse portato alla sua condanna a quattro mesi). Per aver cercato di difendere la sua proprietà, la persona offesa Ermes Mattielli venne condannato da solerti giudici, dapprima per lesioni colpose, a 1 anno di reclusione ma poi, ritenuta troppo blanda la pena e il reato ascrittogli, la Corte d'Appello di Venezia nel 2012 restituì gli atti al Tribunale di Vicenza e fu celebrato a suo carico un nuovo processo, conclusosi con la condanna a 5 anni e 4 mesi di galera, ma altresì a pagare il relativo risarcimento dei danni (provvisionale di € 135.000,00) ai nomadi ai quali aveva sparato, ferendoli con 14 colpi di pistola dopo che i due malviventi, una volta scoperti, avevano cercato di darsi alla fuga: si disse, all'epoca, non si è trattato di difesa legittima. Dopo la pesante sentenza di duplice condanna a proprio carico, Ermes morì d'infarto il 5 novembre 2015. «Negli ultimi tre anni avrò subito venti furti - dichiarò il rigattiere nel giugno del 2006, all'indomani di quel tentato furto subìto, che gli sarebbe poi costato la condanna per tentato omicidio. «Non ce la facevo più, quando li ho visti stavolta ho reagito. Mi hanno aggredito e ho sparato. Ero disperato: avevo già subito numerosi furti. Quando me li sono visti venire contro, ho avuto paura ed ho premuto il grilletto». Ma è forse vero quanto dichiarò Mattielli, invalido civile, ai giornalisti «In Italia si tutelano i ladri, mica gli onesti»? Una situazione kafkiana. I cittadini sono sicuri dagli attacchi della "microcriminalità"? Nei lestofanti sta maturando la consapevolezza di restare "impunibili"? Ma oggetto del dibattito anche altri temi "caldi". 

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - MP, Corso privacy a Roma il 29.02.2016 “La privacy ostacola le indagini?”

Mondo Professionisti, Roma - Detective privati, avvocati e magistrati si chiedono, sempre più spesso, quanto la tutela dei dati personali possa inficiare le prove da “spendere” in un giudizio. La presa di coscienza, da parte delle categorie del settore giudiziario, della sempre maggior incidenza della privacy nell’ambito della tutela d’un diritto in giudizio o, quel che più spesso accade, nelle sue fasi prodromiche è oramai un dato acquisito. La Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati Italiani - una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative - ha perciò organizzato un corso di aggiornamento, dal suggestivo titolo: “La privacy ostacola le indagini degli investigatori privati?”. L’evento, realizzato in collaborazione con “View net Legal - The hi-touch lawyers network”, avrà luogo lunedì 29 febbraio 2016, dalle ore 14:30 alle 17:30 a Roma, presso l’auditorium  della Cna in Piazza M. Armellini 9/A. Il corso verrà aperto dal presidente nazionale Con.Ipi, Leonardo Lagravinese, e dal responsabile dell’ufficio studi-legislazione e formazione Con.Ipi, dott. Nazzareno Di Vittorio. Seguirà l’intervento del dott. Giorgio Berloffa, presidente nazionale di CNA Professioni. Relatore sarà l’Avv. Salvatore Frattallone LL.M., titolare dello Studio “Frattallone & Partners Law  Firm”, che ha sede anche a Roma in Via degli Uffici del Vicario 49. Il cassazionista, che è partner del network forense “View net Legal”, ha fatto parte della commissione che ha scritto a Montecitorio l’Allegato “A.6.” del codice privacy.

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PRIVACY - Il Jobs Acts e i controlli datoriali sui lavoratori

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. n° 20440, 12.10.2015

In un clima di incessanti riforme irrompe il tanto discusso Jobs Act (D.L.vo n° 151/2015), il quale modifica, per quel che qui interessa, il previgente testo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La L. n° 300/1970), al primo comma dell'art 4, infatti, stabiliva - in materia di controlli datoriali - il divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il secondo comma prevedeva, invece, che gli impianti e le apparecchiature di controllo che fossero richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivasse anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,  potessero essere sì installati ma esclusivamente previo accordo con le Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda o, in caso di mancato accordo, previa autorizzazione della DTL territorialmente competente. Il Jobs Act, mutando la disciplina, ha eliminato, con un sol colpo di spugna, il divieto assoluto di cui al previgente primo comma, lasciando ferma invece la possibilità di controllo datoriale “previo accordo” di cui al secondo comma del vecchio art. 4 (attuale primo comma dello stesso articolo). Tale novità non è però l’unica e non certamente la più sconcertante.

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