Privacy

PRIVACY - Detective privato, spy-pen, registrazione occulta di colloqui e successiva diffusione: v'è trattamento illecito dei dati personali, punibile penalmente.

Cass. Pen., Sez. III, 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378

In tema di diritti della personalità, la Cassazione ha sentenziato che la registrazione occulta di una conversazione costituisce trattamento di dati personali senza autorizzazione e pertanto, ancorché il fatto non costituisca di per sé reato, l'eventuale diffusione della registrazione per scopi estranei alla tutela di un diritto sarà punibile penalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.L.vo 30.06.2003 n° 196.
La S.C., invero, nel rigettare il gravame interposto avverso una Ordinanza pronunciata dal Tribunale per il Riesame di Tempio Pausania il 13.07.2010 - che aveva ritenuto legittimo il sequestro di una penna nella quale v'erano occultati microfono e microtelecamera, adoperati da un investigatore privato per registrare taluni colloqui all'insaputa dei suoi interlocutori - ha precisato che il reato previsto dal T.U. Privacy è punibile anche se posto in essere soltanto in forma di tentativo.

Cass. Pen., Sez. III, 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378

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PRIVACY - Il Garante vara il Provvedimento Generale che ripristina il divieto di telemarketing alle imprese.

Provvedimento Generale n° 262 del  20.09.2012.

Interpretazione "autentica" del Garante per la protezione dei dati personali, per evitare che le partite iva siano sistematicamente bombardate da proposte commerciali non autorizzate. Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni continueranno ad essere tutelati dal telemarketing.
Non potranno quindi essere contattati se iscritti nel Registro delle opposizioni né potranno ricevere, senza consenso, telefonate, fax, sms da sistemi automatizzati.
Lo precisa il Garante privacy nel Provvedimento Generale n° 262 del
20.09.2012.

Garante privacy: imprese ancora tutelate dal telemarketing

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PRIVACY - Il difficile equilibrio tra il diritto all'oblio del genitore naturale e il diritto all'identità del figlio adottato

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZ. II, SENT. DEL 25.09.2012

La C.E.D.U. - con attesissima pronuncia - ha condannato, con la Sentenza del 25 settembre 2012  (su Ricorso n°33783/09 - G. c. Italia), il nostro Paese perché la legislazione nazionale prevederebbe quale ostacolo assoluto (senza spazi per una valutazione discrezionale) a qualsiasi ricerca di informazioni avviata da parte del figlio adottato, la decisione di non essere menzionata della madre naturale adottata al momento del parto, a prescindere dal motivo o dalla legittimità di tale decisione.

Il tema non è nuovo ai giuristi che si occupano di adozioni e in effetti tocca temi assai delicati, a cavallo tra diritto ed etica, sui quali il dibattito non è mai sopito, seppure sembri farsi largo una nuova sensibilità e attenzione alle istanze dei figli adottati di poter conoscere le proprie origini, quale momento fondante per la propria identità personale.

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PRIVACY - Sì agli omissis all'accesso ad atti amministrativi scolastici per trasferimento d'insegnante per incompatibilità ambientale.

Cons. di Stato, Sez. VI, 28.09.2012 n° 5153

Trasparenza e imparzialità della p.a. battono diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto di difesa 2 a 0.
Nei confronti di una docente venne avviata la procedura di trasferimento d'ufficio, per ritenuta incompatibilità ambientale
: all'insegnante, infatti, erano stati ascritti degli episodi "negativi" da parte di alcune persone (genitori, alunni e colleghi), che erano state escusse da un ispettore in materia scolastico nel corso del procedimento.
L'insegnante aveva chiesto di sapere i nomi di coloro che avevano reso tali dichiarazioni nonché le date in cui si erano verificati i fatti attribuitile, ma la scuola aveva negato che l'accesso agli atti potesse essere integrale e pertanto la professoressa, adito il T.A.R. competente, aveva chiesto ed ottenuto la declaratoria dell'illegittimità di tale veto alla piena ostensibilità delle informazioni che la riguardavano.

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PRIVACY - Localizzatori sui veicoli della vigilanza privata e trattamento illecito dei dati personali delle guardie giurate.

Registro dei provvedimenti n° 134 del 01.08.2012

Un'impresa che effettua il servizio di vigilanza privata munì i veicoli aziendali di un sistema di localizzazione satellitare, dandone avviso ai lavoratori nella bacheca aziendale. Un paio di guardie giurate dipendenti di detta impresa lamentarono al Garante presunti profili di illiceità del trattamento dei loro dati personali.
Il Garante ha prescritto all'impresa di vigilanza, ex art. 39 del Codice Privacy, di fornire ai dipendenti una preventiva e idonea informativa, quali interessati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n° 196/2003, comprensiva specificamente anche d'una "più chiara descrizione del funzionamento del sistema installato, dei casi nei quali lo stesso può essere attivato e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati" e, nel contempo, le ha imposto sia l'applicazione di apposite vetrofanie sui veicoli de quibus, sia l'adozione delle cautele prescritte per quei dispositivi, che consentono se installati il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (essendo perseguite dall'impresa finalità di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, per l'evenienza della perdita del contatto con la pattuglia e per rintracciare il veicolo se rubato), dall'art. 4, co. 2, dello Statuto dei lavoratori.
Anche nel settore dei cc.dd. servizi di "sicurezza complementare", pertanto, resta ampiamente confermata la piena vigenza ed applicabilità della rigorosa disciplina sulla protezione dei dati personali, ancorché - come nel caso di specie - sia accaduto che il sistema installato consentisse di monitorare – non in modo continuo – la posizione del veicolo adoperato dalle varie guardie giurate per l'espletamento dei servizi d'istituto.


Trattamento di dati personali mediante sistemi di localizzazione - 1° agosto 2012 [doc. web n. 1923293]
Registro dei provvedimenti n° 134 del 01.08.2012

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