Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Privacy
Trasparenza e imparzialità della p.a. battono diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto di difesa 2 a 0.
Nei confronti di una docente venne avviata la procedura di trasferimento d'ufficio, per ritenuta incompatibilità ambientale: all'insegnante, infatti, erano stati ascritti degli episodi "negativi" da parte di alcune persone (genitori, alunni e colleghi), che erano state escusse da un ispettore in materia scolastico nel corso del procedimento.
L'insegnante aveva chiesto di sapere i nomi di coloro che avevano reso tali dichiarazioni nonché le date in cui si erano verificati i fatti attribuitile, ma la scuola aveva negato che l'accesso agli atti potesse essere integrale e pertanto la professoressa, adito il T.A.R. competente, aveva chiesto ed ottenuto la declaratoria dell'illegittimità di tale veto alla piena ostensibilità delle informazioni che la riguardavano.
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Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Privacy
Un'impresa che effettua il servizio di vigilanza privata munì i veicoli aziendali di un sistema di localizzazione satellitare, dandone avviso ai lavoratori nella bacheca aziendale. Un paio di guardie giurate dipendenti di detta impresa lamentarono al Garante presunti profili di illiceità del trattamento dei loro dati personali.
Il Garante ha prescritto all'impresa di vigilanza, ex art. 39 del Codice Privacy, di fornire ai dipendenti una preventiva e idonea informativa, quali interessati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n° 196/2003, comprensiva specificamente anche d'una "più chiara descrizione del funzionamento del sistema installato, dei casi nei quali lo stesso può essere attivato e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati" e, nel contempo, le ha imposto sia l'applicazione di apposite vetrofanie sui veicoli de quibus, sia l'adozione delle cautele prescritte per quei dispositivi, che consentono se installati il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (essendo perseguite dall'impresa finalità di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, per l'evenienza della perdita del contatto con la pattuglia e per rintracciare il veicolo se rubato), dall'art. 4, co. 2, dello Statuto dei lavoratori.
Anche nel settore dei cc.dd. servizi di "sicurezza complementare", pertanto, resta ampiamente confermata la piena vigenza ed applicabilità della rigorosa disciplina sulla protezione dei dati personali, ancorché - come nel caso di specie - sia accaduto che il sistema installato consentisse di monitorare – non in modo continuo – la posizione del veicolo adoperato dalle varie guardie giurate per l'espletamento dei servizi d'istituto.
Trattamento di dati personali mediante sistemi di localizzazione - 1° agosto 2012 [doc. web n. 1923293]
Registro dei provvedimenti n° 134 del 01.08.2012
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