Privacy

PRIVACY - Email hackerate, acquisizione e diffusione illecite di dati personali in rete e nei media.

Divieto del trattamento di dati personali contenuti in corrispondenza privata acquisita illecitamente

Il Garante Privacy ha denunciato come "gravissima l'intrusione nella corrispondenza" telematica di alcuni parlamentari.
Secondo Antonello Soro, infatti, l'acquisizione della corrispondenza elettronica privata e la minaccia della pubblicazione del suo contenuto costituiscono fatti suscettibili non solo di essere valutati sotto il profilo dell'illecito trattamento dei dati personali, ma anche sotto quello penale: se il comportamento degli hacker che avrebbero copiato i contenuti delle email rappresenta una lesione della privacy, anche i mezzi d'informazione che ripubblicassero i contenuti delle e-mail, magari costituiti anche da immagini e filmati, commetterebbero un illecito trattamento, in particolare ove si tratti di informazioni legate unicamente alla vita privata dei parlamentari, atteso che quando vengono pubblicate notizie relative ad una persona, il mero fatto che si tratti di un personaggio noto (o che eserciti funzioni pubbliche) non esclude che debba esservi comunque il pieno rispetto della vita privata dell'interessato, allorquando le notizie o i dati non abbiano rilievo sul suo ruolo e sulla sua vita pubblica, così come può diventare rilevante la illiceità della diffusione persino di notizie relative alla attività politica e pubblica dei parlamentari coinvolti, laddove emerga che v'è stata l'acquisizione arbitraria di quei dati.

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PRIVACY - Vanno dissequestrate le foto di studenti, se manca la "diffusione" delle immagini.

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 20.12.2012/11.03.2013 n° 11412

Foto e riprese degli allievi minorenni effettuate da parte di un docente, all'esterno della scuola: il materiale era stato sequestrato, dopo le denunce sporte dai genitori dei ragazzi, che erano stati ritratti nelle foto e nei video, perché eseguiti senza consenso, e l'insegnate aveva proposto il riesame, risultando soccombente.
Con recentissima Sentenza in tema di privacy la Suprema Corte ha ribadito e consolidato l'orientamento in ordine al trattamento illecito di dati personali mediante riprese video, stigmatizzando l'importanza - ai fini della punibilità della condotta ascritta all'insegnante indagato - della presenza o meno della contestazione di aver raccolto il materiale (di per sè non avente carattere pedopornografico) per diffonderlo e/o effettuarne una comunicazione sistematica a terzi.

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PRIVACY - Produzione giudiziale di documenti riservati, tra diritto di difesa del lavoratore e privacy aziendale.

Cass. Civ., Sez. Lav., 23.01/04.05.02, n° 6420

Della produzione in giudizio di documentazione aziendale riservata, da parte del prestatore di lavoro, a sostegno di fatti e domande avanzate verso il datore di lavoro, se ne è spesso occupata la giurisprudenza, pervenendo ad alterne soluzioni, che non consentivano di tracciare in modo chiaro la linea della legittimità del trattamento del carteggio dell'impresa da parte del lavoratore.
Dal 2002, però, si è consolidato un netto orientamento di Cassazione, avallato anche dal Supremo Collegio amministrativo, che pone due parametri per l'utilizzo lecito in causa dei documenti aziendali
, ancorchè ritenuti confidenziali a parte datoris (in primo luogo, ma non solo, corrispondenza scambiata per motivi lavorativi).

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PRIVACY - Offerta in vendita all'interessato di foto, estorsione e dati personali.

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 20.10/24.11.2011 n° 43317

La condotta di colui che, avendo lecitamente acquisito immagini fotografiche attinenti la vita privata di un soggetto, la cui divulgazione possa comportare una lesione del diritto dell'identità personale, offra al medesimo di acquistarle e d'evitarne la diffusione mediatica integra il delitto di tentata estorsione, previsto e punito dagli artt. 56 e 629 c.p.
Per la Cassazione, infatti, è pacifico e ormai consolidato il principio secondo cui la prospettazione, all'apparenza legale, dell'esercizio di una facoltà o di un diritto - spettante al soggetto agente - può costituire minaccia "idonea" ai fini del delitto di estorsione, ovverosia divenire contra ius quando sia diretta ad ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti e non conformi a giustizia (la c.d. minaccia dall'esteriore parvenza di legalità).
Ma, aggiunge la Suprema Corte, il diritto alla diffusione a fini giornalistici delle immagini, non può essere invocato quale esimente per forme alternative di loro sfruttamento commerciale, poiché queste non sono consentite dalle norme poste, dall'Ordinamento giuridico, a tutela del trattamento  dei dati personali.
Nell'accezione fornita dalla S.C., invero, il diritto all'immagine può estrinsecarsi sia come dato personale (che è, e deve restare, nell'esclusiva "titolarità" dell'interessato), sia come elemento costitutivo del più ampio diritto all'identità personale (cioè all'immagine sociale che ciascuno ha di sé; così, peraltro, anche in riferimento a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. III, 05.04.2012 n° 5525).

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PRIVACY - Varata la mega bancadati delle Pec di imprese anche individuali e dei professionisti.

Dall'aprile 2013 il Ministero dello sviluppo economico curerà la realizzazione d'una enorme banca dati, contenente tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese, anche in forma individuale, e dei liberi professionisti.

La Legge n° 221 del 17.12.2012 di conversione del c.d. Decreto legge Sviluppo-Bis n° 179/12, definito anche "DECRETO CRESCITA 2.0") che dètta norme per l’agenda digitale del Paese (p.a., cultura, istruzione, giustizia e sanità), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18.12.2012 e ha imposto anche alle Imprese Individuali già iscritte presso il Registro Impresedi di munirsi - entro la data del 30.06.2013 - di casella PEC nei rapporti con la pubblica amministrazione "digitale: se non verranno attivate forme alternative di comunicazione telematica, dall'estate prossima la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati e altresì lo scambio d'informazioni e documenti tra imprese e p.a. potranno aver luogo esclusivamente tramite pec.

La violazione dell'obbligo di dotarsi del domicilio telematico è stata sanzionata con la pena pecuniaria amministrativa prevista dal nuovo testo dell’art. 2630 c.c., che è in vigore dal 15.11.2011. 

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