Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale
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'LA VIOLENZA PSICOLOGICA'
01.03.2019
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Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale
(a cura della Dott.ssa Ambra Pinton, dello Studio Frattallone & Partners Law Firm)
Può il legale della persona offesa, per depositare l’opposizione alla richiesta, avanzata dal P.M., d’archiviazione di un procedimento penale, avvalersi del servizio postale mediante invio dell’atto con raccomandata con ricevuta di ritorno, in luogo della sua consegna in Cancelleria?
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in ordine a tale possibilità, ammettendo eccezionalmente l’utilizzo del sistema postale, ma ponendo dei ‘paletti’, su quali è opportuna una breve riflessione.
I Giudici della S.C., infatti, nell’interpretare l’art. 408, comma 3, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 583 c.p.p., hanno ritenuto, da un lato, che difettano previsioni procedurali in merito alle formalità del deposito rilevando, d’altro lato, che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra, come noto, nel genus delle vere e proprie impugnazioni.
Ciò posto, la Corte nomofilattica ha stabilito che sia da considerarsi ammesso il deposito a mezzo del servizio postale, purché sussistano queste tre condizioni cumulativamente intese:
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