Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale
Qualora la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte venga considerata a dibattimento come depositata fuori termine, può comunque aver luogo l'ascolto sia del testimone, sia del c.t.p. ove assunti a prova contraria, ex art. 468, comma 4, c.p.p. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, non è alcuna incompatibilità tra l'escutere il teste e/o dar corso all'esame del consulente tecnico di parte e il fatto di averli indicato in una lista testi e c.t.p. a prova diretta, poi non considerata ritualmente depositata. L'alternativa sarebbe stata, del resto, quella di rendere soccombente il diritto di difesa, costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost. E non era il caso. L'orientamento può dirsi oramai pacifico (cfr. Sent. n° 48279/2017, pure qui sotto citata).
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Sez. V Pen., Sent. n° 40468 del 12.09.2018, ud. del 16.04.2018, Pres. Maria Vessichelli, Rel. Eduardo De Gregorio
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Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale
La Suprema Corte di Cassazione prende atto del progredire della tecnologia e, seppure con qualche ritardo (ora che il telefax è un mezzo desueto persino nella P.A., perchè ampiamente superato da posta elettronica e pec), prende atto che il deposito in Cancelleria della lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte può aver luogo anche tramite trasmissione via fax. Meglio tardi che mai, qualcuno penserà.
Il prossimo passaggio sarà quello, si auspica, di riconoscere la liceità dell'inoltro della Lista via pec, il cui uso, da un lato, è stato peraltro imposto per legge ai liberi professionisti oltreché alle aziende e, d'altro lato, viene solitamente utilizzato per le notifiche penali provenienti dall'Autorità Giudiziaria. Ma sino ad oggi non vale contrario. Intanto cogliamo quanto di positivo statuito nella massima qui sotto riportata.
Del resto, circa l'eccezione di tardivo deposito della lista testi, gli ermellini hanno di recente ribadito l'orientamento consolidato in ordine all'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, stabilendo come ciò non comporti alcuna nullità né inutilizzabilità. Invero, è assodato come il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determini affatto, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta (si riportano, più sotto, anche le relative interessanti massime, sul punto).
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Cass. Sez. II Pen., Sent. n° 15796 del 23.02/29.03.2017, Pres. Ugo De Crescienzo, Rel. Marco Maria Alma
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