Penale

PENALE - Si possono depositare via pec gli atti penali (istanze, memorie, opposizioni)?

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

Notifiche da parte dei difensori, Richieste o Memorie via PEC: è possibile?

(a cura della Dott.ssa Ambra Pinton, dello Studio Frattallone & Partners Law Firm)

Nel processo penale v’è per le parti private la possibilità di effettuare valide comunicazioni, notificazioni e di depositare in Cancelleria e Segreteria istanze mediante posta elettronica certificata? La Suprema Corte si è recentemente espressa in senso negativo per quanto concerne l’utilizzo della PEC. L’argomentazione addotta dai Giudici di legittimità muove dalla lettura dell’art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012 n° 179, così come convertito in L. 17.11.2012 n° 221, il quale prevede espressamente che i soli uffici giudiziari possano avvalersi del sistema di posta elettronica certificata.

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PENALE - Canale 84, Notizie Oggi, 27.11.2018: 'Il decreto Sicurezza'.

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

«Dobbiamo tornare a riporre fiducia in chi governa il Paese, senza avere il timore d'innovare, d'investire e di riformare il sistema, anche dal punto di vista legislativo», ha esordito Salvatore Frattallone a Notizie Oggi, la trasmissione che è andata in onda in Italia e all'estero dalle 06 alle 09 del 27.11.2018 sul canale 84. «Con il Decreto Sicurezza, che oggi la Camera dei Deputati sta approvando, ci apprestiamo a mettere a punto una serie importante di riforme giuridiche e sociali, che i cittadini italiani aspettano da tempo», ha dichiarato il penalista, specificando i temi toccati dal recentissimo provvedimento che già aveva superato l'esame del Senato della Repubblica, «Con l'abrogazione dello Sprar e della protezione generalizzata dei richiedenti asilo, e con la costituzione di molte fattispecie di speciale protezione internazionale e per minori non accompagnati, l'Italia si appresta a regolamentare al meglio situazioni divenute insostenibili, spesso camuffate con l'alibi dell'accoglienza indiscriminata», ha specificato l'Avvocato Frattallone,

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PENALE - VIII Istituto Comprensivo 'A. Volta' di Padova, 12.11.2018, Serata sul cyberbullismo.

Cyberbullismo - Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

«L'attenzione ai giovani è una nostra priorità, anzi una delle priorità del lions di tutto il mondo», ha esordito Salvatore Frattallone, Officier del service distrettuale ‘Educare alla Legalità – Contrasto al cyberbullismo’, del Distretto Lions 108 TA3. L'Avvocato penalista, che ha partecipato come relatore alla serata di formazione che il 12.11.2018 si è tenuta presso la scuola 'VIII Istituto Comprensivo A. Volta di Padova, ha dichiarato «Noi adulti, genitori e docenti, dobbiamo insegnare ai ragazzi a nuotare, non ad avere paura dell'acqua in piscina o al mare, poiché soltanto dando fiducia ai ragazzi e rendendoli consapevoli dei pericoli e del vantaggi del web e dei social potremo aiutarli nella crescita e consentire loro d'evitare le inside che si nascondono in un uso distorto della rete». La serata patavina del 12.11.2018, promossa dal

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PENALE - Teste e c.t.p. indicati a prova diretta e contraria.

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

Qualora la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte venga considerata a dibattimento come depositata fuori termine, può comunque aver luogo l'ascolto sia del testimone, sia del c.t.p. ove assunti a prova contraria, ex art. 468, comma 4, c.p.p. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, non è alcuna incompatibilità tra l'escutere il teste e/o dar corso all'esame del consulente  tecnico di parte e il fatto di averli indicato in una lista testi e c.t.p. a prova diretta, poi non considerata ritualmente depositata. L'alternativa sarebbe stata, del resto, quella di rendere soccombente il diritto di difesa, costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost.  E non era il caso. L'orientamento può dirsi oramai pacifico (cfr. Sent. n° 48279/2017, pure qui sotto citata).

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Sez. V Pen., Sent. n° 40468 del 12.09.2018, ud. del 16.04.2018, Pres. Maria Vessichelli, Rel. Eduardo De Gregorio

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PENALE - La lista testi può essere trasmessa via fax? Tra irritualità e intempestività.

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

La Suprema Corte di Cassazione prende atto del progredire della tecnologia e, seppure con qualche ritardo (ora che il telefax è un mezzo desueto persino nella P.A., perchè ampiamente superato da posta elettronica e pec), prende atto che il deposito in Cancelleria della lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte può aver luogo anche tramite trasmissione via fax. Meglio tardi che mai, qualcuno penserà.
Il prossimo passaggio sarà quello, si auspica, di riconoscere la liceità dell'inoltro della Lista via pec, il cui uso, da un lato, è stato peraltro imposto per legge ai liberi professionisti oltreché alle aziende e, d'altro lato, viene solitamente utilizzato per le notifiche penali provenienti dall'Autorità Giudiziaria. Ma sino ad oggi non vale contrario. Intanto cogliamo quanto di positivo statuito nella massima qui sotto riportata. 
Del resto, circa l'eccezione di tardivo deposito della lista testi, gli ermellini hanno di recente ribadito l'orientamento consolidato in ordine all'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, stabilendo come ciò non comporti alcuna nullità né inutilizzabilità. Invero, è assodato come il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determini affatto, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta (si riportano, più sotto, anche le relative interessanti massime, sul punto).

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Cass. Sez. II Pen., Sent. n° 15796 del 23.02/29.03.2017, Pres. Ugo De Crescienzo, Rel. Marco Maria Alma

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