(Intervento del presidente Guido Alpa al Global Law summit di Londra (23/25 February 2015, The Queen Elizabeth II Conference Centre, and Central Hall Westminster, London), da Newsletter C.N.F. n° 242 del 03.03.2015).
Per celebrare gli ottocento anni della Magna Carta Libertatum il Ministero della Giustizia inglese, gli ordini nazionali dei barristers e dei solicitors, insieme a alcuni dei grandi studi legali internazionali, hanno organizzato a Londra un Global Summit, che si è tenuto in questi giorni, a cui sono stati invitati più di mille giuristi. Il Summit non era dedicato alla ricognizione storica del documento, che per comune opinione, e per tradizione, costituisce il più significativo atto giuridico e politico volto a disegnare i principi della “Rule of law”, espressione con la quale si allude allo Stato di diritto di continentale concezione: le libertà fondamentali inerenti la persona, l’ assoggettamento di ogni imputato ad un processo legittimo, la soggezione alla legge di ogni potere, anche quello del monarca. Il documento storico - con le novità recenti determinate dalle scoperte d’archivio raccontate in modo gustoso da Vincent, TLS, nel fascicolo di Febbraio, a p.14 ss - in realtà riguardava la rivolta dei baroni contro Giovanni Senzaterra, ma i principi formulati nell’atto erano destinati ad avere effetto nei confronti di tutti gli individui. E storicamente a quel documento si sono poi rifatte le costituzioni moderne, come se quei principi fossero universali e atemporali. Prendendo lo spunto da quel primo embrionale documento costituzionale, il Summit ha posto ai giuristi la questione del significato attuale della Rule of Law e del suo futuro.
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La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 23/2015 del 28.01.15 (Presidente: Criscuolo, Redattore: Napolitano) depositata il 27.02.2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 459, co. 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel procedimento penale per decreto, nei casi di reati perseguibili a querela di parte, attribuiva la facoltà al querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l'emissione del decreto penale di condanna, per violazione degli artt. 3 (canone di ragionevolezza) e 111 co. 2 (principio della ragionevole durata del processo) Cost.
La Consulta, così, prosegue nell’opera di demolizione della presenza della parte civile nel processo penale, cancellando la norma che consentiva di evitare cospicui sconti di pena all’imputato (fino al dimezzamento della pena altrimenti irrogata) permettendo alla persona offesa, che avesse sporto querela, di essere presente al processo, di sostenere le ragioni dell’accusa apportando nuovo materiale probatorio durante l’istruttoria dibattimentale e di chiedere e, spesso, ottenere la sua condanna senza doversi sobbarcare anche un separato giudizio civile (lungo, dispendioso e foriero di pronunce talvolta contrastanti col giudicato penale). Quel che stupisce non è il disfavore dell’Ordinamento per le ragioni delle vittime dei reati. Questa è cosa risaputa, per coloro che varcano quotidianamente le soglie delle aule dei palazzi di giustizia italiani.
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