PENALE - Il Giudice di Pace che archivi deve dar conto del contenuto dell'opposizione della P.O.

Tizio, nell'inviare una e-mail a Caio e altri, gli inoltrò allegandola in calce una e-mail proveniente da Sempronio contenente un'offesa che questi aveva rivolto a Caio. Caio sporse querela ex art. 595 C.P., ma il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione di Caio, dispose l'archiviazione del procedimento, con Decreto reso de plano, in cui si limitò a condividere la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto che l'espressione inviata via internet non fosse diffamatoria. Caio ricorse in Cassazione, lamentando la violazione del diritto al contraddittorio sostanziale e la violazione di legge, censurando l'omessa la motivazione circa il contenuto dell'opposizione che aveva presentato unitamente a un elaborato tecnico sulla valenza denigratoria dell'epiteto.  La Suprema Corte, dopo aver rilevato che nella comunicazione telematica era stato rivolto un appellativo offensivo, ha stabilito che il Giudice di Pace non aveva affatto preso in considerazione il contenuto della opposizione della P.O.  Il Giudice di Pace, invero, ove non motivi sul contenuto dell'opposizione, deve comunque esaminarne e dichiararne l'inammissibilità, per dimostrare di averla adeguatamente vagliata. Per la S.C.,infatti, lo snello procedimento che si attua con "l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare [che] però non esime il Giudice dal dichiarare nell'eventuale provvedimento di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione ". 
Non basta dunque archiviare richiamandosi tout court alle ragioni del P.M.

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PRIVACY - Dal Garante le nuove regole per la biometria, dall'autenticazione informatica alla firma elettronica avanzata.

Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica

Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica
Niente più verifica preliminare per alcuni usi, ma introdotto l'obbligo di comunicare al Garante le violazioni ai sistemi biometrici

Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell'utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti. L'intervento  dell'Autorità si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo. Sempre più spesso infatti aziende  e  pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa,  per  il controllo degli accessi, per l'autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici. Nel  provvedimento generale [doc. web n. 3556992] - adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso di pubblicazione sulla G.U. con le allegate Linee guida [doc. web n. 3563006] e un modulo [doc. web n. 3563019] per la comunicazione all'Autorità di violazioni dei sistemi biometrici - il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica  preliminare da parte dell'Autorità. La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento:

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PENALE - Creare un falso account con l'altrui effige pubblicata in un social network è reato.

Creazione di un falso account in social networkLo sfruttamento dell'immagine di un terzo per creare un falso account, da utilizzare nelle reti sociali, integra il reato di sostituzione di persona. Invero, l’inganno ordito in rete alterando la vera essenza di una persona o la sua indentità o i suoi attributi sociali colpisce la fede pubblica - perché travalica la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, lungi dal potersi prospettare la sola lesione della fede privata o una mera insidia del diritto al nome, per il quale è apprestata la tutela civilistica - ed è perciò sanzionabile penalmente ex art. 494 c.p. La falsità personale viene consumata mediante la creazione del falso profilo nel social network, abbinato a un "nickname" di fantasia cui sono associate l'altrui effige e caratteristiche personali negative, assurge a delitto punito con la pena detentiva della reclusione fino a un anno, commesso ai danni di una persona del tutto inconsapevole, atteso che il profilo poco lusinghiero pubblicato sul social evidenzia, oltreché la condotta materiale, anche il dolo specifico:

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PENALE - Frode informatica e luogo di consumazione del reato.

frode informaticaDove si consuma il delitto di frode informatica, ai fini della competenza per territorio? Dal punto di vista temporale, il delitto si perfeziona, stando alla lettera dell'art. 640-ter c.p., allorquando il reo, mediante la condotta fraudolenta, procuri a sé o ad altri l'ingiusto profitto con altrui danno, secondo il tipico schema dei reati contro il patrimonio: il conseguimento dell'ingiusto profitto rappresenta infatti l'evento naturalistico richiesto per la consumazione. Per ciò che attiene all'individuazione della competenza territoriale, si è sostenuto che si debba aver riguardo al luogo di esecuzione dell'attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, la quale può coincidere con il conseguimento del profitto anche non economico. Con la sentenza qui sotto riportata, invece, la Cassazione ha precisato che bisogna guardare al luogo del profitto, ovverosia - nel caso di specie - dell'accredito, su conto dell'imputato, della somma frodata,

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PENALE - La legge Balduzzi ora copre anche la negligenza sanitaria, oltre all'imperizia.

La Suprema Corte amplia la portata della c.d. Legge Balduzzi, ritenendo che essa renda non più punibile la colpa lieve del sanitario che si sia attenuto, o motivatamente discostato, a linee guida dettate, oltreché per disciplinare l'ambito dell'imperizia, per regolamentare la diligenza. Ogniqualvolta siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti, magari non particolarmente qualificanti, che quella dell’adeguatezza professionale, il giudice non potrà esimersi dal tenere in debito conto l’osservanza o il motivato distacco dalle direttive scientifiche individuate da fonti autorevoli ed accreditate.
La Cassazione, inoltre, ha ora stabilito che non bisogna affatto applicare la legge n° 189/2012 soltanto alle ipotesi in cui i trattamenti sanitari afferiscano a casi di particolare difficoltà. 

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