Uscire di casa in questi giorni di quarantena, potrebbe rappresentare non solo un rischio per la propria e altrui salute, ma un vero e proprio reato, specie quando nell’autocertificazione (documento necessario per poter mettere piede fuori casa) non si dichiarano i veri motivi dell’uscita. D’altra parte è sempre più complicato stare al passo delle ultime normative.
Per poter capire come muoversi e orientarsi nella jungla di decreti, di regolamenti attuativi (D.p.c.m. e di singoli ministeri), di ordinanze di governatori regionali, di circolari, raccogliamo le indicazioni dell’avvocato Salvatore Frattallone, penalista e cassazionista del Foro di Padova, chairman del network forense «View net Legal – The hi-touch lawyers network» e presidente del distretto «Lagunare NordEst» di AEREC, l’Accademia per le relazioni economiche e culturali.
–Andare a fare una passeggiata, in tempi di allarme da coronavirus, è un reato?
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Riflessioni della Dott.ssa Giulia Stornaiuolo, Firm Partner dello Studio Frattallone & Partners Law Firm, in ordine alla normativa vigente alla data del 25.03.2020 in materia di termini, processi civili e penali e svolgimento telematico delle udienze.
L’emergenza del Cornavirus “Covid-19”, che ha investito il nostro Paese con un tasso di mortalità superiore rispetto agli altri Paesi europei ed internazionali, ha comportato l’adozione di provvedimenti e misure urgenti, ai fini del contenimento dello stesso, anche in materia giudiziaria.
Sul punto, il Decreto Legge “Cura Italia” del 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data summenzionata, rubricato “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”, ha introdotto delle considerevoli e necessitate disposizioni - con efficacia immediata - in ordine all’organizzazione e gestione dell’attività giudiziaria.
In particolare, da una prima disamina del Decreto Legge n. 11, del 8 marzo 2020, si evince come lo stesso intervenga su più fronti: dal differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo le eccezioni previste al di cui Decreto, nella specie art. 2, comma 2, lett. g); alla sospensione dei termini processuali; alla limitazione e regolamentazione dell’accesso al pubblico negli uffici giudiziari (garantendo in ogni caso, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 2, lett. b, l’accesso ai cittadini limitatamente alle sole attività urgenti); alle modalità di svolgimento delle udienze non “differibili”, e, dunque “urgenti”, mediante videoconferenze con collegamento da remoto individuato e regolato con provvedimento dal Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati dal Ministero della Giustizia.
Come poc’anzi accennato,
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